• Non ci sono risultati.

- - -

l’alloggio facente parte di un fabbricato a totale proprietà comunale/a proprietà mista sito in Via _________

civ. __ Comune di _________ - (cod. alloggio __________) identificata al catasto urbano di __________come segue: Sez. ____ Fg. __ - Mapp. __- Sub.__ , per una superficie netta di mq. ____ con cantina e garage sito in Via ______ civ. -__ Comune di ______ identificata al catasto urbano di _______

come segue: Sez. ___- Fg. ___ - Mapp. ____ - Sub.-____ , per una superficie netta di mq. ______.

Allegato Sub.4)

-2-

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al conduttore e suoi familiari conviventi. Per la successione del contratto si applica 1'art. 6 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1998 n.404.

II conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unita immobiliare pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 2 - Durata della locazione

Il presente contratto stipulato per la durata di anni quattro a decorrere dal _____________, e si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al Conduttore disdetta del contratto motivata, ai sensi dell’art.3, comma I, della Legge 9/12/1998 n.431, da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata, contenente la specificazione del motivo invocato, almeno dodici mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo stesso, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata, da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni. II Conduttore ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dal contratto previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone mensile di locazione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, anche come sopra descritte e la sua ubicazione è convenuto in Euro ______, da pagarsi entro le date indicate nelle richieste di pagamento o nei bollettini ricevuti dal Conduttore. II canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il canone di locazione dovuto dal conduttore dovrà essere corrisposto, tramite addebito diretto su c/c bancario o postale continuativo (SEPA ex RID), o bollettino postale, in rate mensili entro i primi 20 giorni del mese di riferimento, nella misura e modalità determinate dal Comune di Treviso o dal Gestore e ciò anche per addebito di eventuali conguagli sia di canoni che di spese condominiali e/o accessorie, eventualmente anticipate dal Comune di Treviso o dal Gestore o dall’amministratore o dal responsabile dell'Autogestione

L'obbligo del pagamento del canone di locazione, nonché delle quote di gestione dei servizi comuni anticipate dal Comune di Treviso o dal Gestore o inviate da amministratori condominiali, grava sull'assegnatario ed in via solidale su tutti gli occupanti dell'immobile. L’assegnatario s’impegna al versamento delle quote di gestione dei servizi comuni direttamente all’amministratore condominiale o dal responsabile dell'Autogestione.

Il conduttore accetta sin d'ora di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione del corrispettivo in uso e alle eventuali successive modifiche che il Comune di Treviso o il Gestore stabiliranno in qualsiasi momento dell'esecuzione del presente contratto; il pagamento eseguito in modo difforme darà

-3-

facoltà al Comune di Treviso o al Gestore di richiedere il ristoro delle spese da questo sostenute per la riscossione delle somme richieste; sono altresì a carico dell’assegnatario le eventuali spese per la bollettazione anticipate dal Comune di Treviso o dal Gestore e recuperate in bolletta.

II pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il Conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n 392. In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, alle scadenze indicate, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato dell’ 1%.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a 3 mensilità del canone. La somma depositata dal Conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo e viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni nonché le norme contenute nel Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi del Comune di Treviso, nel Regolamento per l’ autogestione e nel Regolamento interno dei fabbricati in autogestione approvati con determinazione Dirigenziale n. __ del ___ , nonché dal regolamento di condominio, ove presente, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato. Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, le spese inerenti ai consumi fissi dell’impianto centralizzato, ove esistente, ai consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagate direttamente all'Amministrazione del condominio (autogestione e/o al Gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 3 del presente contratto. Il Conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando fin d’ora il Comune, il Gestore o i loro incaricati, in caso di inosservanza, autorizzati a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n. 37 e successive modifiche ed

-4-

integrazioni. Il Conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L. 145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere. Il Conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o manutenzione straordinaria senza il preventivo consenso scritto del Comune o del Gestore.

Tutti i lavori suddetti eseguiti nei locali dal Conduttore, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del Comune di Treviso, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pulito, tinteggiato e libero da persone e cose, pena il risarcimento del danno. Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al Comune o al Gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordando preventivamente la data della visita. Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le manutenzioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

-5-

c) non rispetti puntualmente le norme dei Regolamenti di cui all’art.4;

d) sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori e/o delle spese condominiali;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite al 50% tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla legge 27 luglio 1978 n.392, alla legge 9 dicembre 1998 n.461 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto. I destinatari del trattamento sono gli uffici comunali coinvolti nel procedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio, di stipula del ed esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge. I dati verranno conservati sino alla scadenza del presente contratto, compresa la eventuale proroga ai sensi di legge. Il Titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore / dei Settori o altri soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio comunale.……… .

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, email: dpo@comune.treviso.it.

