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ALTRE RESTRIZIONI

Nel documento Comunicazione della Commissione. del (pagine 31-44)

11. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano a sostegno degli aiuti umanitari finalizzati alla lotta contro la pandemia di COVID-19?

Sì, subordinatamente a una specifica domanda di deroga.

A determinate condizioni, l'articolo 25 bis del regolamento sulla Siria prevede che le banche possano chiedere una deroga all'ANC per l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano al fine di fornire assistenza alla popolazione civile siriana. Cfr. anche le domande 23 e 24 delle domande frequenti sulla Siria.

12. I cittadini dell'UE possono recarsi in Siria per fornire assistenza medica per combattere la pandemia di COVID-19?

54 In particolare, cfr. la voce I.B.1A004, tabella A, parte 1, allegato IA del regolamento sulla Siria.

Questa voce comprende, tra l'altro, abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da agenti biologici modificati per uso bellico.

55 Articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento sulla Siria.

La risposta è sì. In linea di principio, nulla nel regolamento sulla Siria vieta gli spostamenti in Siria né la fornitura di assistenza medica nel paese.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

13. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante in Siria per trasportare verso questo paese, o al suo interno, attrezzature mediche per combattere la pandemia di COVID-19?

Sì, a norma dell'articolo 6 bis del regolamento sulla Siria.

Se gli operatori umanitari ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o da uno Stato membro al fine di fornire aiuti umanitari in Siria, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'ANC per acquistare il carburante necessario a fornire tali aiuti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1. In tal caso, se il pagamento del carburante va a una persona designata, può essere effettuato senza alcuna autorizzazione a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento.

Se gli operatori umanitari non ricevono finanziamenti dall'UE o da uno Stato membro al fine di fornire aiuti umanitari in Siria, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'ANC per acquistare il carburante a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento. In tal caso, se il pagamento del carburante va a una persona designata, è necessaria un'autorizzazione a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento (cfr. anche la domanda 18 delle domande frequenti sulla Siria). In quest'ultimo caso, nel contattare l'ANC gli operatori umanitari dovrebbero specificare se hanno bisogno di acquistare petrolio in diverse occasioni (ad esempio, piccoli acquisti da stazioni di rifornimento) o se prevedono un acquisto una tantum (ad esempio, il rifornimento di un camion prima di lasciare la Siria). Sebbene non siano consentite esenzioni per categoria, l'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento sulla Siria consente alle ANC di concedere deroghe generali per operazioni ricorrenti identiche.

Cfr. anche la domanda 18 sulle domande congiunte e la domanda 19 sulle deroghe generali.

Cfr. anche le domande frequenti sulla Siria, domande da 16 a 18.

14. Se le importazioni di materiale medico in Siria in relazione alla lotta contro la pandemia di COVID-19 sono soggette a dazi e tasse all'importazione, questi possono essere pagati dagli operatori umanitari al governo siriano?

Sì, se si tratta dell'unico modo per prestare assistenza umanitaria alla popolazione civile in Siria nel contesto della pandemia di COVID-19.

Se il pagamento deve essere effettuato a una persona designata, o andrà indirettamente a suo vantaggio, il che è molto probabile in questo caso, può essere necessaria una deroga dell'ANC. Cfr. anche la domanda 2.

15. Gli operatori umanitari possono evacuare persone colpite dalla pandemia di COVID-19 in altre località in Siria o al di fuori del paese?

La risposta è sì.

Se l'azione comporta, ad esempio, l'acquisto di carburante o mettere fondi a disposizione di una persona designata56, può essere necessaria una deroga. Cfr. la domanda 13.

Si noti che è possibile acquistare carburanti per vettori aerei siriani designati ai fini dell'evacuazione della popolazione colpita dalla pandemia a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sulla Siria.

16. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di igienizzazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Cfr. anche la domanda 1.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella costruzione e/o ne trae un vantaggio economico, cfr. la domanda 2. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

17. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo per farlo è fornire gli aiuti tramite persone designate?

