• Non ci sono risultati.

Alcune deroghe operano de iure, nel senso che taluni aiuti sono (e non possono che essere) sempre compatibili col mercato comune: se la Commissione verifica che l’aiuto

ricade in una delle categorie di deroga de iure, la concessione dell’esenzione è automatica, non avendo la Commissione alcun potere discrezionale di autorizzazione. Si tratta degli aiuti di carattere sociale concessi ai consumatori

102

e degli aiuti disposti a

102 Si vedano ad esempio gli aiuti concessi a talune categorie di passeggeri residenti in Corsica, al fine di abbattere i costi dei loro biglietti aerei controbilanciando lo svantaggio permanente risultante dai costi di trasporto elevati dovuti all’insularità della Corsica (v. dec. della Commissione su aiuto n. 638/00, GUCE C 65 del 13.3.04 - l’ammontare della compensazione finanziaria era di 300 franchi per passeggero).

Un altro esempio di aiuti a carattere sociale lo si ritrova in una decisione del marzo 2007, con cui la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti svedesi a favore di costruttori di case di riposo per anziani.

Questo segmento del mercato immobiliare era ignorato dai privati, posto che questa tipologia di edifici deve avere caratteristiche molto particolari. I finanziamenti pubblici sono stati previsti pari al 10% dei costi di costruzione. La Commissione ha riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa, e ha verificato l’esistenza di minimi effetti distorsivi sulla concorrenza, anche per il carattere eminentemente locale delle attività. Sono poi stati imposti precisi vincoli all’uso degli edifici al fine di garantire il beneficio per gli anziani e ostacolarne una destinazione commerciale. Gli edifici e i servizi a favore degli anziani sono gestiti da operatori privati incaricati dal Comune.

Interessante è anche la decisione 24 gennaio 2007 su aiuto n. N 270/06, par. 73, che ha autorizzato aiuti ai consumatori italiani per l’acquisto di decoder digitali, che dovrebbe favorire la diffusione fra tutti i cittadini della tecnologia digitale destinata a sostituire quella analogica. Dato che il passaggio al digitale comporta determinati costi per i consumatori e richiede un cambiamento di abitudini, la Commissione vede di buon occhio il fatto che gli Stati membri accordino un aiuto a particolari gruppi sociali svantaggiati come gli anziani, le famiglie a basso reddito o le persone che abitano in regioni periferiche.

In un altro caso, in concomitanza con la crisi economica, nell’aprile 2009 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti inglesi a favore di proprietari di case ipotecate, onde evitare il rischio di forte crescita di espropriazioni forzate. A fronte di garanzie pubbliche per l’80% degli interessi differiti, il regime consentiva ai mutuatari beneficiati di posporre fino a due anni il rimborso del capitale e del 70% degli interessi.

In un’altra interessante decisione del gennaio 2009, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti danesi a certe categorie di passeggeri (bambini, studenti, pensionati) acquirenti di biglietti di bus per viaggi lunghi, con l’obiettivo di favorire il trasporto pubblico, favorire soggetti economicamente deboli e non sfavorire il trasporto via bus rispetto al trasporto via rotaia, che già beneficiava di queste agevolazioni. Lo sconto del 25% sui biglietti viene poi rimborsato alle compagnie di trasporto dallo Stato danese.

La Commissione, nell’ottobre 2010, ha approvato un regime francese di aiuti a giovani fra i 15 e i 25 anni, attraverso la creazione della cd Carte Musique, che consente di scaricare brani musicali da

fronte di calamità naturali

103

(v. sopra art. 107, n. 2, lettere a e b). Altre deroghe hanno invece carattere discrezionale, nel senso che gli aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune in ipotesi espressamente previste (v. sopra, art. 107, n. 3, lettere da a ad e). Si tratta inter alia degli aiuti destinati a (a) favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso e la sottoccupazione sia grave, gli aiuti destinati a (b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, (c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche

104

, (d) promuovere la cultura

105

e la conservazione del patrimonio

106

,

piattaforme web cui ci si deve iscrivere. La Carta contiene un credito di 50 euro per l’acquisto di musica, di cui 25 sono coperti con fondi pubblici, sicché i consumatori interessati spendono il 50% del costo della carta, e ne possono acquistare una all’anno per un biennio. L’obiettivo della misura notificata è quello di limitare lo scarico abusivo di musica da Internet, che tende a portare fuori mercato le piattaforme di distribuzione legale di musica. Agli operatori website è stato richiesto in particolare di ridurre il prezzo dei servizi e un contributo ai costi di promozione della carta, ed è stato imposto un tetto di 5 milioni di Euro in termini di aiuto indiretto per ciascun operatore (decisione 12.10.2010 su aiuto N 97/2010, Francia).

