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FONTE: ASVe, Consultori in Iure, filza 12, c. 165r-v DATA:28 giugno 1615.

OGGETTO: consulto della città di Udine sulle prerogative spettanti ai podestà di Monfalcone.

28 giugno 1615. Sopra una supplica di Udene qual dimanda che il reggimento di Monfalcone ubedisca quello di Udene.

Registrato.

La città di Udine espone a vostra serenità che il regimento di Monfalcone in tutti li atti civili et criminali per antichissima consuetudine è stato sottoposto al Luogotenente di Udine, et chea in questi due anni prossimib li rettori di quella terra hanno ricusato di ubidire alcune volte alli suffragii conceduti dal signor Luogotenente, dal chec sono natid molti inconvenienti et pertantoe supplicaf cheg da vostra serenità sia commandato allih podestài presente et futuri che obediscano alli suffragii etj commandamenti del luogotenentek come è giustol.

Noi per essecutione del commandamento di vostra serenità veduta la sopradetta ricchiesta etm quello che il clarissimo podestà di Monfalcone allega a favor della pretensione sua et tutti gl’atti passati tra sua signoria clarissima et l’illustrissimo Luogotenente sopra questa competentia di giurisdittione, insime con le altre scritture prodotten nella medesmao materia diremop con la solita riverenzaq che la mente publica per i tempi passati è stata che la giurisdittione di Monfalcone fosse soggetta a quella del

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Depennato: da alcun tempo in qua b

in questi due anni prossimi aggiunto in interlinea. c

Depennato: nascendo d

sono nati aggiunto in interlinea. e et pertanto aggiunto in interlinea. f

Depennato la città g

Depennato dalla suprema mano h

Depennato: rettori di Monfalcone i

Podestà interlineato j

suffragii et aggiunto in interlinea k

Depennato: da Udine, sicome altre volte è stato commesso alli medesimi. l

come è giusto aggiunto in interlinea m

Depennato quello le scritture n

Depennato: in questa o

nella medesma aggiunto in intelinea p

Depennato: riverentemente, esser cosa chiara q

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Luogotenente, di che si vede una ducale scritta del 1598 alr podestà di Monfalcone di quel tempos con espresso et efficace commandamento che obedisca al luogotenente come suo superioret.

Appar ancora chiaramente che torna in grave danno d’i sudditi, quandou dal podestà non vien obedito alli suffragii del luogotenente dovendo far viaggi per andar et ritornar più volte da Monfalcon a Udine con incommodo et dispendiov. Et ancora quando li litigii sono tra sudditi et arciducali si mette in pericolo di far nascer represaglie o qualche inconveniente maggiore, et tutti doi questi casi sono occorsiw nellex controversiey eccittatez ultimamenteaa.

A favore della pretensione di Monfalcone altro non si sa allegare, se non che quei rettori sentino con dispiacere di veder li atti loro regolatibb, parendoli che sia un levarle la giurisdittione. Ma questo motivo non ha alcuna sussistentia di ragione perché quando si tratta di competentia di giurisdittione non si risguarda ponto al merito della causa, ma solo al luogo superiore et inferiore etcc sicome il magistrato inferiore fa quello che lidd detta laee conscientia, così debbe credere che il superiore operi parimente come in conscientia li par giusto. Et sicome non si potrebbe doler il signor Luogotenente di Udine quando un atto suo fosse regolato dall’Avvogaria, o dalli Auditori, così debbe il podestà di monfalcone ricever in bene, se alla conscientia del Luogotenente pare il contrario di quello, che la propria somministra a luiff.

Quando le liti vertono tra le parti et il podestà ha detto l’opinion sua,gg se in contrario è ottenuto alcun suffragio debbehhubidire et lasciar il pensiero alla parte di diffendersiii, et se si tratta del proprio interesse non debbe negar l’obedientia, ma

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Depennato: Luogotenente s

Depennato nella quale il Principe t

Depennato: et non dia causa che li sia scirtto di novo. u

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Depennato: come è occorso in alcuni w Depennato in quelle x nelle interlineato y Depennato: state z

Depennato: da doi podestà verso l’illustrissimo luogotenente Capello aa

ultimamente interlineato bb

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quando si tratta … inferiore et aggiunto a margine. dd

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detta la interlineato ff

Depennato: Et sarebbe un aggravio intollerabile ai sudditi quando tutti li giudici non volessero riconoscer li superiori.

