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3. FOOD HUB A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA TOSCANA

3.3. V ALUTAZIONE AMBIENTE DI RIFERIMENTO

3.3.1. Ambiente normativo

Le attività agrituristiche sono disciplinate a livello regionale.

In Toscana, attualmente, è la Legge Regionale 30/2003 che disciplina le attività agrituristiche e gli aspetti riguardanti la somministrazione di pasti e bevande. Questi sono stati oggetto di una serie di modifiche dal 2003 al 2010 che verranno dettagliate di seguito. Le modifiche principali alla legge 30/2003 apportate con la L.R. 80/2009 riguardano l'inserimento fra le attività agrituristiche della somministrazione di pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti non soggiornanti, sempre nei limiti della principalità dell'attività agricola e nel rispetto della normativa igienico sanitaria. Vi è l'obbligo dell'uso di prodotti aziendali integrati dall’acquisto di prodotti certificati toscani e comunque da prodotti originati in Toscana. L’obiettivo della legge è, quindi, quello di incentivare lo sviluppo della filiera corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione pasti;

L’Art. 15 della Legge Regionale 30/2003 che diceva:

Ambiente Normativo

Attività Agrituristiche

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“1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.

2. L’organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all’interno dell’azienda; è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.

3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.”

È stato modificato, nel 2009, dall’art.15 della Legge Regionale 80/2009, in questo modo:

“1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

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3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.”

L’Art. 13 del Regolamento del 2010, Capo III -Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche- relativo ai “Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande” asserisce, poi, quanto segue:

“1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.

I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale. I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d’origine

protetta (DOP54), a indicazione geografica protetta (IGP55), agriqualità, biologici,

prodotti agricoli tradizionali e vini a denominazione d’origine (DO). I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende

54DOP è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'Unione europea agli

alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

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IGP è un marchio di origine, attribuito dall'Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.

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situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea. L’origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

Per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l’utilizzo di ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale.

E’ consentito l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.56

Tale modifica è stata apportata dalla Regione Toscana per sostenere l’agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:

a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

e) valorizzare le tradizioni e le attività socioculturali del mondo rurale; f) sviluppare il turismo sociale e giovanile (L.R. 30/2003)57.

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Fonte: 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18.

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C’è da dire che, da controlli effettuati dagli organismi preposti, molte aziende agrituristiche sono state trovate inadempienti rispetto alla certificazione del prodotto agricolo locale / regionale per ragioni diverse, ma sicuramente, uno dei problemi maggiori è da ricercare nelle difficoltà incontrate dalle aziende stesse (per mancanza di informazioni, per mancanza di tempo) nel trovare reperimento di fornitori che consentissero di rispettare i punti della LR sopra descritti. È evidente, quindi, la necessità di trovare idonee soluzioni a questo problema.

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