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conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI

5. Appendice informativa

5.1. Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pivati).

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

«Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). - Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrò essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono «luogo sicuro statico» cosi come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante «termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi».

Decreto del Presidete della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

«Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio). - Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

5.2. Termini e definizioni di prevenzione incendi.

I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche definizioni successivameme introdotte da altrettanto specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di «spazio calmo» fornita dal decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) nel decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel decreto ministeriale 19 agosto 1996

(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).

«Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi».

5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto 8.3 del decreto, rimandondolo ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri aspetti qui considerati.

«8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio. 8.3.1. Generalità.

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta.

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato.

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con viasibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l'individuo menomato.

8.3.4 Utilizzo di ascensori.

Persone disabili possono utilizare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione».

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DICHIARAZIONE DELL'ONU SUI DIRITTI DEI PORTATORI DI HANDICAP

(adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1975)

L 'Assemblea Generale, Consapevole dell'impegno che gli Stati Membri hanno assunto, in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite, di agire sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire il miglioramento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell'ordine economico e sociale;

Riaffermata la sua fede nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, di dignità e di valore della persona umana e di giustizia sociale proclamati nello Statuto;

Ricordati i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale nonché le norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi, nelle convenzioni, nelle raccomandazioni e nelle risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e di altre organizzazioni interessate;

Ricordata altresì la risoluzione 1921 (LVIII) dcl Consiglio economico e sociale, in data 6 maggio 1975, sulla prevenzione dell'invalidità ed il riadattamento dei portatori di handicap;

Sottolineato che la Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale ha proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere cd il riadattamento dei portatori di handicap fisici e mentali;

Tenuta presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d'attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale;

Consapevole che certi paesi, allo stadio attuale di sviluppo, possono dedicare soltanto sforzi limitati a tale fine;

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap e chiede che venga intrapresa un'azione, su piano nazionale ed internazionale, affinché tale Dichiarazione costituisca una base ed un riferimento comuni per la protezione di tali diritti.

1) Il termine "portatore di handicap" designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.

2) Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.

3) Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana. Il portatore di handicap, quali che siano l'origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un'esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.

4) Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l'articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.

5) Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.

6) lì portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all'istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.

7) Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l'impiego o ad esercitare un'occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.

8) Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.

9) Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l'ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.

10) Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.

11) Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un'assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.

12) Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap. 13) Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (Estratto)

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori

modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169. (09G0130) (GU n. 191 del 19-8-2009 ) Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilita'

1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei

precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e

formazione.

5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170