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Altre proposte di legge in tema di Garanti: Il d.d.l. n. 343 d'iniziativa del sen

CAPITOLO 4 : L' ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE E I RAPPORTI

4.3 Altre proposte di legge in tema di Garanti: Il d.d.l. n. 343 d'iniziativa del sen

La fine anticipata della XV legislatura ha interrotto, in un momento quasi decisivo, un accordo volto ad istituire la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani e l’istituzione del Garante delle persone detenute. Cosicchè nel 2008 un gruppo di Senatori ha predisposto un ulteriore disegno di legge che tiene conto delle analoghe proposte e dei lavori parlamentari interrotti nella precedente legislatura.147Nella relazione al disegno di legge si evince che pur senza neppure sottovalutare i ruoli svolti dall’amministrazione penitenziaria e dal magistrato di sorveglianza, vi è l’esigenza di istituire un organo monocratico, (e non collegiale) al fine di non dar vita a strutture costose e complesse incompatibili con l’attuale situazione finanziaria del Paese, e di dare tutela ai diritti delle persone detenute.148 Si tratta cioè del Garante, il quale ha diverse finalità, tra cui l’allentamento delle tensioni tra le amministrazioni, la mediazione, la raccolta e l’organizzazione di un utile patrimonio informativo, la

147 Cfr. il disegno di legge relativo al “ Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale”, presentato il 6 maggio 2008 dai sen. Fleres, Ferrara ed altri, in Senato della Repubblica. XVI Legislatura, Disegni di legge e relazioni, stamp. n. 343.

148 L’art. 1 comma 2 del disegno di legge n. 343 stabilisce che “L’ufficio Garante è composto dal garante nazionale,e da un vice Garante nazionale. Quest’ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo”.

funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti e il “diventare specchio pubblico delle condizioni di detenzione e punto di partenza per una periodica discussione parlamentare dei temi sul carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale”.149 Anche nel disegno di legge in esame, il Garante gode di poteri e funzioni molto ampie, descritte nell’art. 3 della disegno de qua150,

tra cui quella di “verificare se le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà personale siano idonee a salvaguardare la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali di chi è ospite”. In ordine alle funzioni e ai poteri del Garante, disciplinati dall’art. 3, merita attenzione quanto disposto nella lett. f) nella parte in cui stabilisce che “l’attività del Garante è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le Autorità diplomatiche e consolari”; si tratta di una novità particolarmente rilevante rispetto a quanto previsto nel disegno di legge n.626, dato che la tutela dei diritti si estende anche al di fuori del territorio italiano, e si rende effettiva anche a fronte della collaborazione con le Autorità appena menzionate.

Un’altra novità riguarda l’istituzione dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico cui destinare almeno cinque unità di personale, in servizio nella pubblica

149 Cfr. la Relazione al d.d.l. n. 343, cit.

150 Il Garante ha la funzione di informare correttamente l’opinione pubblica sulla situazione all’interno delle carceri in modo da superare le emergenze legislative, garantisce, attraverso visite ispettive, una continua verifica del rispetto degli standard minimi di trattamento, verifica la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali, piò monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con le condizioni dignitose di detenzione e gli standard europei etc.

amministrazione statale, regionale e locale, esperti in materia di comunicazione pubblica istituzionale e con un anzianità di servizio di almeno cinque anni; nonché l’istituzione dell’ufficio stampa composto da tre giornalisti di cui uno con la qualifica di redattore capo.151

Per completezza, in materia di protezione di diritti dell’uomo, oltre alla proposta di legge istitutiva del Garante nel 2008, è stata presentata al Senato della Repubblica, dallo stesso sen. Fleres, la proposta di legge per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale.152

Essa è definita dalla Convenzione contro la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti153 come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o

151Cfr. Art 3 lettera o) d.d.l. 343 Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

152 Cfr. il disegno di legge relativo alla “introduzione dell’art. 613 bis del codice penale in materia di tortura”, presentato il 29 aprile 2008, dal sen. Fleres, Ferrara ed altri, in Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Disegni di leggi e relazioni, stamp.264

153 La Convenzione in esame, è stata emanata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987; ed è stata resa esecutiva in Italia con l. 3 novembre 1988, n. 498.

sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale definizione non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate” 154. Il divieto di tortura è previsto anche dall’art. 3 della Convenzione europea della salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; inoltre in sede europea agisce anche il Comitato preposto ai fini della prevenzione di questa pratica.

Il disegno di legge in oggetto costituisce il necessario adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale, colmando insufficienze del diritto interno a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.155 Il Parlamento è chiamato così ad allineare le garanzie giuridiche del nostro Paese a quelle internazionali e comunitarie, prevedendo tale pratica come reato, al fine di lasciare da un lato “un forte messaggio simbolico in funzione preventiva, e dall’altro con l’obiettivo di chiarire in modo inequivocabile quali sono i limiti dell’esercizio della forza coercitiva e i limiti dell’esercizio dei poteri pubblici.

Il disegno di legge in esame prevede che il reato di tortura sia collocato tra le fattispecie di delitto contro la libertà morale, ossia i delitti contro la libertà

154 Cfr. Art.1 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

155 Cfr., Relazione accompagnatoria al disegno di legge relativo alla “introduzione dell’art. 613 bis del codice penale in materia di tortura”.

individuale. Nella proposta è stabilito che “ è punito con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale”. E’ previsto inoltre il raddoppio della pena se dalle violenze deriva la morte della persona; nonché l’aumento di pena se le condotte delittuose sono poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,

L’obiettivo oltre a quello di colmare una lacuna nell’ordinamento giuridico è quello di introdurre una disposizione di rilevanza internazionale secondo la quale non può essere assicurata l’immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale; in tali casi, la norma prevede che lo straniero sia estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura, o nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

4.4 La proposta di legge per l’istituzione del Garante nazionale promossa dal