103 V. infra l’apposita sezione di questo Manuale. Detti aiuti vanno comunque notificati. Se i danneggiati sono assicurati, gli aiuti non possono sommarsi al risarcimento assicurativo (cfr ad es. decisione n.

62/2000 del 17 ottobre 2000, Francia, Regime temporaneo di aiuti alle imprese vittime delle intemperie e della marea nera). Come risulta dalla decisione della Commissione 16 dicembre 2003, GUCE L 119 del 23.4.04, punto 133, in Italia questi aiuti sono concessi solo dopo l’emissione di un decreto del Ministero dell’Agricoltura che dichiara l’eccezionalità degli eventi atmosferici interessati, previa verifica dei dati predisposti dalle Regioni e trasmessi al Ministero. Tali relazioni, che sono redatte caso per caso a seguito dell’evento interessato, contengono gli elementi tecnici per la valutazione dell’eccezionalità dell’evento atmosferico (incluse le rilevanti informazioni meteorologiche) e per la quantificazione dei conseguenti danni.

104 Per svolgere la valutazione ai sensi dell’art. 107(3)(c) del TFUE, la Commissione deve assicurarsi che l’aiuto persegua un obiettivo comunitario, che sia necessario per raggiungere tale obiettivo, che sia proporzionato a tale scopo, limitando il più possibile gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri (Decisione della Commissione 26 settembre 2016, aiuto SA.37649, Francia, punto 112).

Con decisione su aiuto n. N 245/2009, Italia-Bolzano, la Commissione ha autorizzato un finanziamento di infrastrutture per la telefonia mobile in zone montuose della provincia di Bolzano, direttamente sulla base dell’art 107, 3, C. Senza aiuti pubblici alcune zone scarsamente popolate non presentano interesse per investimenti delle compagnie telefoniche. I beneficiari rilevanti sono stati identificati quindi negli operatori di telefonia mobile e in talune imprese commerciali della Provincia Autonoma.

105 Con la decisione 20 dicembre 2006 su aiuto n. N 497/06, la Commissione ha dichiarato che una misura a favore di un’impresa che gestiva il teatro comunale di una piccola città ceca non costituiva aiuto rilevante in quanto non era soddisfatta la condizione dell’incidenza sul commercio intracomunitario. In ogni caso la Commissione ha precisato che l’aiuto in questione sarebbe stato compatibile, in quanto la beneficiaria avrebbe svolto nella sede teatrale prevalentemente attività culturale, come concerti e rappresentazioni teatrali. Ai sensi dell’art. 151(4) [ora 167 (4) TFUE] la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato. Gli aiuti in esame non parevano condizionare gli scambi in misura contraria al comune interesse. L’incidenza sugli scambi non poteva che essere minima, l’importo si avvicinava alla nuova soglia de minimis, e l’aiuto spalmato sul numero di eventi avrebbe comportato una sovvenzione media di circa 5.000 euro, quindi contenuta.

Nella decisione su aiuto N 340/07 del 18 luglio 2007, aiuti a piccole o medie persone giuridiche private e pubbliche, per attività relative al ballo, alla musica, al teatro e per attività audiovisive nei Paesi Baschi, la Commissione ha autorizzato gli aiuti segnatamente in quanto i beneficiari erano selezionati in modo trasparente tramite bandi aperti a soggetti anche di altri Stati membri, la durata della misura era di pochi mesi, l’ammontare globale dell’aiuto era molto contenuto (€ 1.1 mil), l’ammontare dei singoli aiuti era molto basso con un’intensità massima del 50%, l’uso della lingua basca limitava la concorrenza con settori culturali di altri Stati membri.

sempreché questi aiuti (lettere b. - c.) non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

107

.

106 Con decisione su aiuto n. NN 43/2007 del 30 aprile 2008, la Commissione ha dichiarato compatibile col trattato un aiuto concesso dalla Repubblica Ceca ai musei pubblici che organizzano importanti mostre.

L’aiuto in questione consisteva in un fondo di garanzia creato dal Ministero della Cultura al fine di pagare eventuali danni agli oggetti di maggior valore esposti nelle mostre (a partire da circa 4.000 euro). Posto che, a detta dell’autorità ceca, i costi di assicurazione rappresentavano oltre il 50% del totale dei costi di organizzazione delle mostre, il fondo pubblico consentiva un notevole risparmio ai musei che organizzano eventi di grande rilievo. Secondo la Commissione la misura esaminata consentiva di preservare il patrimonio culturale nazionale senza alterare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Nell’analisi della Commissione è da notare che non appaiono dubbi circa la potenziale incidenza sul commercio intracomunitario di aiuti ai musei per grandi eventi che sono capaci di attrarre un pubblico internazionale. Inoltre la Commissione ha sottolineato positivamente che la garanzia riguardava solo oggetti di valore superiore a 4000 euro circa, per cui l’aiuto era mantenuto al livello minimo necessario.

