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E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.3 c Criteri di manutenzione

36. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

37. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi/punti ritenuti significativi degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonchè – se presenti – dei sistemi di trattamento degli effluenti devono essere definite in specifica procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, etc.) al servizio dei sistemi d’estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro ove riportare:

- la data di effettuazione dell’intervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);

- la descrizione sintetica dell'intervento;

- l’indicazione dell’autore dell’intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

38. Il registro di cui al punto precedente dovrà anche essere utilizzato – se del caso - per l’elaborazione

dell'albero degli eventi necessaria alla rivalutazione della idoneità delle tempistiche e degli

interventi definiti, qualora si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un

aumento della frequenza degli eventi anomali/incidentali. Le nuove modalità/tempistiche di

controllo e manutenzione dovranno essere definite con l’Autorità competente e costituiranno

aggiornamento del Piano di Monitoraggio.

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E.1.4 Prescrizioni generali

39. Qualora il gestore non possa garantire l’effettuazione delle analisi periodiche previste dall’autorizzazione in quanto si veda costretto a:

 interrompere in modo parziale l’attività produttiva;

 utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua

e conseguentemente sospendere, anche parzialmente, l’effettuazione delle analisi periodiche previste dall’autorizzazione

Dovrà trasmettere tempestivamente opportuna comunicazione all’Autorità Competente, al Comune e all’ARPA territorialmente competente.

40. Gli impianti di emergenza/riserva non sono soggetti al rispetto dei valori limite né all’installazione di sistemi di monitoraggio/analisi solo qualora gli stessi non abbiano un funzionamento superiore a 500 ore/anno; in tal senso il Gestore dovrà provvedere al monitoraggio e alla registrazione delle ore di funzionamento.

41. In merito alle emissioni generate dagli impianti termici civili presenti (E2, E3, E4, E5) la Ditta dovrà attenersi alle disposizioni fissate dal titolo II della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, e s.m.i.

E.1.5 Eventi incidentali / Molestie olfattive

42. Il Gestore dovrà procedere alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con lediverse autorità interessate.

43. Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di disturbo olfattivo il Gestore, congiuntamente ad ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all’evento e le cause scatenanti del fenomeno secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 relativa alla caratterizzazione delle emissioni gassose da attività a forte impatto odorigeno. Al fine di caratterizzare il fenomeno, i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158 per la definizione delle strategie di prelievo e osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13275 per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze Complessivamente emessa.

E.7 Monitoraggio e Controllo

1. Il monitoraggio e il controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano descritto al paragrafo F. PIANO DI MONITORAGGIO. Tale Piano verrà adottato dal Gestore a partire dalla data di rilascio del decreto di Autorizzazione.

2.

Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente all’Autorità competente, al Comune e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

3. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e inserirti nei sistemi informativi predisposti (AIDA/AGORA’.) entro il 30 di Aprile dell’anno successivo a quello di effettuazione (rif. Decreto Regionale n. 14236/08 e smi).

4. I referti analitici devono essere firmati da un tecnico abilitato e devono riportare chiaramente:

 La data, l’ora, il punto di prelievo e la modalità di effettuazione del prelievo;

 La data e l’ora di effettuazione dell’analisi.

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5. L’Autorità competente per il controllo (ARPA) effettuerà i controlli ordinari nel corso del periodo di validità dell’autorizzazione AIA, in relazione alle indicazioni regionali per la pianificazione e la programmazione dei controlli presso le aziende AIA.

6. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell’impianto. Il Gestore dell’installazione IPPC dovrà:

- comunicare tempestivamente all’Autorità competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 29 – decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel Quadro prescrittivo E per le componenti atmosfera (aria e rumore) ed acqua;

- nel caso di guasto ai sistemi di contenimento delle emissioni, i cicli produttivi ad essi collegati vanno fermati, nel caso di impossibilità di rispettare i valori limite fissati;

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla individuazione del guasto.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e relative tempistiche

Il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della presente Autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

MATRICE INTERVENTO SCADENZA

Effettuare la verifica dell’efficienza dei sistemi di abbattimento in accordo con quanto riportato nella tab. F14 paragrafo F.4.1. (effettuazione analisi

monte e valle) dell’Allegato Tecnico all’AIA R.G. n. 6351 del 10/09/2018 90 giorni ARIA Installare il Sistema di Allarme (SA), di cui alla prescrizione n.18 del

paragrafo E.1.2b, in adeguamento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30/06/2016 ed alla DGR 2419 del 11/11/2020

31 ottobre 2020

Tabella E11 – Prescrizioni specifiche e relative scadenze

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F. PIANO DI MONITORAGGIO

Matrice Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Modalità di controllo

Parametro (*) E1

Discontinuo Metodi (**)

COT X Annuale UNI EN 12619/ UNI EN 13526

NOx X Annuale UNI 10878

CO X Annuale UNI EN 15058

Metalli X Annuale EN 14385

PCDD / PCDF X Annuale UNI EN 1948-1,2 e 3

IPA X Annuale UNI EN 1948-1 solo per il

campionamento

HCl X Annuale UNI EN 1911-1,2,3

HF X Annuale UNI 10787

PTS X Annuale UNI EN 13284-1

Tabella F8 - Emissioni in atmosfera: Inquinanti monitorati NOTE:

METODI π

Qualora i metodi utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni siano diversi da quelli riportati nel piano di monitoraggio la Ditta dovrà allegare ai referti analitici elementi volti a dimostrare l’equivalenza tra gli stessi, facendo riferimento alla norma “UNI EN 4793:2017 – Emissione da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”

RISULTATI ANALITICI

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a) Concentrazione di inquinante/i espressa in mg/Nm3; b) Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h;

c) Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;

TENORE

OSSIGENO Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

In generale, devono essere utilizzati i metodi indicati dalle Bat conclusion. Nel tempo, per la necessità di aggiornamento dei metodi, ovvero per quelli non esplicitamente indicati nelle Bat conclusion, si invita a visitare periodicamente il sito ARPA per le emissioni in atmosfera:

https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf

A tale indirizzo sono reperibili gli standard per le strategie di campionamento e le modalità di

campionamento. Si sottolinea, a tale proposito, che i limiti numerici delle bat conclusion sono riferiti ad un

media giornaliera o per un intervallo più limitato quando le attività che producono l’emissione convogliata in

atmosfera durante il campionamento hanno una durata più limitata.

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