• Non ci sono risultati.

ALTRE MODALITA’ DI ACCESSO

ART. 94

IL CORSO - CONCORSO: DISCIPLINA.

1. Il corso-concorso è costituito da un procedimento di selezione ed un corso di formazione professionale che si conclude con una verifica finale, per la formazione di una graduatoria. Le fasi del corso-concorso sono le seguenti :

Prima fase: selezione dei candidati mediante l’espletamento di una prova scritta volta a verificare la preparazione teorica nelle materie indicate nel bando per il profilo professionale a cui si riferisce il concorso.

2. Tale prova potrà consistere in:

 Prova teorico – dottrinale;

 compilazione questionario a spazio di risposta predeterminato;

 test bilanciato a risposta multipla, di cui una parte anche a contenuto psico attitudinale in relazione al profilo professionale da reclutare secondo le indicazioni del bando di concorso..

3. Quando esigenze particolari lo richiedono, la Giunta Comunale, in sede di programmazione delle assunzioni, può stabilire che la selezione dei candidati da ammettere al corso avvenga per soli titoli.

4. I titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità previste dal capo II – parte III – della presente sezione regolamentare.

5. La Commissione espletata la fase selettiva compila la graduatoria degli idonei da ammettere al corso di formazione ed alla prova finale.

6. La Commissione ammetterà al corso e alla successiva prova d‘esame tutti i candidati idonei oppure i candidati idonei fino alla concorrenza del numero chiuso eventualmente stabilito all‘atto dell‘approvazione del bando.

7. A parità di votazione, verranno ammessi al corso tutti i candidati con uguale punteggio, in deroga al numero dei posti disponibili o fissati dal bando.

Seconda fase: corso di preparazione alle prove finali.

8. Il corso sarà tenuto da docenti incaricati dall‘Amministrazione, da reperire anche fra i funzionari dell‘Ente, e avrà la durata variabile in relazione all‘importanza dei posti messi a concorso e potrà essere articolato in una parte teorica ed una pratica.

Terza fase: espletamento della/e prova/e sulle materie trattate durante il corso e previste nel bando di concorso.

9. La Commissione giudicatrice, in questa fase, che deve essere integrata da almeno un docente o tutor del corso, se non già presente, procede alla formulazione della graduatoria dei concorrenti basandosi sull’esito della prova finale e tenendo conto delle precedenze e preferenze stabilite dalla legge, nonché delle eventuali riserve previste dal bando.

ART. 95

CONCORSO UNICO CON ALTRI ENTI

1. Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l‘unicità della selezione per identiche professionalità, pur se di Amministrazioni o Enti diversi. Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto dalla fase di approvazione da parte degli Enti aderenti di una convenzione generale ai sensi dell‘art.30 del Decreto Lgs.267/2000.

2. La convenzione o l‘accordo prevedono, oltre all’individuazione dell’Ente preposto all’espletamento del procedimento concorsuale, la facoltà del reciproco utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. La convenzione o l‘accordo disciplinano le modalità di consultazione degli Enti aderenti, le modalità di utilizzo della graduatoria, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima.

ART.95 BIS

UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI ED ALTRE FORME CONVENZIONALI 1. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, tenuto conto delle

prescrizioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, qualora all'interno dell'Ente non vi siano graduatorie approvate in corso di validità, la copertura dei posti può avvenire anche attingendo da graduatorie di altri Enti del comparto, previo accordo da stipularsi anche prima dell'utilizzo.

2. L'Ente con cui stipulare l'accordo è individuato previa indagine esplorativa e in caso di più risposte positive, la scelta avrà riguardo:

alla data di approvazione della graduatoria, con preferenza fra quelle più recenti;

al fatto che la propria Amministrazione o altre non vi abbiano già attinto in modo rilevante.

3. L'Amministrazione potrà stipulare convenzioni o accordi con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 11 del DPR 16 aprile 2003, n. 70, per la copertura dei posti ascrivibili alla categoria D e per le posizioni dirigenziali.

