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L’apprendistato e la Buona Scuola

Nonostante le continue attenzioni del legislatore e il sostegno incondizionato delle istituzioni europee, l’apprendistato non riesce a divenire un valido canale d’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro italiano. Nel rapporto ISFOL del 2009, dopo la riforma Biagi del 2003, il numero degli apprendisti risultava raddoppiato in pochi anni, passando dai 300.000 del 2003 ai quasi 600.000 del 2009, intorno al 6% dei rapporti di lavoro complessivi263. Naturalmente va fatta eccezione per la Germania, dove le percentuali sono più alte in ragione del sistema di istruzione duale, che ha l’apprendistato come proprio fulcro: viene previsto, infatti, che i giovani acquisiscano esperienza lavorativa già mentre sono nel sistema d’istruzione nazionale, anziché successivamente, come accade invece nei sistemi cosiddetti sequenziali264. Oltre la metà degli studenti delle scuole superiori tedesche sono apprendisti. Il sistema apprendistato italiano al contrario, nonostante l’ultima riforma strizzi l’occhio a quanto presente nella vicina Germania265

, si presentava come essenzialmente post-scolastico, integrando più giovani nel mercato del lavoro solo successivamente all’esperienza scolastica. Inoltre, anche la condizione economica sfavorevole in cui si è trovata l’Europa spiega il progressivo calo di posti negli ultimi anni266. Il motivo della mancata ulteriore diffusione dell’apprendistato potrebbe essere legato ad alcune criticità addebitabili, in primo luogo, a una legislazione regionale carente, se si esclude rari casi e le Province autonome di Trento e Bolzano, ma soprattutto

262 VINCENZO ANTONIO POSO, Noterelle : diario di un ventennio / Giuseppe Pera ; antologia Milano :

Giuffrè, 2015

263 GUIDO CANAVESI, La ricollocazione secondo il Jobs act: dall’attività al contratto?. 2016 264

FRANCO CARINCI, EMANUELE MENEGATTI, Labour law and industrial relations in Italy : update to the Jobs Act [et aLegge ] Milanofiori, Assago : Wolters Kluwer, 2015

265 MATTHEW W. FINKIN, GUY MUNDLAK CHELTENHAM, Comparative Labor Law : Edward

Elgar, 2015

Capitolo 4. Riflessione sulla fattispecie del contratto di apprendistato

al fatto che il sistema italiano d’istruzione è ancora oggi connotato da una certa vetustà267. Si consideri che in Germania il tasso di disoccupazione giovanile si attesta sotto il 10%, valore che si allinea a quello degli adulti, contro una disoccupazione giovanile italiana che è invece 3 volte superiore a quella degli adulti. Secondo dati ISFOL, del mezzo milione di apprendisti censiti negli anni a cavallo del 2010 meno del 5% ha meno di 18 anni268. In buona sostanza, ne risulta come l’apprendistato venga utilizzato dalle imprese in prevalenza come uno strumento per abbassare il costo del lavoro. La possibilità che l’azienda possa promuovere percorsi formativi degni di questo nome è scarsa, in quanto quest’ultima persegue un fine che è per sua natura diverso da quello della formazione professionale. In questo contesto si inserisce il ddl “Buona Scuola”, che potrebbe in essere un aiuto, in quanto la riforma guarda decisamente al modello tedesco, pur presentando differenze ancora importanti, parlando di alternanza scuola-lavoro269. Si introduce l’alternanza obbligatoria scuola-lavoro negli ultimi tre anni degli istituti tecnici estendendo di un anno quello degli istituti professionali e si prevede per la prima volta forme di alternanza scuola-lavoro anche nei licei. L’obbligo di esperienza formativa sarà di almeno quattrocento ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno negli istituti tecnici e professionali. Per determinare un legame più stretto tra scuola e impresa e per ridurre la dispersione scolastica, gli istituti tecnici e professionali offriranno agli studenti attività da svolgere in azienda o presso strutture pubbliche270. Viene inoltre previsto il potenziamento degli istituti tecnici superiori, da frequentare dopo il diploma, che rappresentano un’alternativa al percorso universitario tradizionale. L’alternanza potrà essere svolta anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, come nelle vacanze estive e potrà riguardare anche forme di alternanza alternativa, ossia un progetto didattico e formativo che riproduce nella scuola o in altra istituzione il concreto modo di operare di un’azienda. La simulazione d’impresa potrà sopperire all’eventuale mancanza di posti in

267 PIERGIOVANNI ALLEVA, All mercato del lavoro voluto da Renzi: il rilancio della precarietà. 2016 268

ANDREA LASSANDARI, La riforma del lavoro del Governo Renzi: il disegno e la realizzazione. 2015

269 GAETANO ZILIO GRANDI, MARCO BIAS, Commentario breve alla riforma Jobs act [Assago] :

Wolters Kluver ; [Padova] : CEDAM, 2016

270 PIETRO ICHINO, Lezioni di diritto del lavoro : un approccio di labour law and economics. - Ed. per gli

Capitolo 4. Riflessione sulla fattispecie del contratto di apprendistato

azienda per l’alternanza scuola-lavoro, una eventualità probabile almeno all’inizio271

. Con l’obiettivo di combattere la disoccupazione giovanile, il sistema italiano tenterebbe dunque di avvicinarsi ai sistemi duali, adottando tipici strumenti di transizione dalla scuola al lavoro utilizzati da “Paesi modello”272. Così come riportato in altri capitoli, permangono importanti criticità, come il mancato coinvolgimento dei sindacati nel processo di decisione dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e le criticità relative allo stipendio degli apprendistati. Sul secondo punto, la mancanza di una remunerazione per l’attività prestata dal giovane in alternanza scuola-lavoro potrebbe sfiduciare lo studente circa il reddito netto futuro atteso dal proprio investimento in istruzione. In altri termini, i giovani a rischio di abbandono scolastico tendono a preferire redditi attuali rispetto e maggiori redditi futuri, considerando l’istruzione in termini di costi e tempo. Ciò potrebbe suggerire un modo per combattere la dispersione scolastica, ossia non solo insegnare un mestiere e avviare un’attività di formazione professionale, ma anche fornire un reddito ragionato273. L’apprendistato attualmente comporta l’avvio di una attività lavorativa formale, contrattualizzata e quindi portatrice di un reddito piuttosto importante. Un ulteriore passo in avanti potrebbe essere prevedere, per chi svolge l’alternanza scuola-lavoro, la stipula di un contratto di apprendistato, che sarebbe poi il contratto di primo livello già previsto dalla legge Biagi, il quale ha avuto moltissime difficoltà e problemi nell’attuazione274

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