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parendogli ricever torto haver ricorso al maggistrato superiore secondo l’ordine et stillo delli fori del Serenissimo Dominiojj, che così la giustitia passa con pace et tranquillità. Per queste ragioni stimiamo che la città di Udine habbia interresse di ricchieder che le giurisdittioni soggette a quella del Luogotenente restino nello stato antico et che sia giusto scriver al podestà et successori di Monfalcone che reconoscano la superiorità del rapresentante di Udinekk sicome da antichissimo tempo con approbatione publica è stato consuetoll. Sottomettendo il nostro parere alla somma sapienza di vostra serenità. Gratie».

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FONTE: ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Lettere di rettori e di altre cariche, b. 265 (Monfalcone 1502-1754), c. 185.

DATA: 11 novembre 1590

OGGETTO: rimostranze dei rappresentanti della Magnifica Comunità di Monfalcone per la condotta tenuta dal castellano della Rocca.

Serenissimo prencipe, illustrissima signoria, signori nostri gratiosissimi,

la inviolabile et incorrotta fede nostra verso la vostra serenità ci ha forzati a notificarli cosa che con il tempo potrebbe partorir qualche gran scandalo, se da noi fosse manchato di fargila sapere; et questo è che il magnifico castellano, qual hora ha fatta l’entrata in questa rocha va a suo beneplacito vagando qua et là, lassando la fortezza in potere di tre, over (al più) quatro mascalzoni, li quali per poca cosa si potrebbono lasciar indure a far operation tale che sarebbe causa della ruina di noi poveri, ma fedelissimi suoi suditi, desiderosi di patir mille, non che una, morte più presto che mutar principe. Però essendoci paruta questa novitade troppo grande, non essendo stati noi soliti a veder tal cosa, perciò che gli castellani delli tempi passati non solamente abandonavano la fortezza, ma a pena passavano il ponte di quella, et essendo Noi in fatto, et conoscendo il pericolo con quel ardente affetto, che debbiamo, habbiamo voluto avisare la serenità vostra, acciò lei con il suo prudentissimo giudicio, se così gli parerà convenirsi a un tanto pericolo,

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del Serenissimo Dominio aggiunto in interlinea. kk

Depennato: secondo il consueto ll

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possi far quelle seriose provisioni, che in cosa di tanta importanza alla sua gravissima prudentia parerano necessarie; con ché inchinevolmente in sua buona gratia si raccomandiamo.

Di Monfalcon il dì 11 novembre 1590.

Di vostra serenità humilissimi et devotissimi servitori gli giudici della comunità di Monfalcone.

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FONTE1: ASVe, Cinque Savi alla Mercanzia, b. 396, fasc. a stampa: “Tariffe della

muda di Monfalcon 1724”, Udine MDCCLXXXIII, pp. XXII-XXVI.

DATA:6 maggio 1724.

OGGETTO: prima riorganizzazione delle tariffe dell’antica muda di Monfalcone (sec. XVIII).

Tariffa di quanto hanno da riscuoter li daciari della Muda di Monfalcon per il tanto delle merci che vengono da diversi luochi, biada, vino, oglio, pesce, remi, tavole, ebrei che passano a piedi, a cavallo ed altro, come nelli capitoli appare e ciò con li accrescimenti dal grosso per ducato, soldo per lira vecchio, soldi 7, per lira imposti da sua serenità per il passato in più volte, e con la nuova aggiunta di altri soldi 3 per lira imposti con ducali dell’eccellentissimo Senato 27 maggio 1706 il tutto in valuta corrente effettiva alla parte come dichiarano le ducali 15 febbraro 1741. Magnificenza vostra.