Gli operatori umanitari dovrebbero avvalersi delle eccezioni esistenti nel quadro del regolamento sulla Siria. Tuttavia, conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata da misure restrittive dell'UE. Questo, tuttavia, è improbabile nel caso della Siria poiché le sanzioni dell'UE prevedono ampie deroghe per le attività umanitarie e se sono rigorosamente rispettati i presenti orientamenti.

IV. DOMANDE PROCEDURALI

18. Sono accettate le domande congiunte, ad esempio una domanda da parte di diversi operatori umanitari o una domanda presentata contemporaneamente a diverse ANC?

Ai fini dell'efficienza, se un progetto umanitario per combattere la pandemia di COVID-19 richiede la presentazione di diverse domande di deroga, a prescindere dal fatto che si tratti di una o più ANC, dovrebbe essere possibile presentare un'unica domanda a tutte le ANC pertinenti.

Analogamente, se per un progetto umanitario è necessario che più operatori umanitari presentino domanda di deroga, dovrebbe essere possibile presentare una domanda congiunta. I donatori, le banche, le organizzazioni internazionali e le ONG coinvolte in un progetto umanitario dovrebbero cooperare per scambiare informazioni al fine di raccogliere le prove richieste dalle ANC per la concessione dell'autorizzazione.

Nelle attuali circostanze eccezionali, le ANC sono invitate a istituire un punto di contatto per le deroghe umanitarie relative alla lotta contro la pandemia di COVID-19. Data l'urgenza della situazione, le ANC dovrebbero cooperare per garantire

risposte tempestive e coerenti a tali richieste. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi.

19. Le ANC possono concedere autorizzazioni generali oppure è necessario che gli operatori umanitari richiedano un'autorizzazione per ogni singola attività?

Le ANC possono concedere deroghe relativamente a tutte le sanzioni dell'UE per un numero limitato di motivi, che esse stesse sono tenute a verificare caso per caso.

Il regolamento sulla Siria autorizza esplicitamente le ANC a rilasciare autorizzazioni generali ("alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate") in due casi:

per la messa a disposizione di taluni fondi o risorse a persone designate in relazione ad attività umanitarie a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, e per l'acquisto in Siria di prodotti petroliferi per le stesse attività, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2.

Spetta all'ANC pertinente decidere se, in caso di attività/operazioni identiche ricorrenti le cui condizioni siano note in anticipo, esse intendano concedere un'autorizzazione unica che copra l'insieme delle attività/operazioni, o preferiscano autorizzare singolarmente ciascuna di esse. La Commissione incoraggia le ANC a valutare se, nelle attuali circostanze eccezionali, un'autorizzazione unica possa facilitare la fornitura di aiuti umanitari alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19. Quando concedono un'autorizzazione, le ANC possono decidere di imporre condizioni atte a garantire che le eccezioni non vanifichino o eludano l'obiettivo delle sanzioni.

20. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

Gli allegati II e II bis del regolamento sulla Siria contengono gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati nel quadro delle misure restrittive dell'UE. Tali elenchi sono anche riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE57 e nella banca dati delle sanzioni finanziarie58, a entrambe le quali gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente.

Gli operatori umanitari dovrebbero già disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle misure restrittive dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per la lotta contro la diffusione della COVID-19 in Siria, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone, alle entità e agli organismi designati collegati al settore sanitario, sia pubblico che privato, e al settore della logistica. Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone (ad esempio, membri designati delle forze armate siriane) non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche.

57 https://www.sanctionsmap.eu/.

58 https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente possibile raccogliere e informare i propri partner, preferibilmente per via contrattuale, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione o andare a beneficio delle persone designate. Anche l'utilizzo di Hawala e di altre tipologie informali di trasferimenti di denaro rientra nell'ambito di applicazione di tale divieto.

