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Altre ipotesi di acausalità

una prospettiva di flexicurity?

3. Altre ipotesi di acausalità

Il superamento delle causali di ricorso alla somministrazione a tempo determinato può essere visto come il risultato di un processo caratterizzato dalla progressiva introduzione di diverse deroghe, in un primo tempo di natura soggettiva (caratteristiche e condizioni del lavoratore), poi di natura oggettiva e anche pattizia, in sede di contrattazione collettiva, che sono ora superate dal decreto-legge in commento che generalizza il principio di a-causalità.

L’intervento normativo che introdusse la prima deroga alle causali risale alla fine del 2009, quando la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) aggiunse il comma 5-bis all’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevedendo che in caso di somministrazione di lavoratori in mobilità, assunti dalla agenzia ai sensi dell’articolo 8, comma 2,

11 Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, Le modifiche alla disciplina della acausalità nella somministrazione di lavoro, cit., 196.

della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operassero le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 20. L’obiettivo della novella era contestualmente quello di utilizzare la somministrazione come strumento a supporto del reinserimento nel mercato del lavoro del crescente numero di lavoratori disoccupati, a causa della crisi economica, nonché di promuovere la somministrazione, riequilibrando una precedente disparità tra somministrazione e lavoro a termine, poiché per l’assunzione di lavoratori in mobilità era già prevista l’a-causalità del contratto di lavoro a tempo determinato12.

Secondo questa disposizione, la deroga alle causali e condizioni di ammissibilità non è relativa soltanto alla somministrazione a tempo determinato (deroga al comma 4), ma anche alla somministrazione a tempo indeterminato (deroga al comma 3).

Nonostante l’attuale generalizzazione della a-causalità, tale disposizione ha ancora ragione d’essere, non soltanto per la parte relativa alla deroga della casistica di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato, ma proprio per il fatto che non deroga solamente alle causali, ora eliminate dal comma 4 dell’articolo 20, ma a tutto il comma 4, quindi anche con riferimento alla possibilità per la contrattazione collettiva di individuare limiti quantitativi massimi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Pertanto, la somministrazione di lavoratori in mobilità non può essere computata nei limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili all’utilizzatore.

Altre ipotesi di a-causalità sono state disciplinate dal decreto legislativo 2 marzo 2012 n. 2413 che ha introdotto all’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i commi 5-ter e 5-quater. Il comma 5-ter condivide la ratio del comma che lo precede rispetto all’utilizzo della somministrazione come strumento di reinserimento dei lavoratori disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. Infatti, estende l’eccezione della operatività del comma 4 dell’articolo 20, quindi anche l’a-causalità della somministrazione a tempo determinato, in caso di invio in missione di: a) lavoratori disoccupati percettori, da almeno sei mesi, dell’indennità di disoccupazione; b) lavoratori beneficiari, da almeno sei mesi, di ammortizzatori sociali (diversi dall’indennità di disoccupazione), anche in deroga; c) lavoratori “svantaggiati”

12 Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, Le novità in materia di somministrazione di lavoro, in Gli Speciali di Guida al Lavoro, n. 2, 2010.

13 Gli interventi legislativi apportati alla disciplina della somministrazione di lavoro dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 sono ricostruiti da R. Romei, La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, in Diritto delle Relazioni Industriali, cit.

o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Il decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013 ha individuato come

«lavoratori svantaggiati» ai fini dell’articolo 20, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: a) «chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b) «chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale» (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione; c) «chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-uomo-donna in tutti i settori economici italiani», ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

Devono essere, invece, considerati “lavoratori molto svantaggiati”, i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi, secondo la definizione dell’articolo 2, numero 19), del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Come per il comma 5-bis, nonostante l’a-causalità generalizzata e quindi anche per l’assunzione e l’invio in missione di queste categorie di lavoratori, derogando alla applicazione del comma 4, il comma 5-ter stabilisce l’esclusione di queste categorie di lavoratori dal computo dei lavoratori somministrati per la definizione dei limiti quantitativi massimi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato, eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

L’introduzione di deroghe alle causali di ammissibilità della somministrazione a tempo determinato non è stata limitata alla promozione dell’inserimento di percettori di trattamenti di sostegno al reddito (a-casualità soggettiva), al contrario era potenzialmente molto più ampia, grazie alla possibilità di disciplinare ipotesi contrattuali di a-casualità. Il comma 5-quater dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aveva introdotto, infatti, la facoltà per la contrattazione collettiva di disciplinare altre ipotesi di ricorso a-causale alla somministrazione. Nello specifico, esse potevano essere

individuate da contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro applicabili agli utilizzatori. Alcuni contratti collettivi, quali quello della meccanica industria, delle pelli e cuoio industria e del tessile industria, hanno esercitato questa facoltà14.

Il d.l. 20 marzo 2014, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, ha ora abrogato il comma 5-quater dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in quanto la stessa norma ha eliminato le disposizioni normative che venivano derogate dal comma in parola. Infatti, il comma 5-quater stabiliva la non operatività del primo periodo del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ovvero delle causali nei casi previsti dalla contrattazione collettiva ora appunto eliminato dal medesimo articolo del decreto-legge.

4. La durata massima del contratto di lavoro a termine e della