1. per ogni cavallo da somma di vino e d’ogn’altra mercanzia paga cogl’accrescimenti di V. C. alla parte, o sia di camera lire - soldi 19 piccoli 7

2. per ogni para di buovi aggionti, li quali tirano mercanzia, ovvero si estrazano pagano

per zovo lire - soldi 19 piccoli 7

3. per ogni cavallo aggionto in mercanzie per ogni zovo

lire - soldi 19 piccoli 7

4. la foglia paga per ogni zovo lire - soldi 19 piccoli 7

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Va confrontata con il documento edito da P.BANES, Il “Territorio” di Monfalcone: situazione

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5. per ogni staro biava estratta ovvero che transiterà, cioè formento, segala, spelta, miglio, sorgo et ogni altra biava lire - soldi 3 piccoli 3

6. per ogni cavallo che porta pesce paga per ogni somma

lire - soldi 3 piccoli 3

7. tutti quelli che portano mercanzia addosso di qual sorta esser si voglia pagano per

caduna persona lire - soldi 1 piccoli 3

8. ogni zovo così di cavalli, come di buovi che tira pesce

lire - soldi 19 piccoli 7

9. ogni paro di stivali, estratti, ovvvero che transitano pagano

lire - soldi 2 piccoli 5 10. ogni orna de vino, che sarà estratta per mar

lire - soldi 5 piccoli 7 item per ogni transito di ribolla paga ogni zovo

lire - soldi 2 piccoli 3 11. cadun animal bovino, sia maschi o femina, che sia estratto, ossia transita paga

lire - soldi 7 piccoli 6 12. ogni cavallo comprato sia di prezzo, ovvero piccolo

lire 2 soldi 1 piccoli - 13. cadun animal porcino, sia maschi o femmina che sia estratto, o che transiata paga

lire - soldi 4 piccoli 7 14. ogni animale capretto, ovvero caprette o pella di capretto per transito

lire - soldi 1 piccoli 3

15. caduna persona, che sia ebreo per transito sia sia in careta a cavallo per la sua persona lire - soldi 19 piccoli 7

16. caduna persona, che sia ebreo per transito a piedi senza cavallo o cavallo paga lire - soldi 10 piccoli - 17. cadun zovo di carro, ovvero caretta che condurrà oglio, ovvero vino d’Istria pagano

lire 2 soldi - piccoli 1 18. caduna secchia di pesce salato, che transita, ovvero che vien estratto

lire - soldi 3 piccoli 3

19. che per il transito delle tavole siano obbligati li conduttori di quelle pagar alla muda

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20. che medesimamente per il transito delli remi, non inclusi però quelli che vengono estratti per conto della Serenissima Signoria, siano obbligati li conduttori quelli pagar

la muda ogni cento lire 3 soldi 18 piccoli 6

21. Item per la muda del pesce, che viene cavato fuori della villa di San Cancian esso Territorio paga ogni anno galline n. 4

22. Item per l’intelligenza delli sopradetti capitoli è dichiarato, che qualunque sorta di mercanzie sia di chi esser si voglia, eccettuando però li sali, che saranno condotti per uso della Patria del Friuli per nome delli daciari alle loro caneva pagar debbano, come di sopra è stato specificato.

23. che le mercanzie che vengano da qualsiasi luogo, li porti di Cervignano, Marano, Tisana per andar in Germania, o in qualsiasi altro luogo, salvo quelle che resteranno nella fortezza di Palma, e per uso di quelle siano sottoposte al pagamento del dacio della muda di Monfalcon nonostante che si fosse fatto passaporto in qualsiasi luogo, senza però che le mercanzie predette possano esse aggravate d’alcun minimo peso di pagamento o regalia di qualsiasi sorta.

Udine, 6 maggio 1724. Giovanni Emo luogotenente. Udine, 20 settembre 1747.

Fu pubblicato il suddetto ordine ducale alle scale del palazzo di questa città, previo il suono di tromba per Cesare Fabrici pubblico trombetta in concorso di popolo etc.

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FONTE: ASVe, Consultori in Iure, filza 157, cc. 63r-64v DATA:16 marzo 1706.

