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D’altra parte il Professionista ha emendato la disposizione delle CGF in data 19 novembre 2021, sostituendola con la seguente: “Con riferimento a

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

98. D’altra parte il Professionista ha emendato la disposizione delle CGF in data 19 novembre 2021, sostituendola con la seguente: “Con riferimento a

qualsiasi modalità di pagamento, il Rivenditore non addebiterà comunque al Cliente alcun costo. Gli unici costi che il Cliente dovrà sostenere saranno quelli eventualmente addebitategli dal Suo Istituto di Credito in relazione al contratto di conto corrente in corso”.

99. In ogni caso, la condotta in oggetto integra una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui risultava idonea a giustificare anche potenzialmente l’applicazione di spese indebite a detrimento dei clienti che avessero utilizzato metodi di pagamento diversi dal menzionato SEPA DD.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 35 VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

100. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

101. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

102. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo:

in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

103. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: della i) dimensione economica del Professionista57; ii) della diffusione della pratica commerciale – idonea a ledere i diritti di tutti i clienti di Ubroker e dell’entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori – nonché iii) del comportamento tenuto dal professionista, in merito all’adozione, nel corso dell’istruttoria, di misure correttive di alcuni profili di criticità contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.

104. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che:

- la pratica commerciale sub a) è stata posta in essere dal 2019 e fino al 19 novembre 2021, in esito all’introduzione di una versione aggiornata delle CGF e delle CTE, entrambe sostanzialmente emendative delle criticità contestate, nonché a seguito della sostituzione delle comunicazioni promozionali presenti sul sito web aziendale, contenenti elementi di prezzo con promozioni incentrate esclusivamente su attività e marchio aziendali, senza alcun riferimento specifico alle singole offerte energetiche e alle relative componenti di prezzo;

- la pratica commerciale sub b) è stata posta in essere dal 2019 ed è da considerarsi ancora in corso, stanti le residue criticità sopra rilevate;

57 Ubroker ha generato ricavi per quasi 43 milioni di euro nell’anno 2020.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 36 - la pratica commerciale sub c) è stata posta in essere dal 2019 e fino al 19 novembre 2021, in esito all’introduzione di una versione aggiornata delle CGF;

- la condotta sub d) è stata posta in essere dal 2019 e fino al 19 novembre 2021, in esito all’introduzione di una versione aggiornata delle CGF.

105. Con riguardo alla pratica commerciale sub a), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto della dimensione della Società; della specificità del settore, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista;

della modalità di diffusione dell’offerta realizzata anche attraverso il sito internet, strumento suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori; dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante – e in fatto derivato - ai consumatori da una rappresentazione ingannevole del prezzo dell’energia elettrica e del gas relativamente sia alla componente energia e agli oneri di commercializzazione sia all’applicazione di oneri non chiaramente indicati oppure indebiti.

106. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Ubroker S.r.l. nella misura base di 1.000.000 euro che si riduce a 800.000 euro, tenendo conto che il Professionista ha inteso adottare spontaneamente, già nel corso del procedimento, alcune misure correttive nonché di ristoro economico forfettario per i consumatori interessati.

107. Con riguardo alla pratica commerciale sub b), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto della dimensione della Società; della specificità del settore, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista;

della modalità di diffusione dell’offerta realizzata anche attraverso il sito internet, strumento suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori; dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante – e in fatto derivato - ai consumatori dalla prospettazione di una serie di sconti non risultati veritieri in quanto non adeguatamente descritti e comunque connessi ad un sistema di procacciamento parimenti non chiaro.

108. Alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Ubroker S.r.l. nella misura di 1.000.000 euro.

109. Con riguardo alla pratica commerciale sub c), nel valutare la gravità

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 37 della violazione, si tiene conto della dimensione della Società; della specificità del settore, nel quale il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista;

della modalità di diffusione dell’offerta realizzata anche attraverso il sito internet, strumento suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori; della circostanza che il pregiudizio economico derivante dall’addebito di morosità pregresse non dovute è stato meramente potenziale e non effettivo, stante la mancata applicazione delle stesse.

110. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Ubroker S.r.l. nella misura base di 50.000 euro che si riduce a 40.000 euro, tenendo conto che il Professionista ha inteso adottare spontaneamente, già nel corso del procedimento, alcune misure di ristoro economico forfettario per i consumatori interessati.

111. Con riguardo alla condotta sub d), nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto della dimensione della Società; il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori, i quali trovano di fatto una limitazione alle varie alternative di scelta, essendo esposti al rischio di vedersi imporre spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

112. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Ubroker S.r.l. nella misura base di 50.000 euro che si riduce a 40.000 euro, tenendo conto che il Professionista ha inteso adottare spontaneamente, già nel corso del procedimento, alcune misure di ristoro economico forfettario per i consumatori interessati.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub a) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto idonea, mediante prospettazione ingannevole od omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata nonché all’entità del deposito cauzionale ed altresì alle modalità/tempistiche di comunicazione di eventuali variazioni contrattuali/condizioni economiche, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal Professionista;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 38 RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub b) viola gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante prospettazione ingannevole od omissione di informazioni rilevanti in merito alle condizioni e alla convenienza del sistema di scontistica predisposto dalla Società a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal Professionista;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub c) viola gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente volturante/subentrante, essendo suscettibile di ingenerare in quest’ultimo l’errato convincimento di essere tenuto al pagamento dei predetti debiti altrui per ottenere l’attivazione della fornitura e di indurlo, quindi, alla corresponsione (ancorché in apparenza spontanea) di somme non dovute.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in conformità al parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta sub d) viola l’art. 62 del Codice del Consumo, prevedendo l’addebito ingiustificato di spese per metodi di pagamento diversi dalla modalità SEPA DD.

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera a), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Ubroker S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo;

b) di irrogare alla società Ubroker S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 € (ottocentomila euro);

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 39 c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere da Ubroker S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ne vieta l’ulteriore continuazione;

d) di irrogare alla società Ubroker S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € (unmilione di euro);

e) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera c), del presente provvedimento, posta in essere da Ubroker S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;

f) di irrogare alla società Ubroker S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro);

g) che la condotta descritta al punto II, lettera d), del presente provvedimento, posta in essere da Ubroker S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo;

h) di irrogare alla società Ubroker S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro);

i) che la società Ubroker S.r.l. comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente procedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto c).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 40 Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T AR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Guido Stazi

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

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