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Ambito di applicazione della nuova disciplina: l’art 128 del Codice del Consumo

NUOVA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA VENDITA DEI BENI D

3. Ambito di applicazione della nuova disciplina: l’art 128 del Codice del Consumo

La nuova disciplina è in vigore dal 23 marzo 2002 e non si applica alle vendite per le quali la consegna al consumatore sia avvenuta prima di tale data, ad eccezione delle disposizioni in tema di garanzia convenzionale che si applicano ai prodotti immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2002.93

L’espressione non è di chiarissima evidenza.94 Potrebbe indicare un prodotto che si è staccato dal produttore, ma che si trova ancora in un magazzino, oppure che dal magazzino sia passato al punto di vendita o che si trovi davanti al consumatore. Qual è la fase rilevante? La disposizione ha dato rilevanza alla questione dell’immissione sul mercato poiché si è ritenuto di dovere consentire a chi deve dare una garanzia convenzionale di prepararsi alla normativa, senza costringere produttori o venditori ad aprire tutte le confezioni e togliere le garanzie tradizionali per sostituirle con quelle conformi alla disciplina. Si è voluta quindi evitare un’operazione anti-economica.

Altro elemento primario presente nella nuova normativa è rappresentato dall’equiparazione ai contratti di vendita dei contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, d’opera e, più in generale di tutti quei contratti

93

Art. 2, Decreto legislativo n. 24/2002

94

Relazione del Professor G. DE NOVA, L’acquisto di beni di consumo: linee

(anche atipici o misti) finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Basilare per una migliore comprensione della portata del decreto in esame è l’art. 1519-bis c.c., oggi art. 128 cod. cons., che definisce gli elementi principali della nuova disciplina.

Per consumatore s’intende qualsiasi persona fisica che acquisti un bene di consumo da utilizzare esclusivamente nell’ambito privato e quindi al di fuori della propria attività professionale od imprenditoriale;

Nell’indicare chi debba intendersi per “consumatore”, l’art. 1519-bis si è discostato dalla direttiva che, nell’art. 1.2 lett a), l’aveva definito come “qualsiasi persona fisica che…agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale”, riprendendo, invece, la definizione contenuta nell’art.1469-bis. Al di là dei termini usati, il concetto appare comunque nella sostanza, il medesimo95.

Oggi, però, occorre sottolineare che con la trasposizione del testo dall’art. 1519 bis all’art. 128 cod. cons. si è apportata una modifica concernente l’eliminazione della definizione di consumatore, la quale, pur non essendo mutata, è stata enunciata nell’art. 3, comma1 cod. cons., per valere in generale ai fini di tutto il codice del consumo.96

In Giurisprudenza si coglie qualche fermento nel senso di estendere il più possibile la nozione di consumatore. Si è ritenuto,97 ad esempio, qualificabile come consumatore uno scultore che aveva spedito, tramite corriere, un bozzetto per un concorso, con la conseguente inefficacia nei suoi confronti della clausola predisposta dal corriere, che per il caso di smarrimento della cosa spedita fissava il tetto massimo del risarcimento nelle vecchie lire di 5.000 nonostante si trattasse di uno scultore di professione. Il Tribunale,

95

Così G. DE NOVA, La recezione della direttiva sulle garanzie nella vendita dei

beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità, in Riv. dir.

priv., 2001, p.759 e ss.

96

C.M.BIANCA, La vendita dei beni di consumo, Milano, 2006, p.1 e ss.

97

difatti, ha ritenuto che la spedizione del bozzetto non rientrasse direttamente nell’attività professionale dello scultore, pur essendo ad essa strumentalmente collegata.

Così, in contrasto con altre pronunce di merito, altra giurisprudenza98 non ha ravvisato differenze sostanziali tra l’atto di consumo finale e l’acquisto di macchine distributrici di bevande al fine di avviare una piccola attività commerciale, collaterale a quella lavorativa abituale.

La definizione di consumatore, quindi, pone diversi problemi: se i fini da considerare nel momento in cui ci si trovi a dover decidere in ordine alla sussistenza della qualità di consumatore vadano individuati in base a criteri soggettivi o oggettivi, e così, se tali fini debbano essere dedotti dalle intenzioni del consumatore o dal tipo di atto compiuto; se la nozione di attività professionale includa solo l’attività del professionista intellettuale e del lavoratore autonomo o anche quella del lavoratore subordinato o parasubordinato;99 se sia possibile immaginare un’estensione della tutela apprestata per il “ consumatore ” anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, nonostante il dato letterale tanto dell’art.1469-bis , oggi art. 33 cod. cons., quanto dell’art. 1519-bis, oggi art. 128 cod. cons., che a queste ultime si riferiscono.100

Per venditore, invece, s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che utilizzi uno dei contratti suddetti nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.

Anche la definizione di “venditore” accolta nell’art. 1519 bis, trasposta nell’art. 128 cod. cons., si discosta da quella contenuta nell’art. 1 della direttiva (che si riferiva a colui che vende beni nell’ambito della propria

98

Trib. Ivrea, 5 ottobre 1999, in Danno e resp. 2000, 861

99

A. ZACCARIA, La vendita dei beni di consumo, commento agli artt. 1519 bis-

1519 nonies del cod. civ., Padova, 2002, p.16 e ss.

100

La Corte di Giustizia Europea ha già dimostrato di seguire un’interpretazione restrittiva, precisando che il consumatore non può che essere una persona fisica: In tal senso v. Corte Giustizia UE, Sent. 22 novembre 2001, in Studium Iuris, 2002, p.254 e ss.

attività commerciale o professionale) e ricalca, invece, quella di professionista di cui all’art. 33. Anche in questo caso, come per la definizione di consumatore, sembra trattarsi di diversità puramente terminologiche e non di sostanza. Per venditore ai fini della nuova normativa sarà perciò da intendere anche l’appaltatore, il prestatore d’opera, etc.101

Inoltre, affinché del soggetto che s’impegna a fornire il bene di consumo, possa dirsi che agisca nel quadro della sua attività professionale, non è necessario che la conclusione di contratti del tipo di quello in concreto stipulato con il consumatore costituisca l’oggetto precipuo di detta attività, essendo per contro sufficiente che tra quest’ultima e il contratto concluso sussista una connessione, anche solo indiretta.102

4. Il bene di consumo tra dimensione strutturale o ontologica e sua

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