OGGETTO: attività di contrabbando al confine nord-orientale. Vertenza tra gli Imperiali e la Serenissima.

Arrestati dalli ministri della muda di Monfalcon due imperiali, che con carri et animali carichi di biade si portavano da Cervignano a Gradisca, senza haver pagato il dacio, e prese le bollettenel passaggio fatto per la villa di Pertolis, luoco di essa muda, furono li detti huomini col carico ricercati dall’eccellentissimo signor luocotenente della Patria con lettere del signor conte Luigi della Torre. Poteva il pubblico rappresentante negar tale restitutione, ma con la mira del ben vicinare, condescese alla gratificatione, e diede l’ordine per il rilascio senza spese del processo, ma con l’obbligo di pagar il dacio rilevante £ 4 e soldi 4, che fu immediatamente essequito.

Non contenti gl’Austriaci di esser stati così benignamente trattati, ne hanno fatto passar lamentationi all’eccellentissimo signor ambasciator alla corte di Vienna, dolendosi delle spese sborsate per la retenzione ai ministri, di quelle pagate al custode delle carceri e dell’altre per l’alimento prestato agl’animali ch’erano in arresto //63v/ di che datarre parte da esso eccellentissimo oratore alla serenità vostra. Furono con ducali 20 febbraro scaduto commesse le rispost allo stesso eccellentissimo signor luocotenente della Patria.

Dall’informationi però rimesse da noi consultori li fatti suddetti, mentre le scritture venute da Vienna non ci sono state communicate, pare alla debolezza nostra, che gl’Austriaci debbano restar molto ben contentidi quanto ha gratiosamente operato quell’eccellentissimo pubblico rappresentante, perché dove poteva , in vigor delle leggi e capitolo del dacio, e del proclama Diedo 1704. 4. marzo, mandar il carico, li carri e gli animali alla legge, col punir li conduttori come trasgressori e fraudatori delle pubbliche rendite, si è compiaciuto di procieder con dolcezza et annuendo all’instanze del conte della Torre, far il tutto rilasciare col solo pagamento del dacio e senza spese del processo. Il professare però al presente, doppo un tanto beneficio, che li ministri, quali hanno fatto il debito loro, restituiscano le mercedi della retentione, il guardiano delle // 64r/ carceri, et insieme le spese per il mantenimento degli animali, viene a riuscire una pretesa inconvenevole et non corrispondente alla gratia ricevuta. E tanto meno, quanto che gli

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sborsi furono volontarii, e senza che in quel tempo ne fosse portata indolenza alcuna allo stesso pubblico rappresentante.

Si rendiarno però persuasi, che non la rinuncia di queste spese sia stato motivo del reclamo, ma che quello habbi radici più profonde, benché non espresse (come dice la suddetta informatione) nelle scritture mandate da Vienna. Si crede dunque che tutto dipenda da un sentimento radicato negl’Austriaci di non esser tenuti al pagamento di gabelle nel transito che fanno per lo stato veneto quando si portano da un luoco all’atro austriaco. A che accorrendo l’eccellentissimo signor luocotenente porta tutti quelli fondamenti così antichi, come recenti, con la prattica inveterata, che si leggono nelle sue risposte. Alle quali ha unito li capitoli, et altre stampe, che mostrano l’obligo che tengono tutti quelli che transitano di pagar il dacio, con // 64v/ la parte dell’eccellentissimo Senato 1605. 11. settembre, che se bene par, che parli dei soli formenti degli Austriaci, obliga però tutte le mercantie che capitano da ogni parte.

Ma quello, che è di maggior riflesso si è che tenendo gli stessi austriaci (come viene dalla suddetta informatione asserito) diverse mude, devono gli sudditi veneti pagar anch’essi la gabella, assai più gravosa, quando transitano per quei luochi. Onde havendo loro creduto così esser di ragione con altrui, non devono, né possono dolersi, che lo stesso venga con essi pratticato, essendovi la massima legale che “quod quisque iuris in alium statuerit, ipse eodem iure utatur”. Che è quanto etc. rimettendosi etc. Grazie etc.

16 marzo 1706.

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