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L’applicazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle società di calcio

organizzazione, gestione e controllo nelle

società di calcio

Partendo dall’affermazione che le società sportive professionistiche devono necessariamente essere delle società di capitali, anche le Società di calcio, pertanto, devono essere costituite come società di capitali, ed in quanto tali

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risultano sottoposte anche alla disciplina del D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sebbene la normativa sia in vigore da svariati anni, le società di calcio si sono avvicinante solo negli ultimi anni alla concreta applicazione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo nella prevenzione dei reati. L’obiettivo da perseguire, dunque, è quello di far sì che le società, i loro tesserati e tutti gli altri soggetti ad esse collegati operino secondo un sistema di protocolli e procedure volto a minimizzare il rischio di illeciti, in modo tale da garantire il rispetto della legalità e della correttezza sia in ambito sportivo in generale, che nello svolgimento delle varie competizioni in particolare.

L’avvio ad una concreta applicazione dei modelli organizzativi 231 per le società calcistiche di serie A è stata data dall’ Art 7 dello Statuto della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio”, il quale dice: “Il Consiglio Federale emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

a) Misure misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l’adozione di un «codice etico»,17 di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia «c.d di vigilanza», composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi

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poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.”28

Tuttavia si sottolinea che il diritto calcistico aveva in un certo senso anticipato, nell’ordinamento sportivo, quel sistema di responsabilità della persona giuridica regolato nell’ordinamento statale con l’emanazione del D.lgs. 231/2001. Infatti il concetto di responsabilità dell’ente – nel caso di specie delle società sportive affiliate alla FIGC – per le condotte ascritte alle persone fisiche che agiscono nell’interesse del medesimo è un cardine fondamentale delle norme di diritto calcistico ed un concetto consolidato da tempo nella giustizia sportiva. In tal senso il Codice di Giustizia Sportiva prevede che le società:

 rispondano direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali;

 rispondano oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società stessa o comunque rilevante per l’ordinamento federale;

 rispondano oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;

 siano responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni;

 siano presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando

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risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato;

 rispondano della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI).

In questi casi si parla di responsabilità oggettiva della società calcistica, ove è sufficiente che la persona fisica sia tesserata o ricopra una posizione apicale dalla quale derivino poteri di rappresentanza e che compia determinati tipi di condotte previsti espressamente dall’ordinamento sportivo, affinché la società stessa ne risponda, a prescindere da qualsivoglia profilo di dolo o colpa. Come nel caso del D.lgs. 231/2001 anche il Codice di Giustizia Sportiva prevede delle circostanze che costituiscano delle esimenti o delle attenuanti alla responsabilità oggettiva delle società in caso di comportamenti illeciti tenuti dai sostenitori delle società. L’art. 13 del CGS cita:

1. “La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far

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cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata se la società prova la sussistenza delle circostanze elencate nel precedente comma 1, alle lettere b), c) ed e)”29.

L’aver adottato ed efficacemente attuato un modello 231 non esonera comunque le società calcistiche dalla responsabilità oggettiva nei casi di illeciti sportivi commessi dai propri dipendenti; in tal senso potrebbe comunque comportare una mitigazione della pena a favore della società da parte degli organi di giustizia sportiva.

In conclusione possiamo affermare che le società di calcio professionistiche hanno intrapreso un percorso di crescita organizzativa in ottica manageriale e, pertanto, l’aspetto sportivo deve coesistere ed integrarsi, all’interno di una società di calcio, con l’aspetto meramente aziendale e per far ciò devono essere ben chiari e formalizzati ruoli, procedure, processi e responsabilità di ciascuna area. È necessario, quindi, che anche le società calcistiche, in linea con la crescita reale e potenziale del business calcistico adottino non solo modelli di organizzazione, gestione e controllo efficaci ed efficienti, seguendo i dettami del D.lgs. 231/2001, ma anche codici etici, capaci di apportare e diffondere i valori e

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fornire garanzie oggettive sul comportamento societario a tutela di tutti i soggetti interessati. Agendo in tal senso, i club professionistici potranno cogliere opportunità in termini di rafforzamento di immagine sociale, raggiungimento di obiettivi di business, miglioramento della gestione e dei risultati sportivi.

4. Le maggiori aree a rischio reati 231 per le

società calcistiche

Come detto nel primo capitolo, il D.Lgs. 231/2001 prevede un novero di reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente.

