• Non ci sono risultati.

8.1

NORMATIVA

APR

(AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO) SCHEMA RIASSUNTIVO

REGOLAMENTO ENAC (ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE) MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) il 16 dicembre del 2013 ha pubblicato il primo regolamento (Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto) che regolarizzava il volo di droni in Italia. E’ stata la prima autorità europea ad emettere una norma in questo ambito. Il 16 luglio 2015 ha pubblicato il secondo regolamento che apporta delle modifiche a quello del dicembre 2013, Con la seconda edizione del regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" inizia la fase di transizione verso una normativa più attenta alle esigenze del mercato, che permetterà una migliore gestione della parte burocratica, l'opportunità di operare negli spazi aerei con maggiore semplicità, mantenendo standard elevati di sicurezza.

8.1.1

S

CHEMA RIASSUNTIVO DEL

R

EGOLAMENTO

ENAC

SECONDA EDIZIONE

Alcune definizioni:

- Aeromodellista: (Art 5 comma 1 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”) persona che è ai comandi di un aeromodello,

- Aeromodello: (Art 5 comma 1 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”) dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi

- Aeromobile a Pilotaggio Remoto: (APR) (Art 5 comma 1 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”) mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

- Operazioni specializzate non critiche, (Art 9 comma 1 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”) si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture sensibili.

125

- Operazioni specializzate critiche, (Art 10 comma 1 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”) si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quanto al precedentemente descritto per le operazioni specializzate non critiche.

I SAPR di competenza ENAC sono classificati in base alla massa operativa al decollo del mezzo in: SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con M.T.O.M (Maximum Take-Off Mass) < 25Kg (Art 8 sezione 2 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”)

SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con 25 Kg ≤ M.T.O.M (Maximum Take-Off Mass) < 150 Kg. (Art 14 sezione 3 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”)

SAPR con M.T.O.M ≤ 2Kg (Art 12 Regolamento ENAC ”mezzi aerei a pilotaggio remoto”)

Tutti potranno essere impiegati per operazioni di ricerca e sviluppo e per operazioni specializzate, critiche e non critiche, le quali si divideranno in operazioni VLOS (Visual Line of Sight), EVLOS (Extended

Visual Line Of Sight) e BLOS (Beyond Line of Sight)

Per i SAPR con M.T.O.M < 25Kg: è necessaria la Targhetta identificativa sull’A.P.R. (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e sulla S.P.R. (Sistema a Pilotaggio Remoto) riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore. Deve essere installato un dispositivo elettronico di identificazione, le cui caratteristiche saranno stabilite da ENAC, per la registrazione e la trasmissione di dati quali identificazione A.P.R. e operatore e telemetria di volo compresa quota è necessario un manuale del velivolo a pilotaggio remoto. Devono essere installati Dispositivi per favorire la visibilità come le luci.

Il pilota, per la conduzione del mezzo in operazioni VLOS ed EVLOS, dovrà indossare un giubbetto ad alta visibilità che riporti la scritta Pilota di A.P.R. e dovrà essere in possesso di un attestato di pilota di A.P.R.

Per la conduzione del mezzo in operazioni BLOS dovrà essere in possesso della Licenza di Pilota di A.P.R. Per i SAPR con M.T.O.M ≤ 2Kg non vi sarà distinzione tra operazioni critiche e non critiche, a patto che i velivoli a pilotaggio remoto siano progettati e costruiti con criteri di inoffensività

Per i SAPR con 25 Kg ≤ M.T.O.M. < 150 Kg: È necessaria l’iscrizione al Registro degli A.P.R. di ENAC che fornirà le marche di immatricolazione, si deve ottenere un permesso di volo per lo svolgimento dell’attività sperimentale si dovrà ottenere un permesso di volo o un Certificato di Navigabilità Ristretto per lo svolgimento delle operazioni specializzate. L’operatore deve essere autorizzato all’esecuzione di operazioni specializzate critiche e non critiche, per la conduzione del mezzo in operazioni BLOS il pilota

126

dovrà essere in possesso della Licenza di Pilota di A.P.R. È necessario un programma di manutenzione dell’APR stabilito dal costruttore e integrato dall’operatore in base alle operazioni effettuate.

Per ottenere l’attestato di pilota di A.P.R. il richiedente deve recarsi presso un centro di addestramento A.P.R. e seguire un corso teorico di formazione e un addestramento pratico. Dovrà inoltre superare un esame pratico con un esaminatore presso un centro di addestramento A.P.R. Le licenze di pilota civile o il possesso di un attestato VDS danno luogo a crediti formativi.

Per ottenere la Licenza di pilota di A.P.R. il richiedente dovrà seguire un percorso formativo stabilito da ENAC, Il possesso di una licenza CPL/IR dà luogo a crediti formativi

Regole di circolazione aerea per i SAPR

Le operazioni in VLOS devono essere condotte all’interno di un cilindro la cui base abbia un raggio di 500 m e la cui altezza massima sia di 150m rispetto al suolo. Non dovranno essere condotte all’interno di ATZ (Aerodrome Traffic Zone) o al di sotto delle traiettorie di decollo e atterraggio degli aeromobili. Non dovranno essere condotte all’interno di un raggio di 5 km dal punto di riferimento aeroportuale di un aeroporto privo di ATZ. Potranno essere condotte all’interno di CTR (Controlled Traffic Region) all’interno di un cilindro la cui base abbia un raggio di 500 m e la cui altezza massima sia di 150m rispetto al suolo, eccetto che sotto le traiettorie di decollo e atterraggio dei velivoli, oltre i limiti laterali dell’ATZ, dove l’altezza massima di volo è ridotta a 30 m dal suolo. Saranno stabilite procedure operative specifiche da ENAC per la gestione delle operazioni all’interno di un raggio di 5 km da un aeroporto privo di ATZ.

Per le operazioni EVLOS valgono le stesse limitazioni, devono essere autorizzate da ENAC, in più potranno essere svolte solo se l’A.P.R. viene mantenuto a vista utilizzando appositi osservatori o ulteriori piloti dotati di controllo a distanza.

Documenti correlati