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

IL CONDUTTORE p. COMUNE DI TREVISO

IL DIRIGENTE

-6-

_______________________

“Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente”

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

Art. 2 – Durata della locazione;

Art. 3 - Canone di locazione;

Art. 4 - Obblighi conseguenti alla locazione;

Art. 6 – Responsabilità per danni;

Art. 7 - Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni;

Art. 8 - Riconsegna alloggio, visita ai locali;

Art. 9 – Risoluzione del contratto;

Art. 10 – Spese contrattuali;

Art. 11 – Foro competente;

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente;

Art. 14 – Essenzialità del contenuto.

L’ASSEGNATARIO

______________________________

REGOLAMENTO DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE - Approvato con determinazione dirigenziale n.__ del ____ -

(Art. … del Contratto di locazione)

Art. 1 – Osservanza del contratto di locazione

1. Gli assegnatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e a quelle del presente regolamento che costituisce parte integrante del contratto stesso.

2. Gli assegnatari sono altresì tenuti alla scrupolosa osservanza del regolamento di condominio e/o fabbricato specifico ove esistente, ed altresì a tutti gli obblighi derivanti da quanto deliberato dalle specifiche assemblee di fabbricato/condominio di loro competenza.

3. Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni indicate dal Regolamento, che possa configurarsi quale comportamento grave dell’assegnatario e/o dei componenti il suo nucleo familiare, previa diffida, comporta l’avvio della procedura di decadenza dall’assegnazione a sensi della normativa vigente e comporta altresì l’avvio di ogni altra azione ritenuta opportuna da parte della proprietà, compreso il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 70 disp. Attuazione Codice civile.

4. Il Comune di Treviso per l'esecuzione del presente regolamento può avvalersi di un soggetto terzo denominato “Gestore” a cui è affidata la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare.

Art. 2 – Doveri degli assegnatari 1. Gli assegnatari debbono:

a) servirsi della cosa locata ai sensi dell’art. 1587 del Codice Civile ed attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;

b) servirsi della cosa locata secondo la destinazione contrattuale e nel rispetto delle norme del contratto stesso;

c) provvedere agli interventi di manutenzione posti a loro carico dal Codice Civile, dal contratto e dal presente regolamento, come specificato al successivo art. 7;

d) notificare entro 30 (trenta) giorni al Comune di Treviso o al Gestore tutte le variazioni che avvenissero nello stato della famiglia;

e) osservare ed attenersi alle deliberazioni prese dagli organi di autogestione ai sensi del regolamento vigente;

f) mantenere in buon ordine i locali e gli impianti, gli spazi di uso comune attenendosi alle norme impartite dal locatore o dagli organi dell’autogestione o condominiali;

g) chiudere la porta d’ingresso del proprio alloggio, arieggiare i locali aprendo periodicamente le finestre ed usare gli appositi esalatori e/o aspiratori nelle cucine e nei bagni, ove installati;

h) sorvegliare con la maggior cura i propri bambini che dovranno servirsi, per i giochi, degli spazi a ciò destinati. In ogni caso i genitori o i parenti che li hanno in custodia, sono tenuti a rispondere dei danni arrecati dai propri bambini alle persone o cose;

i) osservare le norme di buon vicinato;

j) utilizzare per le comunicazioni con il Comune di Treviso o con il Gestore esclusivamente la modulistica predisposta. Le richieste per intervento di manutenzione presentate in qualsiasi altra modalità o non utilizzando la modulistica predisposta, non verranno prese in considerazione;

k) per l’evasione delle richieste per interventi di manutenzione, verranno addebitati €. 20,00, oltre ad IVA se dovuta, quali

“diritti di chiamata” nel caso in cui la richiesta comporti intervento manutentivo a carico dell’assegnatario stesso; pertanto tale somma, se dovuta, verrà addebitata all’atto della fatturazione della successiva rata di affitto.

Art. 3 – Divieti 1. Agli assegnatari è vietato:

a) utilizzare in modo improprio le parti comuni e recare disturbo agli altri assegnatari;

b) esercitare negli alloggi e relative pertinenze attività produttive, commerciali, professionali o analoghe ed il deposito di merci da vendersi all’ingrosso o al minuto;

c) comportarsi, per la battitura di tappeti, zerbini, stuoie, coperte, materassi ecc., in modo difforme dalle prescrizioni del regolamento di Polizia Urbana;

d) depositare o parcheggiare automezzi, biciclette, materiali ingombranti ecc., anche per breve tempo, nei luoghi di passaggio, negli spazi di manovra o davanti gli ingressi delle scale e dei garage. Il parcheggio è consentito solo negli spazi a ciò adibiti;

e) gettare negli scarichi e negli immondezzai materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico;

f) tenere materiali infiammabili o materie comunque pericolose, sia nell’alloggio che nei locali accessori, mantenere stufe a pellet, legna o quant’atro senza autorizzazione della proprietà e comunque immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti;

g) lasciare aperto il portone e gli ingressi;

h) tenere materiali di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, sui balconi, nei solai;

Documenti correlati