(modificato con deliberazione n. 75 del 14/02/2005) Attività erogata a domicilio
La prestazione richiesta all’Azienda dall’assistito ed erogata al suo domicilio direttamente dal dirigente da lui scelto, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse e al rapporto fiduciario esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda.
L’onorario della prestazione è stabilito in accordo con l’Azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici viene riscosso dal Dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia ricevuta al paziente su apposito bollettario dell’azienda e versato entro cinque giorni dalla riscossione all’Azienda, che ne accredita il 95% al Dirigente con la retribuzione del mese successivo dopo aver detratto i costi aziendali pari al 10% (più 2,5% per “altri costi amministrativi”).
Attività di certificazione INAIL
L’attività di certificazione medico-legale resa dall’Azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, è disciplinata dall’art. 58, comma 4 del CCNL dell’8/06/2000.
L’attività in oggetto è considerata attività di èquipe in quanto è necessario assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione fra i dirigenti sanitari facenti parte l’équipe medesima.
Vengono esclusi dalla ripartizione eventuali dirigenti con contratto di lavoro autonomo, ai quali viene riconosciuto un compenso omnicomprensivo.
Le équipe, attualmente individuate in Bussolengo, Villafranca/Isola della Scala, Caprino e Malcesine, potranno essere formate soltanto da dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda. Nel caso il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un dirigente sanitario a rapporto non esclusivo con l’Azienda, l’attività professionale è da considerarsi resa in sede istituzionale e, di conseguenza, il relativo compenso verrà introitato dall’Azienda.
Gestione dei pagamenti
1. Il Servizio Libera Professione provvede a raccogliere e a registrare le comunicazioni di liquidazione delle varie sedi Inail, che, in allegato, riportano i nominativi dei pazienti per i quali è stato redatto il certificato di infortunio. Verifica inoltre che le somme siano state effettivamente introitate dall’Azienda.
2. Gli elenchi degli infortunati vengono inviati ai Responsabili dei Pronto Soccorso, i quali hanno il compito di verificare la correttezza dei nominativi e di segnalare al Servizio Libera Professione
eventuali errori o omissioni. In tal caso si provvederà a segnalare alla sede Inail competente l’inesattezza riscontrata.
3. I criteri di ripartizione delle quote sono uniformi tra tutte le Equipe e viene previsto il coinvolgimento di personale di supporto. Sono previste due liquidazioni con cadenza semestrale;
ogni pagamento riguarderà le somme incassate fino a quel momento relativamente all’anno di competenza. Il 31/12 di ogni anno successivo verrà effettuata una nuova liquidazione.
4. La ripartizione delle quote economiche derivanti dall’attività avviene in proporzione alla presenza in servizio nel periodo di riferimento, tenendo conto delle assenze così come previsto dal contratto decentrato aziendale in materia di retribuzione di risultato delle diverse aree dirigenziali vigente. Non danno titolo a liquidazione dei proventi da libera professione intramuraria i periodi di riduzione dell’orario di lavoro per riposi giornalieri della madre e del padre ed i periodi di rapporto di lavoro a impegno ridotto, come disciplinati dal contratto collettivo provinciale di lavoro vigente. Per il personale di supporto si effettuerà una riduzione dei compensi per le assenze superiori a 15 giorni.
5. L’Azienda applica una trattenuta pari all’8,5% per i costi aziendali; della somma residua il 5%
viene trattenuto dall’Azienda così come previsto dal CCNL 08/06/2000.
Il 15% viene destinato al personale di supporto, ed il restante al personale medico.
6. A fronte del pagamento dei compensi ai dirigenti viene richiesta una resa oraria aggiuntiva calcolata in proporzione all’importo erogato (per i medici 1 ora ogni 154,90 pagati – 1 certificato ogni 6 minuti al costo di 15,49 – per il personale infermieristico 40,00 pro ora come previsto dall’art. 10 del regolamento).
7. Il Servizio Libera Professione invia ai Direttori dei Pronto Soccorso la resa oraria aggiuntiva richiesta che verrà quindi effettuata successivamente alla liquidazione e che sarà programmata a cura del Responsabile secondo le esigenze di servizio. Il Responsabile avrà cura di inviare al Servizio Libera Professione una dichiarazione in cui, per tutta l’Equipe, comunica i giorni in cui tali ore sono state effettuate, per la detrazione dal cartellino di rilevazione presenze. Dichiara inoltre che tali ore costituiscono impegno orario aggiuntivo rispetto a quello effettuato per il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati.
8. In caso di dipendenti che nel frattempo fossero cessati dal servizio, si liquiderà in base all’eventuale credito orario alla data di cessazione. Per l’eventuale differenza si provvederà a quantificare l’importo dell’attività istituzionale corrispondente alle ore richieste e a detrarla dal compenso spettante per l’Inail.
Perizie medico-legali in regime libero professionale
Si tratta di una attività individuale resa con incarico da parte del giudice (CTU) o come consulente tecnico di parte.
L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non deve sussistere un palese conflitto di interessi con l’attività svolta presso l’Azienda.