Con decisione su aiuto n. N 540/2008 dell’8 aprile 2009, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti a talune imprese ungheresi, grazie a fondi norvegesi, concessi nel quadro di accordi di cooperazione a livello SEE, segnatamente a favore di beni artistici e storici facenti parte del patrimonio UNESCO. In primo luogo la Commissione ha ricordato che possono benissimo svolgere attività d’impresa anche società non-profit, inclusi i musei pubblici con entrata gratuita, i quali si trovino in edifici storici che devono essere restaurati. La Commissione ha sottolineato che il concetto di attività economica è

“funzionale”, per cui anche un soggetto (come lo Stato) che normalmente non svolge attività d’impresa, talvolta può svolgere delle funzioni economiche. Quindi, se un ente pubblico riceve sovvenzioni per un museo o un centro culturale che gestisce direttamente, tali sovvenzioni possono avere natura di aiuto. Se per una certa attività di offerta di beni o servizi esiste un mercato, allora l’attività in questione è economica. Ad esempio non vi è attività d’impresa se i fondi pubblici sono usati per restaurare un edificio storico, qualora l’edificio sia occupato da una pubblica amministrazione (nel regime notificato, se l’edificio storico veniva affittato ad un’impresa questo non avrebbe beneficiato della misura in questione – inoltre i fondi pubblici non potevano essere usati per l’acquisto delle attrezzature dei bar/ristoranti creati nei musei e nei centri culturali). Se però lo stesso edificio viene usato per visite guidate, mostre o film, si configura attività economica, posto che vi è concorrenza potenziale con altri teatri privati o cinema.

Anche certi musei molto importanti sono in concorrenza con gallerie private o altri servizi alternativi di intrattenimento (viceversa certi musei non svolgono attività d’impresa, ad esempio quelli dedicati alla storia locale che si trovano in località minori). Può rivestire natura economica anche la raccolta e la sistematizzazione di canzoni popolari, la relativa digitalizzazione, la messa a disposizione delle stesse in librerie e su Internet. Se non si è in presenza di attività economiche, non si configura nemmeno la presenza di aiuti di Stato: in questi casi il finanziamento pubblico consiste in movimento di fondi entro gli organi dello Stato oppure a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa. In ordine al trasferimento di risorse pubbliche, secondo la Commissione il finanziamento norvegese passava attraverso lo Stato ungherese, e quindi si tramutava in finanziamento pubblico ungherese. In ordine all’incidenza sul commercio intracomunitario, la Commissione ha osservato che l’aumento e il miglioramento dell’offerta culturale poteva attrarre turisti di altri Stati e poteva ostacolare investimenti da parte di imprese straniere per simili servizi in Ungheria.

107 Nella decisione 25 novembre 1999, (GUCE L 150 del 23.6.00, punti 81,82 e 96), aiuti alle imprese di Venezia e Chioggia, la Commissione ha osservato che “quanto alla conservazione del patrimonio, il governo italiano e il comitato hanno indicato, nell’elenco dei sovraccosti che graverebbero sulle imprese veneziane, i costi aggiuntivi derivanti dal rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici. Tali costi non sono tuttavia sopportati da tutte le imprese. Ne consegue che mentre lo sgravio è accordato a tutte le imprese, soltanto alcune di esse sostengono costi connessi alla salvaguardia del patrimonio. La Commissione osserva inoltre che anche limitando la deroga alle imprese titolari di un edificio soggetto a vincoli architettonici e quindi effettivamente esposte a questi costi addizionali, non vi è proporzionalità tra il vantaggio derivante dall’aiuto ed i costi sostenuti. Infatti, l’aiuto potrebbe essere insufficiente per conseguire la finalità della salvaguardia del patrimonio se le persone occupate sono poco numerose rispetto al patrimonio artistico da preservare oppure eccessivo qualora fosse destinato ad un’impresa con numerosi dipendenti, ma con costi limitati connessi alla conservazione del patrimonio. Pertanto la deroga non può essere accordata trattandosi di un aiuto le cui modalità di applicazione non consentono di garantire che sia proporzionale alla finalità della deroga invocata. Quanto all’aspetto “cultura”, la Commissione ritiene che […] tale nozione non possa essere interpretata in senso lato. L’argomento addotto dal comitato, secondo cui la promozione delle attività economiche che costituiscono la rete vitale di Venezia contribuisce alla salvaguardia della città, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità,

L’esame della compatibilità di aiuti che non rientrano in orientamenti, regolamenti o

Documenti correlati