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Articolo 48 Ambiti dei corsi d’acqua

1. Definizione

Gli ambiti in oggetto individuano i corsi d’acqua più significativi che attraversano il territorio comunale:

1.1. Corsi d’acqua naturali - il torrente Cava;

- il torrente Trobbia;

- il rio Pissanegra;

- la roggia Roggetta;

- il rio Vallone.

1.2. Corsi d’acqua artificiali - il canale Villoresi.

2. Obiettivi del Piano delle Regole

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole sono:

- il mantenimento ed miglioramento della qualità delle acque e dei valori naturalistici presenti;

- la conservazione e la realizzazione di macchie e fasce di alberature con funzione di valorizzazione ecologica e paesaggistica;

- la promozione di interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione;

- la tutela paesaggistica del Canale Villoresi, in applicazione dell’art. 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.

3. Attività vietate e consentite

Gli ambiti in oggetto sono sottoposti a rigorosa salvaguardia: sono vietate le nuove costruzioni di qualsiasi tipo, ad eccezione dei manufatti necessari per la conduzione idraulica dei corsi d’acqua, realizzati dall’ente gestore o con la sua autorizzazione.

Sono vietati l’alterazione e la modifica, la tombinatura e la copertura dei corsi d’acqua (D.Lgs. n. 152/2006, art.

115, comma 1), l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive, salvo per limitati tratti e per comprovata necessità idraulica.

È altresì vietata la riduzione della vegetazione ripariale, se non per il normale mantenimento delle ceppaie secondo le buone tecniche agronomiche di conservazione dei boschi.

È consentita, se già in atto, la coltivazione dei terreni, a condizione che l’ente gestore delle acque abbia espressamente consentito lo svolgimento di tale attività.

Inoltre, devono essere rispettate le disposizioni del RD n. 523 del 25 luglio 1904 (“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”), ed in particolare la lettera f) dell’art.

96, che così recita: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi”.

Devono infine essere rispettate tutte le disposizioni relative ai corsi d’acqua contenute nello Studio Geologico, ed in particolare nel “Regolamento comunale di polizia idraulica”.

4. Il PGT prevede la tutela paesaggistica del Canale Villoresi, in applicazione dell’art. 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.

Articolo 49 Ambiti di salvaguardia ambientale

1. Definizione

Sono aree caratterizzate dalla presenza di diffusi valori naturalistici, ambientali e paesaggistici, individuate dal Piano delle Regole come ambiti di rispetto del rio Pissanegra e del torrente Trobbia.

2. Obiettivi del Piano delle Regole

Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono:

- il mantenimento e la qualificazione dei valori naturalistici presenti;

- la realizzazione di macchie e fasce di alberature con funzione di valorizzazione ecologica e paesaggistica dei corsi d’acqua presenti.

3. Destinazioni d’uso ammesse

Queste aree sono sottoposte a rigorosa salvaguardia, e sono inedificabili.

È consentita la sola coltivazione dei terreni.

Sono vietate le nuove costruzioni di qualsiasi tipo, ad eccezione dei manufatti necessari per la conduzione idraulica dei corsi d’acqua realizzati dall’ente gestore o con la sua autorizzazione.

4. Computo dei volumi delle superfici coperte

Ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi, a questi ambiti sono attribuiti gli stessi indici degli ambiti agricoli.

Articolo 50 Ambiti da bonificare

1. Definizione

Gli ambiti in oggetto identificano un sito fortemente inquinato in Località Gerri, tra il capoluogo e frazione Torrazza: si tratta di una discarica di melme acide, costituite prevalentemente da nafta, idrocarburi, bitume e rifiuti. Sono presenti da oltre cinquant’anni.

L’area inquinata, di proprietà privata, è occupata nella parte centrale da un lago (il “lago nero”) e ha una superficie complessiva di oltre 7.000 metri quadrati. Le sostanze inquinanti raggiungono circa 10 metri di profondità.

2. Obiettivi del Piano delle Regole

Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono quelle di applicazione della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006, della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), della DCR 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano stralcio di bonifica delle aree inquinate) e della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 26/2003, n. 26 ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), per consentire le azioni volte a favorire e velocizzare la realizzazione degli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale del sito.

