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Approvazione dei Programmi e delle varianti

4. APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI

4.3 Approvazione dei Programmi e delle varianti

L'approvazione del Programma o delle sue varianti, in conformità all’art. 73 della L.R. n. 7/2014, compete alla Giunta Regionale, su proposta della Direzione Generale competente in materia di ter-ritorio e ambiente.

Il Programma è modificabile con le stesse modalità previste per la sua elaborazione ed approva-zione. Non costituiscono varianti del programma, ma semplici adeguamenti dello stesso, le modifi-che modifi-che si rendono necessarie nei seguenti casi, per le quali la conferenza di servizi è sostituibile con modalità semplificate di informazione e coinvolgimento degli enti interessati:

a) recepimento di nuove disposizioni normative.

b) recepimento delle previsioni di Piani sovraordinati.

c) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del Pro-gramma attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati.

d) rettifiche di errori materiali nella rappresentazione dello stato di fatto.

4.4 Modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione e gestione della vegetazione ripariale

Gli istituti previsti dalla L.R. n. 7/2014

L'art. 74 della L.R. n. 7/2014, nel trattare le modalità di realizzazione degli interventi di manuten-zione e gestione della vegetamanuten-zione ripariale nelle aree demaniali, prevede che questi devono essere realizzati attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle situazioni di volta in volta con-siderate e a tale fine rinvia agli istituti ammessi dalla legislazione statale e regionale vigente - appalto o concessione – a seconda delle esigenze sottese all'utilizzazione del bene demaniale.

In ogni caso, come precisato nel comma 4 dell’articolo citato, occorre garantire:

- idonea programmazione e quantificazione del materiale da tagliare.

- idonee misure di controllo sull’esecuzione dei tagli, in conformità a quanto previsto nel capitolato di appalto o nel disciplinare di concessione e, per quanto non previsto in tali documenti, nel Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018.

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- il possesso di capacità tecnico-professionali in capo agli esecutori degli interventi di taglio, rapportate alla tipologia ed entità degli stessi; in particolare, per la realizzazione di interventi di utilizzazione forestale, è necessario il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3 bis della L.R. n. 30/1981 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1021/2015 (Albo regionale Imprese forestali) o suo aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs n. 34/2018 per quanto riguarda le imprese che operano nel settore forestale e dall’art.

3, 4 e 5 del medesimo decreto per la quanto riguarda la definizione di bosco e di aree assimilate, nonché dell’art. 8 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.

Di seguito si forniscono indicazioni esplicative e di dettaglio per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 74 della L.R. n. 7/2014 in merito agli istituti giuridici e alle modalità per la realizzazione degli interventi.

1. Lavori o servizi di manutenzione della vegetazione ripariale

Ai sensi dell’art. 74, comma 5, della L.R. n. 7/2014, la modalità ordinaria per la realizzazione di interventi di manutenzione della vegetazione ripariale finalizzati alla sicurezza idraulica è il ri-corso a contratti di appalto nel rispetto della normativa vigente in materia, attualmente rappre-sentata dal D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ferma restando la possibilità di ese-cuzione in amministrazione diretta qualora possibile.

Si tratta di appalti di lavori o di servizi a seconda dell'attività prevalente come disciplinato dal Codice.

La progettazione, l’affidamento dei lavori o dei servizi e la cura della relativa realizzazione rien-trano tra le attività dell’Autorità idraulica competente.

Il progetto deve essere firmato da un tecnico forestale abilitato.

Il titolo per la realizzazione degli interventi in questi casi è l’appalto e non la concessione; il rac-cordo con ARPAE deve, comunque, essere garantito in tutte le fasi delle attività, in quanto questa, pur non dovendo rilasciare un provvedimento concessorio, deve, comunque, essere a cono-scenza delle attività in corso nelle aree demaniali, quantomeno ai fini dell’accesso alle stesse e degli usi compatibili.