A norma dell'articolo 28 del regolamento sulla Siria, le violazioni delle misure restrittive dell'UE non comportano alcuna responsabilità se il trasgressore non sapeva, e non aveva alcun motivo ragionevole di sospettare, che le sue azioni avrebbero violato il divieto in questione. In quest'ottica, le misure restrittive dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Se una persona designata si trova a essere coinvolta in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Il regolamento sulla Siria contiene una serie di importanti eccezioni che consentono di effettuare tali operazioni subordinatamente, in alcuni casi, all'approvazione preventiva dell'ANC. Cfr.

anche la sezione I, in particolare le domande 2, 4, 5 e la domanda 25.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero rivolgersi all'ANC pertinente per verificare se le loro procedure rispettano la clausola antielusione delle sanzioni nei confronti della Siria. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti tempestivi e chiari agli operatori umanitari.

21. In che modo gli operatori umanitari possono chiedere una deroga al fine di realizzare un'azione/operazione soggetta a restrizioni, se l'obiettivo è fornire assistenza alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19?

Può essere richiesta una deroga da parte di tutti gli operatori umanitari coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari. Di solito i partner esecutivi si trovano nella posizione migliore per raccogliere le informazioni necessarie. Tutti gli altri operatori, compresi i donatori e le banche, dovrebbero cooperare con il richiedente per facilitare la raccolta e la condivisione di tali informazioni.

Gli operatori umanitari devono rivolgersi all'ANC con cui hanno il collegamento più stretto, come indicato nell'allegato III del regolamento sulla Siria. Essi dovrebbero chiedere orientamenti all'ANC al fine di individuare i documenti necessari per ottenere le deroghe pertinenti.

Cfr. anche la domanda 18 sulle domande congiunte.

22. In che modo gli operatori umanitari possono ottenere deroghe accelerate se la situazione in loco lo richiede?

Gli operatori umanitari che chiedono una deroga urgente dovrebbero indicare chiaramente nella domanda il carattere di urgenza e spiegarne i motivi. Quanto più la domanda è completa, tanto più facilmente e rapidamente l'ANC sarà in grado di elaborarla. Per facilitare l'esame della domanda da parte dell'ANC, possono inoltre essere allegate ad essa dichiarazioni di sostegno dei donatori, lettere di patronage da parte di

autorizzazione prima di avviare il progetto umanitario volto a combattere la pandemia di COVID-19.

Al fine di accelerare il processo, gli operatori umanitari dovrebbero mettersi in contatto con l'ANC e chiedere orientamenti ad essa anche prima della presentazione di una domanda.

È fondamentale che gli orientamenti siano coerenti in tutta l'UE per garantire che gli operatori umanitari nell'UE possano svolgere il proprio lavoro. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi e a creare una piattaforma unica per la pubblicazione degli orientamenti da esse formulati.

23. Gli operatori umanitari sono tenuti a rispettare le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche quando forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19 in Siria?

La risposta è sì.

Le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche sono rivolte a talune persone che possono operare in Siria. Se esse sono coinvolte in un'operazione, si applicano le restrizioni specifiche previste nel quadro delle sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche. In tal caso sono richiesti ulteriori orientamenti specifici da parte dell'ANC pertinente.

24. Qual è la differenza tra esenzioni e deroghe (definite congiuntamente

"eccezioni")?

Le esenzioni implicano che una restrizione non si applica quando lo scopo dell'azione è di fornire aiuti umanitari. Gli operatori umanitari possono procedere senza indugio all'azione. Essi dovrebbero tuttavia essere in grado di dimostrare che l'azione è stata intrapresa per uno specifico scopo umanitario.

Le deroghe implicano che un'azione soggetta a restrizioni (vietata) può essere condotta solo dopo che l'ANC ha concesso l'autorizzazione, a condizione che l'obiettivo sia quello di fornire aiuti umanitari59.

25. Gli operatori umanitari dovrebbero sottoporre a controlli i beneficiari finali degli aiuti umanitari?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata dagli operatori umanitari sulla base di tali principi. Una volta effettuata l'individuazione, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali.

59 Le esenzioni sono generalmente formulate come segue: "(I divieti di cui a) L'articolo… non si applica(no) a:". Le deroghe sono generalmente formulate come segue: "In deroga (ai divieti di cui) all'articolo..., le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate...".