Di seguito possiamo elencare quali sono le maggiori aree a rischio reato riguardanti le società calcistiche:

reati societari (art. 25 ter): formazione dei dati contabili da esporre nelle comunicazioni sociali e al mercato (ad esempio compravendita di giocatori e c.d. plusvalenze incrociate, con conseguente falsa valutazioni dei calciatori); gestione dei flussi informativi verso gli organi di controllo interni, la società di revisione e le Autorità di Vigilanza;

percezione e destinazione di fondi pubblici (art. 24): gestione dei rapporti con soggetti pubblici, Stato, Comunità Europea, Enti pubblici (ad esempio CONI, FIGC, Credito Sportivo) diretti alla ricezione di risorse finanziarie, quali contributi, sponsorizzazioni o sovvenzioni e conseguente utilizzo e destinazione delle risorse ricevute: ad esempio l’induzione in errore della FIGC nell’erogazione di una sovvenzione, mediante la presentazione di un bilancio falso);

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reati di corruzione (art. 25), come ad esempio la gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione (di seguito PA) in particolare, con le forze dell’ordine, con gli organi federali e con le amministrazioni locali. Attività connesse a procedure di concessione di appalti o servizi (ad esempio vicenda concernente gara d’appalto per attività connessa alla gestione dello stadio),31 ottenimento di licenze e procedure di verifiche/ispezioni sull’adempimento di attività connesse (ad esempio sicurezza stadio);

reati colposi con violazione della disciplina antinfortunistica (art. 25 septies): attività connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti (giocatori, steward, tecnici) nell’ambito delle strutture di proprietà o in uso alla società: ad esempio la condanna di un allenatore per la morte di un giocatore cagionata dalla caduta di una porta montata senza le dovute precauzioni);

 reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25 octies): rapporti con i fornitori e con gli sponsor; gestione degli introiti finanziari, della cassa dello stadio, del reparto acquisti e delle relazioni con soggetti a rischio;

abusi di mercato (art. 25 sexies): gestione delle informazioni societarie c.d. price sensitive, operazioni su azioni e quote sociali;

falsità in monete (art. 25 bis): gestione attività connesse alla ricezione di pagamenti, in particolare, relative alla biglietteria dello Stadio (ad esempio, spendita di monete contraffatte ricevute come pagamento). Le attività che possono essere considerate a rischio reato da tutte le società sportive riguardano la gestione delle sponsorizzazioni, della pubblicità, delle iniziative commerciali in genere e della relativa contrattualistica collegata, oltre che la gestione di omaggi e di opere di beneficienza.

Queste attività sono universalmente considerate come sensibili in quanto storicamente si prestano a comportamenti fraudolenti finalizzati ad ottenere

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vantaggi di varia natura sia per i dipendenti interessati nel processo, sia per le società stesse. È interesse delle società quindi «proceduralizzare» al meglio tali attività per limitare il più possibile il campo della discrezionalità degli agenti, soprattutto nei processi sensibili, e per evitare di incorrere in responsabilità amministrativa derivante da reati commessi dagli agenti stessi. Sono altresì ritenute a rischio dalla maggior parte delle società la gestione del personale, delle consulenze esterne, degli incassi e dei pagamenti, degli approvvigionamenti, dei rimborsi spese, dei costi di trasferta, delle carte di credito aziendali e delle spese di rappresentanza, la richiesta di finanziamenti e contributi, la gestione dei rapporti con la PA e gli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativo gestionali, come anche gli adempimenti verso soci, sindaci, revisori, organismi di controllo e di vigilanza, compresi gli organismi sportivi.

Ci sono infine attività che potrebbero essere valutate a rischio reato come lo scouting, la gestione delle scuole calcio, la compravendita dei calciatori, la gestione delle pratiche legali ed assicurative, la gestione dei conflitti di interesse e la gestione del magazzino.

Le motivazioni che stanno dietro all’adozione di un modello organizzativo per una società calcistica si devono comunque ricercare nella sfera etica e di immagine. È quindi configurabile come un atto di responsabilità sociale dotarsi dei modelli precedentemente descritti. In tal senso la protezione da comportamenti scorretti si intreccia con una forte identità che la società crea verso l’interno, ma soprattutto verso l’esterno. Chiaramente anche le raccomandazioni statutarie della FIGC e la maggior severità della giustizia sportiva rispetto alla giustizia penale hanno fatto propendere alcune società ad uniformarsi a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

5. Il Modello di organizzazione, gestione e

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