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Dalla lettura del P.S. e dall’osservazione della Carta dei Vincoli QC_urb17, si evince che, in coerenza con il P.T.C., gli aggregati sono dichiarati “Invarianti Strutturali” del territorio aperto, in quanto costituiscono i capisaldi e i presidi dello stesso. Di conseguenza Montelifré, appartenente a tale categoria, può essere considerato un’invariante, poiché per la sua ubicazione al confine del comune e per l’eccezionale valore urbanistico, architettonico e paesistico, si ritiene garantisca irrinunciabili equilibri ambientali e insediativi. Inoltre nel P.S. viene anche messa in evidenza l’opportunità di segnalare il borgo di Montelifré per la proposta di vincolo monumentale.

A tale riguardo è opportuno rilevare che, in data 10 febbraio 2012, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto comunicò che il Complesso denominato “Castello di Montelifré con rocca, cinta muraria, villa Martinozzi, Chiesa di San Biagio (e relativi beni mobili pertinenziali) e vari edifici rurali annessi”, deve considerarsi incluso nell’elenco di quei Beni Culturali “Immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante”, così come enunciato all’art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), poiché trattasi di un complesso architettonico “particolarmente importante”. In tale documento Montelifré è descritto come “esempio di particolare rilevanza del sistema insediativo fortificato dell’area senese che conserva ancora oggi peculiari caratteristiche storiche, architettoniche e artistiche, offrendo una preziosa testimonianza di un’economia rurale basata sulla proprietà feudale e che è sopravvissuta fino al Novecento”.

Pertanto Montelifré non potrà essere negoziato nel processo di trasformazione del territorio comunale e tale valore dovrà essere tenuto in considerazione anche nella stesura di un eventuale progetto esecutivo inerente lo spazio verde oggetto del presente studio.

Alla stessa stregua sono considerati invarianti strutturali anche i muri di contenimento dei gradoni, il ciglionamento e i due filari di cipressi fiancheggianti la strada di accesso al borgo, tutti elementi da conservare integralmente e in caso di crolli o disseccamenti, da ripristinare. Altre invarianti sono la rete scolante principale, l’area dell’oliveta terrazzata, di elevato valore agro-ambientale, e le associazioni colturali tradizionali che caratterizzano la tessitura agraria tradizionale come le viti maritate agli aceri, presenti tuttora nello stesso versante interessato dal giardino.

Sono altresì ritenuti invarianti la flora spontanea meritevole di protezione e i principali corsi d’acqua come il Borro di Montelifrè.

Inerentemente al Castello e al Borgo di Montelifrè, risulta che essi siano sottoposti al Vincolo Monumentale e quindi vincolati ai sensi della ex L.1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/9962, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) che prevedeva anche una disciplina per le cosiddette "zone di rispetto", cioè i beni confinanti, o comunque posti a servizio dei predetti beni culturali.

Ai sensi del D.Lgs 490/99 e del successivo D.Lgs 42/0463 la demolizione o la modificazione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione, è subordinata ad autorizzazione del Ministero.

Inoltre il proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei beni culturali ha l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intenda eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

L'art. 45 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio stabilisce che “il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette a evitare

che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”. Dette prescrizioni vengono adottate e notificate ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso Codice divenendo immediatamente recettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda l’area oggetto di studio, il Regolamento Edilizio di San Giovanni d’Asso del 23/09/2011 rimanda alle disposizioni vigenti nel Codice Civile alla Sezione VI. Gli artt. 886-889-891-892 riportano quanto segue:

 L'altezza dei muri di cinta, essendo determinata dal Regolamento Edilizio diversamente dal C.C., deve essere inferiore o uguale a 2 m.

 Anche se sul confine si trova un muro divisorio, i pozzi, le cisterne, le fosse di latrina o di concime devono osservare la distanza di almeno 2m dal confine stesso.

 La messa in opera di tubi d'acqua pura o lurida, di tubazioni del gas e simili e delle loro diramazioni deve rispettare almeno 1 m dal confine.

 La realizzazione di fossi o canali presso il confine deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso/canale stesso.

 La messa in opera di essenze vegetali nei pressi del confine di proprietà non deve sottostare ad alcuna distanza minima se presente un muro divisorio, purché l’altezza delle piante non ecceda quella del muro stesso. In assenza di muro divisorio si devono rispettare:

 3 m per gli alberi di alto fusto (h≥3m);

 0,5 m per le viti, gli arbusti, le siepi;

 0,5 m per le piante da frutto (h≤2,5m);

 1m per le siepi di ontano, di castagno o di altre specie vegetali che si recidono periodicamente vicino al ceppo;

 2m per le siepi di Robinia.

Si legge all’art.37 della Legge Forestale Toscana 39/2000 che “tutti i territori

coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004, al vincolo paesaggistico”. Ai sensi di queste

disposizioni, le aree boscate a Nord e N/E del borgo e del Castello di Montelifré, sono dichiarati soggetti ai suddetti vincoli.

Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali si terranno presenti le disposizioni di cui alla Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 5664.

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