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C ALDEROLI , Ministro per la semplificazione normativa B RAMBILLA , Ministro per il turismo

Nel documento DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59. (pagine 58-80)

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell’art. 117 della Cost.:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regio-ni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordina-mento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti del-lo Stato con l’Unione europea; diritto di asidel-lo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi nanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

perequazione delle risorse fi nanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;

elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e de-gli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammi-nistrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi ;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen-tali di Comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confi ni nazionali e profi lassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento in-formativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rappor-ti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazio-ne professionale; professioni; ricerca scientifi ca e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e ae-roporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-gia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della fi nanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organiz-zazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere

alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropo-litane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organiz-zazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo-mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifi ca le intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L’art. 41, della legge 7 luglio 2009 n. 88, pubblicata nella Gazzet-ta Uffi ciale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così reciGazzet-ta:

«Art. 41 (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pub-blica amministrazione e l’innovazione e per la semplifi cazione normati-va e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’ art. 2 , anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’

art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) , della Costituzione ;

b) promuovere l’elaborazione di codici di condotta e disciplina-ri, fi nalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifi che;

c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichi-no a tutti i servizi applichi-non esplicitamente esclusi dall’ art. 2 , paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall’art. 17 della direttiva;

d) defi nire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;

e) semplifi care i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fi ne di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regi-mi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l’ac-cesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima siano con-formi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un pre-statore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustifi cati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tu-tela dell’ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;

Supplemento ordinario n. 75/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 23-4-2010

h) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una attività di servizi abbia effi cacia su tutto il territorio nazionale. Limitazio-ni territoriali dell’effi cacia dell’autorizzazione possono essere giustifi cate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

i) ferma restando l’applicazione del principio di prevalenza di cui all’art. 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fi ne di garantire, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazio-nale dell’individuazione delle fi gure professionali con i relativi profi li ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi ri-entranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relati-va attività e per il suo esercizio;

l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio avven-ga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a pre-scindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall’ art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

m) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e l’eser-cizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli spor-telli unici anche a distanza e per via elettronica;

n) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della fi rma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

o) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fi ne di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni defi nitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affi da-bilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regio-nale, le norme per l’adeguamento, il coordinamento e la semplifi cazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà di sta-bilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all’ art. 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza ammi-nistrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all’ art. 120, secondo comma, della Costituzione ;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano fi nalizzate a rendere effet-tivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE , perseguendo in par-ticolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplifi cazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della diret-tiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:

1) salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell’effi cacia e dell’economicità dell’azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplifi cazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di siste-mi telematici;

s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrat-tuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmen-te, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consuma-tori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente;

t) prevedere idonee modalità al fi ne di assicurare un’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ed evita-re effetti discriminatori a danno dei pevita-restatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’ art. 117, primo comma, della Costituzione , entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.».

— La direttiva 2006/123/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicem-bre 2006, n. L 376.

Note all’art. 1:

— Per l’art. 117 della Costituzione, vedi note alle premesse.

Note all’art. 4:

— L’art. 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale e 30 settembre 1993, n. 230, S.O., così recita:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a)-e) ( omissis );

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il

«forfaiting»);

3) leasing fi nanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers che-ques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di fi rma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certifi cati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti fi nanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura fi nanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione fi nanziaria del tipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento as-sunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla se-conda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;».

— La sezione A, B e C, dell’Allegato al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., così recitano:

«Sezione A - Attività e servizi di investimento.

Sezione B - Servizi accessori.

Sezione C - Strumenti fi nanziari.».

compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fi sica, tra cui edifi ci, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fi sse e mobili, in partico-lare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;

c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un rice-trasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di appa-recchiature di decodifi ca destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le ri-sorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

f) autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garan-zie nelle comunicazioni, di seguito denominata autorità;

g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifi ci per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifi ci di servizi e di reti di comunicazione elettronica, confor-memente al codice;

h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

i) codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

j) consumatore: la persona fi sica che utilizza un servizio di comu-nicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’at-tività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizza-zione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

m) interconnessione: il collegamento fi sico e logico delle reti pub-bliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particola-re modalità di accesso tra operatori della particola-rete pubblica di comunicazione;

n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzio-namento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchia-ture terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizza-zione generale;

q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’art. 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante parte di essa;

r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

s) numero geografi co: qualsiasi numero del piano nazionale di nu-merazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografi co e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fi sica del punto terminale di rete;

dall’antenna fi ssa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature ter-minali utilizzate dagli utenti del servizio;

z) rete locale: il circuito fi sico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equi-valente nella rete telefonica fi ssa;

aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico;

la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazio-ni vocali e altre forme di comucomunicazio-nicazione, quali il facsimile e la trasmissio-ne di dati, tra punti terminali di rete;

cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di se-gnali radiofonici o televisivi al pubblico;

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fi bre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fi sse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunica-zione elettronica o ad un servizio di comunicacomunica-zione elettronica che per-mettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;

ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un ser-vizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’artico-lo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio acces-sibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che fi gurano in un piano nazionale o internazionale di numera-zione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio acces-sibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che fi gurano in un piano nazionale o internazionale di numera-zione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore;

Nel documento DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59. (pagine 58-80)

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