3. Stato attuale degli interventi di bonifica: piano di caratterizzazione

Allo stato attuale, è in fase di esecuzione l’iter di bonifica dell’area previsto dall’articolo 242 del D.Lgs. n.

152/2006: nel luglio 2017 è stato approvato il “piano di caratterizzazione” del sito. Seguirà la redazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza dell’area, che potrà essere attuato dal Comune soltanto con la cooperazione degli enti sovraordinati (Regione e Città Metropolitana) e accordi di programma.

4. Destinazioni d’uso ammesse

Questi ambiti non possono essere oggetto di alcuna trasformazione urbanistica diversa dalla bonifica, che deve essere attuata dagli enti pubblici competenti o con la loro approvazione.

Sono comunque consentite le opere preliminari per limitare l’accesso all’ambito e per isolare l’area, comprese le recinzioni, i cancelli, le barriere di protezione.

Articolo 51 Ambiti di rispetto di 150 m delle acque pubbliche (vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

1. Definizione

Gli ambiti in esame individuano i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

2. Corsi d’acqua interessati

Gli ambiti in oggetto sono relativi al corso d’acqua Rio Vallone, che scorre in prossimità del confine orientale del territorio di Cambiago.

3. Rappresentazione cartografica

Il Piano delle Regole individua queste aree con un retino che lascia visibili gli ambiti urbanistici sottesi.

4. Disciplina urbanistica

Si applica la disciplina degli ambiti urbanistici sottesi, con l’aggiunta delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. Autorizzazione paesaggistica

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, gli interventi negli ambiti in oggetto sono subordinati al rilascio di autorizzazione paesaggistica, di competenza comunale, ad eccezione dei seguenti, elencati dall’articolo 149 del medesimo Codice:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

- gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio;

- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Oltre al D.Lgs. n. 42/2004, per la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione al tipo di intervento si deve fare riferimento al DPR n. 31 del 13-02-2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).

Articolo 52 Ambiti dei boschi (vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.

42/2004, art. 142, comma 1, lettera g)

1. Definizione

Si tratta delle aree occupate da boschi, identificate in base all’articolo 42 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”), e al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Città Metropolitana di Milano, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 8 del 17 marzo 2016.

2. Rappresentazione cartografica

Il Piano delle Regole individua i boschi con un retino che lascia visibili gli ambiti urbanistici sottesi. Detta individuazione ha valore indicativo: l’effettiva presenza dei boschi dovrà essere comprovata, di volta in volta, attraverso appositi rilievi in sito.

Si dovrà fare riferimento all’articolo 42, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008, in base al quale “sono considerati bosco le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri”.

3. Disciplina urbanistica

Si applica la disciplina degli ambiti urbanistici sottesi, con l’aggiunta delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Autorizzazione paesaggistica

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, gli interventi negli ambiti in oggetto sono subordinati al rilascio di autorizzazione paesaggistica, di competenza provinciale, ad eccezione dei seguenti, elencati dall’articolo 149 del medesimo Codice:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

- gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio;

- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Oltre al D.Lgs. n. 42/2004, per la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione al tipo di intervento si deve fare riferimento al DPR n. 31 del 13-02-2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).

Articolo 53 Ambiti a rischio esondazione del torrente Trobbia

1. Definizione

Gli ambiti in oggetto identificano le aree a rischio di esondazione del torrente Trobbia, così come definite dal progetto di una vasca di laminazione delle piene redatto dal Consorzio Est Ticino Villoresi nell’anno 2018.

Le aree in esame si sovrappongono agli “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Comunale (REC)”, disciplinati dal precedente Articolo 46.

2. Interventi ammessi

Gli ambiti in oggetto sono sottoposti a rigorosa salvaguardia: sono vietate le nuove costruzioni di qualsiasi tipo, ad eccezione dei manufatti necessari per la conduzione idraulica del torrente Trobbia, realizzati dall’ente gestore o con la sua autorizzazione.

È ammessa la coltivazione dei terreni, a condizione che l’ente gestore abbia espressamente consentito lo svolgimento di tale attività.