FONDAZIONI BANCARIE E I BENEFICI FISCAL
3) L’annosa vicenda relativa alle agevolazioni fiscali per le Fondazion
bancarie.
La vicenda, inerente alla possibilità, per le Fondazioni di origine bancaria, di usufruire dell’agevolazione, consistente nell’esonero delle ritenute sui dividendi ex art. 10 bis, legge 29 dicembre 1962, n, 174 e, conseguentemente, della riduzione al 50% dell’IRPEG, ex art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, è una annosa questione.
E così la controversia che vedeva opposte le Fondazioni bancarie (in origine ante D. legs. 17/5/1999, n. 153 denominate enti conferenti) che affermavano la loro natura di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni introdotte dall’art. 6 D.P.R. n. 601/1973, e dall’altro l’Amministrazione finanziaria che, sulla base di un parere del Consiglio di Stato (n. 103 del 24/10/1995) ne negavano il diritto. I principi enunciati al Consiglio di Stato erano i seguenti:
1) Le Fondazioni Casse di Risparmio non sono né istituti di istruzione o di studio, né fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, né enti di assistenza, dato il carattere eventuale ed accessorio di tale attività rispetto all’attività principale consistente nella gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria;
2) l’elencazione contenuta nell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 (essendo norma di esecuzione anche parziale e di agevolazione rispetto ad un obbligo di natura generale), è di stretta interpretazione e non consente quindi ricorso a criterio ermeneutica estensivo o analogico;
3) dall’esame degli statuti si evince che le Fondazioni proseguano e costituiscono continuazione storica e giuridica delle Casse di Risparmio (scopo principale dell’Ente è la gestione del conferimento).
Il contenzioso riguardava prevalentemente la richiesta di rimborso delle maggiori imposte pagate per effetto dell’applicazione della maggiore aliquota, oppure ricorsi avverso avvisi di accertamento nei casi in cui le Fondazioni avessero richiesto l’agevolazione nelle dichiarazioni originarie.
La vicenda processuale, snodatasi nei vari gradi di giudizio, aveva portato, come si è detto, in un primo tempo ad un generale accoglimento delle istanze delle
Fondazioni in sede di esame di merito e, dopo un primo esito negativo, anche nel giudizio di legittimità di fronte alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Successivamente, invece, la stessa Corte ritenne necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, per esaminare la compatibilità delle agevolazioni, sia con le norme di diritto interno, sia con riferimento alla normativa sovranazionale in materia di “aiuti di stato”.
Peraltro il Supremo Collegio, come si è già affermato, rimetteva alla Corte di Giustizia Europea la questione relativa alla configurazione o meno di aiuti di stato delle agevolazioni fiscali per le Fondazioni e la valutazione, alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento, e di libera circolazione dei capitali.
Sui contenuti della sentenza 10/1/2006 della Corte di Giustizia rimandiamo e quanto ex professo abbiamo esposto a pagg. 144 e 145.
Sulla base del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, fu emanata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27619 del 29 dicembre 2006 (027219 del 19 dic.), nella quale furono enunciati una serie di principi in diritto, anche con riferimento agli aspetti procedurali, ed in particolare all’onere della prova ed alla necessità dell’esame, da svolgere così per caso, sulla effettiva strumentalità alla finalità no-profit del possesso di partecipazioni, anche di controllo, nelle banche conferitarie o in altre imprese non strumentali per il conseguimento di fini istituzionali.
Sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, la Sezione Tributaria intervenne con un primo blocco di sentenze, nelle quali, dapprima, verificato che nei ricorsi introduttivi mancavano gli elementi probatori a supporto delle istanze di rimborso, la Corte decise nel merito negando i rimborsi richiesti; nelle successive si limitò a cassare rinviando alle C.T.R. competenti per l’esame di merito con riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite.
Dopo l’intervento delle sentenze del Supremo Collegio 12 marzo 2007, n. 5740, 30 marzo 2007, n. 7883, 23 aprile 2007 n. 9564, 4 maggio 2007, n. 10253 che confermavano la linea di chiusura alle istanze delle Fondazioni, intervenivano le sentenze n. 20395, n. 200396 e 20401, depositate il 28 settembre 2007, che mutavano decisamente indirizzo riprendendo l’orientamento giurisprudenziale
assunto con la sentenza del 29 dicembre 2006, n. 27619 che affermava la necessità del rinvio al giudice di merito.
Con le sentenze della primavera 2007, sopra indicate, il Primo collegio giudicante della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva ritenuto ammissibile, a nostro avviso, in palese contrasto con il contenuto della sentenza n. 27619 del 29 dicembre 2006 delle Sezioni Unite, la decisione sulle controversie senza operare il rinvio alla Commissione Regionale competente, con ciò accogliendo le argomentazioni dell’Amministrazione Finanziaria, e mancando di prendere in
considerazione gli effetti dello ius superveniens evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia 10/1/2006.
Tale orientamento è ben manifestato ed argomentato nella sentenza 12/3/2007, n. 5740/2007, con la quale la Corte ha ritenuto non provata da parte della ricorrente Fondazione la natura non imprenditoriale dell’ente (ai sensi delle disposizioni del Trattato europeo), precludendo così alla stessa di concorrere alle agevolazioni richieste. La Corte, dunque, ha ritenuto di attribuire la natura imprenditoriale alla Fondazione, in quanto titolare di una partecipazione di controllo della società conferitaria, senza indagare se tale partecipazione fosse esercitata nell’ambito di una struttura organizzata- requisito che la Corte di Giustizia ritiene indispensabile ai fini della qualifica di impresa- o se invece si trattasse dell’esercizio dei normali diritti spettanti ad ogni azionista, seppur qualificato.
Intervengono, poi, sulla questione le sentenze 11 giugno 2007, n. 13559, 31 luglio 2007, n. 16927 e 10 settembre 2007, n. 18979, anch’esse sfavorevoli rispetto alle istanze delle Fondazioni.
Tali pronunce si segnalano, perché negano il rimborso, motivando diversamente e specificatamente sulla base del diritto interno, senza più argomentare intorno al contrasto tra la norma di agevolazione ed il diritto Comunitario. Questo indirizzo giurisprudenziale, in definitiva, considera superflua ogni verifica di congruità alle norme del diritto Comunitario, allorquando l’esame di conformità alle norme del diritto Nazionale suggerisca l’esclusione del diritto delle Fondazioni al regime agevolativo.
Sotto tale profilo il Supremo Collegio evidenzia come le agevolazioni richieste siano intrinsecamente collegate con il fatto che“ l’Ente abbia un esclusivo scopo