ART. 96

AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO

1. Per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ascritti alle categorie A e B dell’ordinamento professionale degli EE.LL, il reclutamento

avviene con le modalità ed i criteri indicati nei successivi articoli.

2. L'Ente avvia la procedura con la richiesta ai Centri per l'impiego del personale di cui ha bisogno fornendo tutte le indicazioni utili ad una corretta ricerca sul mercato del lavoro. Il Centro predispone l'avviso pubblico di avviamento, lo pubblica secondo le sue disposizioni interne, e lo trasmette all'Ente per l'ulteriore pubblicità.

3. Nell'avviso saranno contenute le indicazioni e le notizie, ivi comprese le prove e le materie d’esame e gli indici di riscontro obiettivi a cui la Commissione dovrà attenersi, stabilite dall'Amministrazione Regionale.

4. L'avviso, entro i termini prescritti dalle direttive regionali, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed almeno in un quotidiano a diffusione regionale.

ART. 97

PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE

1. Il Centro per l'impiego provvede a redigere la graduatoria fra le persone che hanno presentato regolare domanda nel termine assegnato e la trasmette all'Ente per l'avvio delle procedure selettive.

ART. 98

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

1. L’Amministrazione, per il tramite della commissione giudicatrice all'uopo nominata, entro 15 giorni dalla ricezione della graduatoria, convoca i candidati in numero triplo rispetto al fabbisogno, secondo l’ordine di avviamento, indicando giorno e luogo di svolgimento delle prove di idoneità.

2.

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. A tal fine le operazioni di selezione da eseguirsi secondo l'ordine di graduatoria fornita dal Centro per l'Impiego, dovranno interrompersi non appena il numero degli idonei sarà pari al numero dei posti da ricoprire.

3. La selezione può consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, eventualmente supportate da questionari a risposta sintetica, ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento alla posizione da ricoprire, ai profili professionali del comparto di appartenenza e dell’ordinamento dell’ente e, ove necessario, con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della Regione.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la stipula del contratto, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriore avviamento a selezione effettuato, secondo l’ordine della stessa graduatoria, ed in numero triplo rispetto ai posti ancora disponibili.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute

dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’Amministrazione. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.

6. Per la composizione e la nomina della Commissione si fa espresso riferimento al capo II parte II della presente sezione regolamentare.

7. La valutazione della Commissione sarà resa in termini assoluti con seguente formula : IDONEO / NON IDONEO.

8. Esaurita la fase selettiva, il Presidente della Commissione rimette tutto il fascicolo al Servizio del Personale per l'adozione degli atti necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro secondo le procedure previste dall'articolo 92 del presente regolamento

9. In capo all'Amministrazione sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego i nominativi dei lavoratori assunti, nonché di quelli che durante la procedura selettiva non hanno risposto alla convocazione o non sono risultati idonei.

ART. 99

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI – DISCIPLINA

1. Le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e relativo regolamento di attuazione, avvengono, nel rispetto dei posti da coprire come determinati ai sensi dell‘art.4 della stessa legge, per:

 chiamata numerica degli iscritti nelle liste del Centro per l'impiego limitatamente alle figure professionali per le quali è previsto il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo (cat. A e B1);

 riserva non superiore al 50% dei posti messi a concorso secondo le modalità stabilite dalla presente sezione regolamentare;

 chiamata nominativa mediante convenzione da stipularsi per la gradualità della copertura dell'obbligo assunzionale con il suddetto Centro per l'impiego;

2. Le procedure per la copertura dei posti riservati sono stabilite dalla stessa legge di tutela e dalle norme dettate dall'Amministrazione Provinciale che ha competenza sul funzionamento dei Centri per l'impiego.

3. Ai lavoratori appartenenti alle categorie protette, al momento dell‘assunzione verrà richiesto il certificato medico che deve contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell‘invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche una dichiarazione che la natura ed il grado dell‘invalidità è compatibile con le mansioni da svolgere.

ART. 100

NORME APPLICABILI

1. Alle disposizioni di cui al presente capo sono applicabili, se non diversamente disciplinate, tutte le norme generali previste dal titolo I della presente sezione regolamentare.