Per tale forma di attività professionale è prevista la seguente disciplina:
• Il dirigente interessato deve presentare al Servizio Libera Professione richiesta di poter svolgere l’attività in oggetto, specificando se si tratti di incarico conferito dal giudice o di una consulenza tecnica di parte.
• Nel primo caso deve essere inoltrata una comunicazione con allegata copia dell’ordinanza emessa dal Tribunale indicando il periodo di effettuazione. Solo nel caso di assoluta impossibilità, le cui motivazioni devono essere riportate nella comunicazione, la prestazione deve essere effettuata nell’ambito delle strutture dell’Azienda.
• Nel secondo caso deve essere inoltrata una richiesta che deve essere integrata con gli estremi della prestazione e deve essere indicato il giorno e l’ora. La prestazione deve essere effettuata nell’ambito delle strutture dell’Azienda. Il dirigente può presentare una richiesta di deroga indicando il luogo della prestazione.
• A conclusione dell’attività il dirigente sanitario avrà cura di trasmettere al Servizio Libera Professione i dati necessari all’emissione della fattura (che potrà precedere o seguire il versamento dell’importo pattuito nel conto corrente di Tesoreria)
• Una volta accertato l’avvenuto incasso si provvederà al pagamento dell’importo spettante al dirigente, dopo aver provveduto a tutte le ritenute previste per l’attività intramoenia ambulatoriale.
• Nel caso in cui non si provveda ad ottenere la preventiva autorizzazione, il compenso verrà destinato al fondo della produttività collettiva.
ART. 33
ATTIVITA’ DI CONSULENZA, DI CONSULTO
(modificato con deliberazione n. 982 del 13/12/2007)
L’attività di consulenza richiesta all’azienda da enti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 3, lett. c) del presente atto da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio; è preventivamente autorizzata, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
• Limiti orari minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
• Entità del compenso dovuto al Dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, se effettuata fuori dalla struttura di appartenenza, il solo rimborso spese se effettuata in orario di lavoro e fuori dalla struttura aziendale.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini:
• Durata della convenzione;
• Natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
• Limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
• Motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto.
Le generalità delle prestazioni riconducibili alle attività aziendali a pagamento (comprese quelle di consulenza) possono essere effettuate anche presso ospedali classificati e strutture dichiarate presidio dell’U.L.S.S. comprese le IPAB che svolgono attività sanitaria e gli altri enti ed istituzioni individuati o richiamati nell’art. 4, comma3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, a condizione che l’Azienda prima della
stipula della convenzione, verifichi l’adeguamento degli ordinamenti di siffatti enti ed istituzioni ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del D.
Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e allo stesso atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 27 marzo 2000). Qualora sorga conflitto tra l’azienda sanitaria e i predetti enti ed istituzioni in ordine alla verifica dell’adeguamento dei loro ordinamenti ai citati principi, le parti rimetteranno all’amministrazione regionale la verifica in questione.
Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) viene incassato direttamente dall’Azienda, la quale provvede al pagamento del 95% dopo aver detratto una quota a ristoro dei costi aziendali pari al 16%
(comprensivi del 5% del fondo perequativo e del 2,5% per il personale di supporto indiretto) oltre ad una quota pari al 5% da destinare ad uno specifico fondo aziendale per il finanziamento delle borse di studio.
L’attività resa per conto dell’Azienda all’esterno delle strutture è regolata da appositi accordi fra l’Azienda e l’istituzione interessata nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale dell’Unità Operativa interessata e della compatibilità della consulenza stessa con i principi istituzionali.
La richiesta di consulenza è indirizzata al Direttore Generale che la inoltrerà, tramite l’Ufficio Produttività e Libera Professione competente per i relativi atti amministrativi, al Dirigente dell’Unità Operativa interessata per l’assenso e l’organizzazione della stessa;
E’ previsto anche il parere del Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero o del Responsabile del Dipartimento.
L’attività di consulto, da ricondurre alla tipologia della lett. c) , art. 3), è resa esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell’orario di servizio. I consulti possono essere prestati sia in favore di pazienti ricoverati all’interno dell’azienda che all’esterno, qualora richiesti da altra Azienda, Istituzione o Ente anche privato, o dal medico curante per singolo paziente.
La richiesta di consulto indirizzata al Dirigente Medico prescelto deve essere autorizzata dal Responsabile dell’Unità Operativa di appartenenza previa verifica della compatibilità con l’attività di servizio. Copia della richiesta deve essere allegata alla fattura o ricevuta fiscale.
L’onorario viene riscosso dal Dirigente che ha reso la prestazione con rilascio all’utente della ricevuta fiscale redatta su bollettario fornito dall’U.L.S.S. e versato entro 5 giorni.
L’Azienda provvede al pagamento nella misura del 95% e al netto dei costi del personale di supporto amministrativo ed aziendali pari al 12%, con la retribuzione del mese successivo a quello dell’incasso del compenso.
L’onorario non può essere, comunque, inferiore a quello stabilito dai minimi ordinistici.
Le attività di cui al presente articolo rientrano nei compiti istituzionali.
I compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.