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Anticipazioni di tesoreria

TITOLO II BILANCIO DI PREVISIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE

Articolo 50 Anticipazioni di tesoreria

1. Il cassiere, su richiesta dell’Ente, corredata della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 48.

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TITOLO III Gestione patrimoniale

Articolo 51 - Beni

1. I beni dell’Ente si distinguono in immobili e mobili, secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile, ed in beni materiali ed immateriali.

2. I beni, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nel presente titolo.

Articolo 52 - Criteri di valutazione

1. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile in quanto applicabili e dei principi contabili generali di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 91 del 2011.

2. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l’Ente provvede alla relativa loro ricognizione, alla relativa valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 53 - Inventario dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

a. la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e l’ufficio od organo cui sono affidati;

b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c. le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati;

d. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e. gli eventuali redditi.

Articolo 54 - Consegnatari dei beni immobili

1. Con provvedimento del Direttore generale, i beni immobili sono dati in consegna ad agenti, titolari dei singoli uffici, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro assegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’Ente da loro azioni od

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omissioni relativamente all’utilizzo del bene e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. In assenza di disposizioni del Direttore generale, si considera consegnatario il Direttore stesso.

3. La consegna si effettua con provvedimento del Direttore generale o, altrimenti, in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l’agente cessante e quello subentrante. In caso di sostituzione del consegnatario, il verbale è sottoscritto dall’agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore generale o da un funzionario da lui delegato che assiste alla consegna.

Articolo 55 - Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a. mobili, arredi, macchine di ufficio;

b. materiale bibliografico;

c. strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;

d. valori mobiliari pubblici e privati;

e. beni immateriali;

f. altri beni mobili;

g. altri beni non patrimonializzati.

Articolo 56 - Universalità di beni

1. I beni mobili della stessa specie e natura, di modesto valore economico e con destinazione unitaria, costituiscono “Universalità di beni” ai fini del presente regolamento. L’Ufficio Affari Generali qualifica l’universalità di beni in base all’art. 816 del codice civile e alle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli elementi appartenenti ad una universalità sono annotati in inventario come un unicum, sempreché abbiano un valore totale superiore a 500 euro, IVA compresa.

L’universalità è rilevata e inventariata con un unico numero di inventario, attribuendo ai singoli elementi che la compongono un sottostante numero d’ordine identificativo, con relativo valore.

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3. L’universalità di beni viene iscritta nella relativa classificazione a seconda della tipologia di beni che la compongono.

Articolo 57 - Inventario dei beni mobili

1. L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a. la denominazioni e la descrizione secondo la natura e la specie;

b. il luogo in cui si trovano;

c. la quantità o il numero;

d. la classificazione sullo stato d’uso;

e. il valore d’acquisto;

f. concessione in uso a terzi.

2. Non sono soggetti ad inventariazione i beni mobili di valore inferiore a 500 euro IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore. I beni non soggetti ad inventariazione diversi dai Materiali di consumo sono inseriti in apposito Registro tenuto da un funzionario responsabile, nominato dal Direttore generale.

3. L’inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all’uopo incaricati.

Articolo 58 - Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore generale.

2. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del Direttore generale, per il non corretto uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l’obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.

3. Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore generale ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.

4. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni e il relativo verbale è sottoscritto dall’agente cessante e da quello

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subentrante, nonché dal Direttore generale o da un funzionario da lui delegato che assiste alla consegna.

5. In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore generale.

Articolo 59 - Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anche con procedure informatizzate, definite dal Direttore generale.

2. I beni dichiarati fuori uso sono alienati. Il fuori uso dei beni mobili divenuti inutili e inservibili è di norma dichiarato quando la loro efficienza funzionale ed il ripristino o la reversibilità non sia possibile o conveniente.

3. In caso di esito negativo del tentativo di alienazione i beni sono assegnati a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o religiose o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero dismessi nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.

4. Il consegnatario o sub-consegnatario comunica al Direttore generale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno l’elenco dei beni mobili in carico divenuti inutili e inservibili.

Il Direttore generale nomina un’apposita Commissione tecnica per le valutazioni conseguenti.

5. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per alienazione, assegnazione gratuita o dismissione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sulla base di motivata proposta del Direttore generale.

6. L’Ufficio dei Servizi Finanziari sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Articolo 60 - Valutazione dei beni

1. Il valore da iscrivere nell’inventario viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito.

2. I beni acquistati devono essere inventariati al valore di acquisto.

3. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sul bene o degli accessori acquisiti ad integrazione dello stesso, che determinino un incremento del valore del bene o della sua vita utile, è considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto del bene stesso.

4. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima se non è assegnato alcun prezzo.

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5. I beni pervenuti a titolo gratuito, sono inventariati al valore oggettivo presunto di mercato del bene al momento dell’acquisizione.

6. Ai beni per i quali non sia possibile risalire al valore iniziale e/o alla data di acquisto è attribuito “un valore simbolico” alla data di iscrizione convenzionalmente stabilito.

Articolo 61 - Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario previa ricognizione dei beni mobili.

2. La tenuta e l’aggiornamento degli inventari è di competenza dell’Ufficio Affari Generali.

3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il responsabile dell’Ufficio Affari Generali comunica al responsabile dell’Ufficio dei Servizi Finanziari la situazione inventariale finale, congiuntamente agli ammortamenti effettuati.

Articolo 62 - Ricognizione dei beni

1. La ricognizione inventariale dei beni mobili consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto nell’inventario ed i beni esistenti.

2. Qualora le registrazioni risultassero discordanti dalla situazione reale, si dovrà procedere alle necessarie rettifiche.

Articolo 63 - Rinnovo degli inventari

1. Il rinnovo degli inventari comporta tutte le operazioni che riguardano l’effettuazione della ricognizione materiale dei beni, l’annotazione delle rilevazioni svolte durante l’avvio delle procedure per la cessione dei beni posti fuori uso, l’aggiornamento dei valori dei beni censiti e l’espletamento delle consequenziali operazioni di sistemazione contabile.

2. La rettifica degli inventari è disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sulla base di motivata proposta del Direttore generale.

3. Le rettifiche dovranno comprendere anche la presa in carico dei beni rinvenuti e non compresi nell’inventario o scaricati erroneamente.

4. Per i beni compresi nell’inventario e non riscontrati si provvede allo scarico inventariale.

In tale evenienza, il Direttore generale dispone l’accertamento di eventuali responsabilità del consegnatario e/o dei subconsegnatari e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti.

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Articolo 64 - Commissione per la ricognizione e il rinnovo degli inventari

1. Le operazioni di ricognizione e di rivalutazione dei beni e di rinnovo degli inventari sono effettuate da apposita commissione nominata dal Direttore generale.

2. La commissione formalizza, in appositi verbali, gli esiti delle attività di ricognizione e rinnovo degli inventari, segnalando tutte le notizie concernenti lo stato d’uso dei beni rinvenuti.

3. I verbali della Commissione contengono le elencazioni distinte dei seguenti beni:

a. beni rinvenuti, compresi quelli non inventariati;

b. beni eventualmente mancanti, ma previsti in inventario;

c. beni da porre fuori uso.

Articolo 65 - Materiali di consumo

1. Un funzionario responsabile, nominato dal Direttore generale provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici, altri materiali di consumo, in apposito registro.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal responsabile preposto, o da un suo delegato, e delle bolle di consegna dei fornitori.

3. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei soggetti preposti ai servizi stessi, mediante buoni di scarico.

4. L’Ufficio dei Servizi Finanziari sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

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TITOLO IV Sistema di scritture

Articolo 66 - Sistema di scritture

1. L’Ente adotta un sistema integrato di scritturazione contabile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, affiancando al sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

L’affiancamento tra i due sistemi di contabilità è realizzato mediante l’adozione del comune piano dei conti integrato, di cui all’articolo 7 del presente regolamento, che consente l’integrazione tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle economico-patrimoniali. I due sistemi contabili compongono il sistema contabile integrato.

2. Il sistema integrato di scritturazione contabile di cui al comma 1 favorisce la valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Ente e assicura la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico patrimoniale.

Articolo 67 - Sistema di contabilità economico-patrimoniale

1. Il sistema di contabilità economico-patrimoniale rileva i fatti di gestione amministrativa nel rispetto delle norme del codice civile in quanto applicabili e dei principi contabili generali di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 91 del 2011.

2. Gli elementi di base su cui si configura un sistema di contabilità economico-patrimoniale sono:

a. il piano dei conti economici e patrimoniali che appartengono al piano dei conti integrato;

b. la cronologica rilevazione dei fatti economici che si riferiscono alla gestione di esercizio e che possono anche non essere originati dai movimenti finanziari manifestatisi nello stesso anno di esercizio;

c. la correlazione tra i valori del preventivo economico del bilancio di previsione e quelli risultanti dalla gestione dei servizi, delle prestazioni e delle attività erogate durante l’anno.

