• Non ci sono risultati.

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione istituirà una rete europea delle autorità di controllo per contribuire all'attuazione della presente direttiva. Tale rete sarà composta di rappresentanti delle autorità di controllo designate dagli Stati membri e, se necessario, affiancate da altre agenzie dell'Unione con competenze pertinenti nei settori disciplinati dalla presente direttiva, per garantire il rispetto degli obblighi di diligenza da parte delle società, al fine di agevolare e garantire il coordinamento e la convergenza delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza e la condivisione delle informazioni tra tali autorità di controllo.

Trascorsi sette anni dalla fine del periodo di recepimento, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della presente direttiva concernente, tra l'altro, la sua efficacia. La relazione sarà corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Al fine di fornire chiarezza e sostegno alle società e agli Stati membri nell'attuazione della direttiva, la Commissione pubblicherà orientamenti, ove necessario.

Documenti esplicativi

Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva sarebbe necessario un documento esplicativo, ad esempio sotto forma di tavole di concordanza.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva, vale a dire la definizione di norme relative agli obblighi di diligenza delle società rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, siano essi effettivi o potenziali, nell'ambito delle attività che svolgono, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui intrattengono un rapporto d'affari consolidato. La disposizione specifica inoltre che la presente direttiva stabilisce norme sulla responsabilità delle violazioni dell'obbligo di diligenza.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito d'applicazione soggettivo della direttiva e indica i criteri in base ai quali gli Stati membri sono competenti a disciplinare le materie disciplinate dalla presente direttiva.

L'articolo 3 riporta le definizioni ai fini della presente direttiva.

L'articolo 4 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società adempia il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente rispettando i requisiti specifici di cui agli articoli da 5 a 11.

L'articolo 5 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza aggiornata a cadenza annuale. La disposizione specifica che tale politica deve comprendere una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, di un codice di condotta cui i dipendenti e le filiazioni della società devono attenersi, delle procedure predisposte per l'adempimento del dovere di diligenza.

L'articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e al livello dei rapporti d'affari consolidati diretti o indiretti nella catena del valore cui partecipa.

L'articolo 7 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società adotti misure adeguate per prevenire i potenziali impatti negativi individuati a norma dell'articolo 6 o,

qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

L'articolo 8 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società adotti misure adeguate per arrestare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. Laddove l'arresto dell'impatto negativo emerso a livello di rapporti d'affari consolidati, diretti o indiretti, risulti impossibile, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le società ne minimizzino l'entità.

L'articolo 9 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società preveda la possibilità di presentarle un reclamo qualora si nutra un legittimo timore circa tali impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, anche nella relativa catena del valore. Le società sono tenute a dare questa possibilità alle persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite, ai sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore e alle organizzazioni della società civile attive nel settore interessato.

L'articolo 10 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione dell'attuazione delle proprie misure di diligenza al fine di verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente e che siano attuate misure preventive o correttive, e di determinare in che misura gli impatti negativi siano stati prevenuti o arrestati o ne sia stata minimizzata l'entità.

L'articolo 11 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente una dichiarazione sul proprio sito web.

L'articolo 12 impone alla Commissione di adottare orientamenti su clausole contrattuali tipo non vincolanti al fine di agevolare le società nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

L'articolo 13 stabilisce la possibilità per la Commissione, in consultazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, di emanare orientamenti, specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

L'articolo 14 impone agli Stati membri e alla Commissione di prevedere misure di accompagnamento per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e per gli attori lungo le catene globali del valore che sono indirettamente interessati dagli obblighi della direttiva. Il sostegno in questo senso può andare dalla gestione di siti web, portali o piattaforme specifici al sostegno finanziario alle PMI, fino all'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi. La disposizione precisa che le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza e che la Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità di tali regimi.

L'articolo 15 impone agli Stati membri di provvedere a che talune società adottino un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale

dell'articolo 2, paragrafo 2, di designare un mandatario nell'Unione dotato di incarico adeguato, che le autorità competenti degli Stati membri devono contattare per tutte le questioni necessarie per la ricezione, il rispetto e l'applicazione degli atti giuridici emessi in relazione alla presente direttiva.

L'articolo 17 impone agli Stati membri di designare una o più autorità nazionali di controllo incaricate di vigilare sul rispetto da parte delle società degli obblighi di diligenza e dell'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e di esercitare i poteri di esecuzione di tali obblighi conformemente all'articolo 18.

L'articolo 18 stabilisce i poteri e le risorse adeguati delle autorità di controllo designate dagli Stati membri per svolgere i loro compiti di vigilanza ed esecuzione.

L'articolo 19 impone agli Stati membri di provvedere a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere alle autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui ha la residenza abituale, la sede sociale, il luogo di lavoro o il luogo della presunta violazione, una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze oggettive, che una società non rispetti adeguatamente le disposizioni della presente direttiva.

L'articolo 20 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata la decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva.

L'articolo 21 introduce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 16, al fine di agevolare e garantire il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza e la condivisione di informazioni tra tali autorità di controllo.

L'articolo 22 impone agli Stati membri di stabilire, a determinate condizioni, norme che disciplinano la responsabilità civile della società per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di diligenza. Impone inoltre agli Stati membri di provvedere a che la responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3 di quest'articolo non sia negata per il solo motivo che il diritto applicabile a tali azioni non è il diritto di uno Stato membro.

L'articolo 23 stabilisce che è d'applicazione la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

L'articolo 23 precisa le condizioni del sostegno pubblico alle imprese.

L'articolo 25 precisa il dovere di sollecitudine degli amministratori.

L'articolo 26 stabilisce l'obbligo per gli amministratori delle società dell'UE di istituire e sorvegliare l'attuazione di processi e misure di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e di adeguare la strategia aziendale al dovere di diligenza.

L'articolo 27 modifica l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937.

L'articolo 28 stabilisce le norme relative agli atti delegati.

L'articolo 29 prevede una disposizione sul riesame della direttiva.

L'articolo 30 prevede disposizioni sul recepimento della direttiva.

L'articolo 31 fissa la data di entrata in vigore della presente direttiva.

L'articolo 32 stabilisce i destinatari della presente direttiva.

Gli elenchi riportati nell'allegato specificano gli impatti ambientali negativi e gli impatti negativi sui diritti umani pertinenti per la presente direttiva, al fine di includere la violazione di diritti e divieti in relazione a: accordi internazionali in materia di diritti umani (parte I, sezione 1), convenzioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali (parte I, sezione 2) e violazione di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale previsti nelle convenzioni ambientali (parte II).

2022/0051 (COD) Proposta di

Documenti correlati