VENEZUELA

RIFERIMENTI GIURIDICI E ORIENTAMENTI

 Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (''regolamento sul Venezuela'')60

Le sanzioni dell'UE nei confronti del Venezuela previste dal regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio sono state imposte in risposta al continuo deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. L'obiettivo delle misure restrittive dell'UE è di promuovere un processo credibile e significativo che possa condurre a una soluzione pacifica e negoziata. Esse possono essere annullate in funzione dell'evoluzione della situazione nel paese, in particolare dello svolgimento di negoziati credibili e significativi che portino a condizioni legislative ed elettorali inclusive, eque e credibili, del rispetto delle istituzioni democratiche e della liberazione di tutti i prigionieri politici.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Venezuela comprendono tra l'altro l'embargo sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, il congelamento dei beni e il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o beni a disposizione, o che vadano a beneficio, dei soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, nonché delle persone ad essi associate. In considerazione della persistente grave situazione in Venezuela, 36 persone sono attualmente designate a norma del regolamento sul Venezuela61.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Venezuela non riguardano i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica forniti alla popolazione in generale. In quanto tali, le attrezzature mediche, compresi l'ossigeno, i respiratori, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i ventilatori, così come i farmaci e gli altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia di COVID-19 non sono soggetti a restrizioni dirette all'esportazione, alla fornitura, al finanziamento o all'uso in Venezuela (sezione II). Inoltre, le misure restrittive definite nel regolamento sul Venezuela sono mirate, perseguono obiettivi chiari e riguardano persone specifiche che sono principalmente collegate alle forze armate, ai servizi di sicurezza, al governo o al sistema giudiziario. È pertanto improbabile che le misure restrittive dell'UE possano interferire con gli aiuti umanitari per combattere la pandemia di COVID-19 in Venezuela.

Tuttavia, in casi specifici ed estremamente limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di prodotti necessari agli operatori umanitari possono essere indirettamente interessati dal congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi soggetti a sanzioni dell'UE ("persone designate") che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni pertinenti.

60 GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

61 Cfr. allegati IV e V del regolamento sul Venezuela.

In linea generale, le sanzioni dell'UE nei confronti del Venezuela non consentono di mettere a disposizione fondi e risorse economiche a persone designate, sebbene esistano alcune deroghe (cfr. sezione I). Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. È tuttavia improbabile che questo principio trovi applicazione nel caso in questione, data la natura mirata delle misure restrittive nel regolamento sul Venezuela, nonché il tipo e il numero limitato di designazioni.

Sono consentite anche le attività ausiliarie necessarie a sostenere la fornitura di dispositivi medici (ad esempio, trasporto di dispositivi medici, cambio di valuta e stoccaggio). Sebbene la possibilità che tali azioni rientrino nell'ambito di applicazione di specifiche restrizioni sia remota, prima del loro svolgimento gli operatori umanitari dovrebbero verificarle accuratamente alla luce della presente nota e, se necessario, chiedere indicazioni all'ANC pertinente.

I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A

DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE62

1. Gli operatori umanitari sono autorizzati a interagire con persone designate se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile in Venezuela nel contesto della pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Gli operatori umanitari possono interagire con persone designate se ciò è necessario per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

Pertanto, se una persona designata interviene in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Nella misura in cui non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche, il regolamento sul Venezuela non vieta il collegamento con una persona designata.

2. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

Gli operatori umanitari dovrebbero disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per combattere la diffusione della COVID-19 in Venezuela, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone designate che ricoprono posizioni critiche connesse alle forze armate (guardia nazionale bolivariana ed esercito nazionale bolivariano) e ai membri del governo venezuelano che operano nel settore economico o industriale, che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni umanitarie. Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature

62 Gli allegati IV e V del regolamento sul Venezuela contengono gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Tali elenchi sono riportati anche nella mappa delle sanzioni dell'UE (https://www.sanctionsmap.eu) e nella banca dati delle sanzioni finanziarie (https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf), ad entrambe le quali gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. La fonte ufficiale del diritto dell'UE è la Gazzetta ufficiale dell'UE, che prevale in caso di conflitto.

mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche e che il materiale medico fornito sia utilizzato per gli scopi umanitari previsti.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente

Nel documento Comunicazione della Commissione. del (pagine 31-44)

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