3. Le scritture economico-patrimoniali consentono la determinazione del risultato economico della gestione di cui all’articolo 41 del presente regolamento e la

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dimostrazione della variazione del patrimonio alla chiusura dell’esercizio per effetto della gestione sia economica che finanziaria di cui all’articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 68 - Sistema di contabilità economica analitica

1. La contabilità analitica è di supporto alle decisioni aziendali secondo criteri di competenza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente, anche attraverso l’analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.

2. Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, centri di ricavo/provento e centri di responsabilità, ha come componenti fondamentali le voci economiche del piano dei conti integrato, i centri di costo, i centri di ricavo/provento, i centri di responsabilità, i programmi, i servizi, le prestazioni e le attività erogate, anche ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

Articolo 69 - Le rilevazioni finanziarie

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.

2. L’Ente cura la tenuta delle seguenti scritture:

a. partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b. partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; in apposita sezione sono evidenziate le prenotazioni di impegno;

c. partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d. giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.

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Articolo 70 - Le rilevazioni economico-patrimoniali

1. L’Ente cura la tenuta delle seguenti scritture:

a. giornale cronologico delle operazioni d’esercizio;

b. libro mastro;

c. registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III del presente regolamento, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell’esercizio;

d. registro dei beni di facile consumo e registro dei beni non inventariabili;

e. libri e registri previsti dalla legislazione tributaria relativi all’attività commerciale accessoria eventualmente svolta dell’Ente.

Articolo 71 - Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l’Ente si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni coerenti con le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO V Sistemi di controllo

Capo I

Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 72 - Compiti del Collegi dei Revisori dei conti e modalità del controllo

1. Nello svolgimento dell’attività di controllo, il Collegio si conforma ai principi di indipendenza, di etica professionale e di revisione, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

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2. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento e gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto dell’Ente e dalla normativa vigente.

Articolo 73 - Verbali

1. Copia del verbale del Collegio dei Revisori dei conti è inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al Presidente dell’Ente, in qualità di rappresentante legale, al MIUR, quale Amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

2. Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti è custodito presso la sede dell’Ente.

In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2421 del codice civile.

3. Nei verbali del Collegio deve darsi atto dell’osservanza dell’obbligo continuo di vigilanza sul sistema dei controlli presenti nell’Ente.

Articolo 74 – Responsabilità e obblighi

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.

2. Si estende ai Revisori dei conti l’obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, ove non provveda chi vi è tenuto. I Revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all’autorità giudiziaria nei casi previsti dall’articolo 331 del codice di procedura penale.

Capo II

Il controllo di gestione

Articolo 75 - Servizio di controllo interno

1. L’Ente adotta un sistema di controllo di gestione idoneo a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e della gestione delle proprie risorse, nonché la realizzazione degli

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obiettivi, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. L’ufficio al quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonché al Collegio dei Revisori dei conti e all’organismo indipendente di valutazione per le attività di loro competenza.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

TITOLO VI Disposizioni diverse

Articolo 76 - Trasmissione alla banca dati unitaria

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l’Ente trasmette il bilancio preventivo di cui all’articolo 8, l’assestamento e le variazioni di cui all’articolo 23 ed il rendiconto generale di cui all’articolo 38 del presente regolamento, alla banca dati unitaria di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, secondo le modalità e schemi ivi previsti. Nelle more della realizzazione della predetta banca dati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Articolo 77 - Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto

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ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell’Ente, all’intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e sui suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza possono essere effettuate dal Presidente con carta di credito o mediante anticipazione e dal Direttore generale dell’Ente con le stesse modalità previste per il Presidente e mediante quanto stabilito dall’art. 36 del presente regolamento, nell’ambito delle rispettive competenze.

3. L’effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta nel rispetto dei seguenti principi:

a. iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo coerente con le vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica;

b. correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

c. esclusione di ogni attività di rappresentanza nell’ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all’Ente;

d. esclusione dall’attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

TITOLO VII ATTIVITÀ NEGOZIALE

SEZIONE I - Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture

Articolo 78 - Normativa di riferimento

1. Per l’affidamento di contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture o lavori, si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

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rubricato “Codice dei contratti pubblici“, nonché i relativi decreti attuativi e gli altri atti di regolazione e di indirizzo adottati dall’ANAC.

2. Per gli acquisti di beni e servizi l’Istituto ha l’obbligo di far ricorso alle Convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., ovvero utilizza i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili, fermi restando gli obblighi previsti per le categorie merceologiche di cui

2. Per gli acquisti di beni e servizi l’Istituto ha l’obbligo di far ricorso alle Convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., ovvero utilizza i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili, fermi restando gli obblighi previsti per le categorie merceologiche di cui

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