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Apparenza ereditaria e certificato successorio 155

Nel documento Il certificato successorio europeo (pagine 159-163)

Parte  II   -­‐ Certificato successorio europeo e acquisti dall’erede apparente:

4.   Apparenza ereditaria e certificato successorio 155

Resta ora da esaminare il terzo e ultimo presupposto richiesto da ciascuna delle due fattispecie (nazionale ed europea) per la salvezza dei diritti del terzo. Trattasi, come sappiamo, dall’apparenza

328 Cfr. § 2366 BGB.

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ereditaria, nella disciplina domestica, e dalla certificazione formale, in quella europea.

Sotto questo profilo, il raffronto tra le due disposizioni marca una lampante differenza: e cioè che, ai fini della tutela predisposta dall’art. 69 reg. è sufficiente che il disponente risulti “menzionato nel certificato come legittimato a disporre dei beni ereditari”, mentre non occorre che si comporti altresì in modo oggettivamente idoneo ad ingenerare la convinzione che egli sia l’erede vero. Il titolo formale è di per sé solo sufficiente ad attivare la tutela, sempre che, naturalmente, vi concorrano gli altri requisiti della fattispecie.

Ne consegue che la tutela fondata sul certificato successorio europeo si estende anche a ipotesi (quelle non connotate da una situazione di apparenza in senso stretto) che sarebbero invece rimaste sprovviste di tutela in base alla disciplina nazionale.

Si potrebbe obiettare che l’esibizione del certificato successorio porti necessariamente con sé la creazione di un’apparente situazione di titolarità della qualità ereditaria e che, pertanto, dove c’è il certificato si configuri automaticamente apparenza ereditaria. Ma gli è che a una simile conclusione potrebbe pervenirsi solo accedendo a una nozione lata di apparenza, che abbracci cioè anche le figure del formalismo giuridico, mentre l’apparenza di cui noi discorriamo con riferimento all’art. 534 c.c. deve essere intesa in senso stretto, come concetto distinto dagli elementi esteriori della fattispecie.

Come chiarito a suo tempo, infatti, l’apparenza ereditaria ex art. 534 c.c. si sostanzia esclusivamente nel comportarsi come se si fosse eredi, ovvero nel compimento materiale di atti che non si

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avrebbe il diritto di fare se non in tale qualità. Non è invece

apparenza l’attestazione formale della qualità ereditaria

eventualmente contenuta in un documento, titolo o certificato assistito dalla fede pubblica.

Ciò vuol dire che, a seconda dei casi, alla titolarità del certificato successorio potrà affiancarsi o non affiancarsi anche una situazione di oggettiva apparenza ereditaria (in senso stretto). Tale circostanza, però, sarà del tutto irrilevante ai fini dell’operatività dell’art. 69, il quale resterà comunque applicabile sulla sola base del certificato.

Questo però non significa che, allorquando il presupposto dell’apparenza risulti integrato, siano applicabili entrambe le tutele: la disciplina europea sarà infatti la sola a trovare applicazione, quantunque risultino esistenti anche i presupposti operativi dell’art. 534 c.c..

Come si è accennato, infatti, il raggio d’azione dell’apparenza ereditaria (in senso stretto) resta rigorosamente delimitato in termini strettamente complementari rispetto al campo operativo del formalismo giuridico.

L’apparenza mira infatti a proteggere l’interesse dei terzi tutte le volte in cui costoro non hanno un documento o un titolo formale su cui riporre il proprio affidamento e tuttavia sono stati tratti in inganno da una situazione di fatto oggettivamente capace di manifestare come esistente una realtà giuridica inesistente. In tal senso si è parlato di un concetto elastico330: è proprio la mancanza di un documento o titolo formale a chiamare in causa l’apparenza, non

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avendo invece essa ragione di operare laddove i terzi dispongano già, a propria tutela, di uno strumento, tipico e rigido, del formalismo giuridico331. Alla base dell’apparenza vi sarà pertanto sempre e solo una mera situazione di fatto.

La fattispecie di cui all’art. 534 c.c. potrà pertanto penetrare solo nei campi in cui il formalismo giuridico non ha avuto possibilità di esplicarsi in quanto la tutela di origine europea non abbia potuto trovare attuazione.

Il che può accedere, a dire il vero, essenzialmente in due casi: a) quando un certificato successorio non vi sia affatto, perché mai richiesto o mai rilasciato; b) quando, pur essendo stato rilasciato, esso non venga poi adoperato nella fattispecie concreta, nel senso che il suo titolare non lo ha esibito e il terzo acquirente non ne ha avuto conoscenza.

Solo in queste ipotesi si riespande la disciplina dell’art. 534 c.c., mentre, ove si sia fatto utilizzo del certificato successorio, il principio dell’apparenza ereditaria non ha ragione di essere invocato. Il ricorso al certificato, infatti, spostando l’asse della tutela all’interno dell’area del formalismo giuridico, disattiva la disciplina fondata sull’apparenza ereditaria in senso proprio, e l’affidamento del terzo viene protetto a monte in considerazione della pubblica fede che assiste il contenuto del certificato.

Del resto, qualora venga adoperato il certificato europeo e risulti quindi applicabile la disciplina del regolamento, essa assorbe all’interno del suo campo di applicazione tutte le fattispecie astrattamente riconducibili alla disciplina degli acquisti dall’erede

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apparente: si ricordi infatti che, con riferimento agli altri due requisiti costitutivi, la tutela europea manifesta sempre un ambito applicativo più ampio di quella domestica (vd. supra). Ne consegue che non residuano spazi entro i quali la disciplina dell’art. 534 c.c. possa esplicarsi.

Si consideri, infine, che la principale ragion d’essere della dell’apparenza ereditaria viene unanimemente rinvenuta nella mancata previsione, all’interno del nostro ordinamento, di strumenti di legittimazione dell’erede analoghi a quelli contemplati da altri ordinamenti e nella conseguente difficoltà, per i terzi, di accertare la qualità ereditaria in capo al disponente332. Non si vede pertanto per quale motivo, una volta che la tutela dei terzi sia assicurata mediante lo strumento del certificato, debba ancora invocarsi la disciplina contenuta nell’art. 534, co. 2, c.c..

Nel documento Il certificato successorio europeo (pagine 159-163)