Ai sensi della L.R. n. 7/2014 è possibile prevedere la compensazione tra la realizzazione dei lavori o dei servizi con l’utilizzo della risorsa legnosa da parte dell’appaltatore, a scomputo in tutto o in parte dei lavori o dei servizi per l’importo corrispondente.

A tale fine in sede di programmazione è effettuata una prima stima del materiale da asportare, da quantificare definitivamente in sede di progettazione da parte dell’Autorità idraulica.

La valutazione in ordine alla compatibilità idraulica degli interventi, prevista in generale dagli ar-ticoli 97, 98 e 99 del R.D. n. 523/1904, è resa dall’Autorità idraulica in sede di progettazione degli interventi da parte della stessa Autorità.

Gli interventi di manutenzione possono essere realizzati anche attraverso il sistema di cui all’art.

9 della L.R. n. 22/2000, individuando i soggetti attuatori e disciplinando gli aspetti necessari in sede di programmazione.

2. Manutenzione della vegetazione ripariale nell’ambito della gestione di un’area demaniale per usi vari

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L’art. 74, comma 2, della L.R. n. 7/2014 prevede che la realizzazione degli interventi di manuten-zione della vegetamanuten-zione ripariale possa rientrare tra gli adempimenti posti a carico del concessio-nario nell'ambito della concessione per l'utilizzo dell’area rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 per usi vari.

A tale fine, nell’avviso e nell’atto di concessione deve essere previsto l’impegno all’esecuzione degli interventi per il periodo considerato con le modalità indicate nel Programma e nel discipli-nare della concessione devono essere indicate le prescrizioni necessarie nel rispetto della nor-mativa statale e regionale.

La concessione è rilasciata da ARPAE nell'ambito delle attività di gestione delle aree demaniali svolte ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2015; la medesima Agenzia provvede ad eseguire i re-lativi controlli in merito all’esecuzione delle attività da parte del concessionario previste nel di-sciplinare, in raccordo con l’Autorità idraulica per gli aspetti connessi alle condizioni di rischio idraulico.

La valutazione in ordine alla compatibilità idraulica degli interventi, prevista in generale dagli artt.

97, 98 e 99 del R.D. n. 523/1904, è effettuata dall’Autorità idraulica con il rilascio della relativa autorizzazione. (nulla-osta idraulico).

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, a fronte della realizzazione dei lavori di manutenzione da parte del concessionario è possibile riconoscere allo stesso, per l’importo corrispondente ai lavori, la compensazione consistente nell’utilizzo in tutto o in parte del materiale legnoso o, in alternativa, nello sconto rispetto al canone dovuto.

Per gli aspetti che comportano l’applicazione di conoscenze e competenze dell’Autorità idraulica, questa opera in collaborazione con ARPAE in tutte le fasi necessarie (quantificazione valore del materiale in compensazione, predisposizione disciplinare di concessione, ecc.).

3. Gestione della vegetazione ripariale nell’ambito di una concessione specifica

L’art. 74, comma 3, della L.R. n. 7/2014 prevede che “Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2”, sopra descritte, relative alla possibilità di ricomprendere le attività di manutenzione della ve-getazione ripariale tra gli adempimenti posti a carico del concessionario di un’area demaniale rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 per i diversi usi previsti, “gli interventi di gestione della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di conces-sione rilasciati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza”.

In sostanza, in questi casi la concessione è rilasciata specificatamente per la gestione dei boschi e della vegetazione ripariale presenti in una determinata area.

A tali fini la L.R. n. 7/2014 non prevede particolari forme procedurali, né il rinvio alla L.R. 7/2004, ma in generale il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, previa pubblicazione di “avvisi per la presentazione di offerte” da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche necessarie.

La finalità alla base di tale norma è di consentire anche forme procedurali più flessibili e sempli-ficate rispetto alla L.R. 7/2004, proporzionate rispetto all’oggetto della concessione, il cui impiego si presta ad utilizzi contenuti entro limiti di spazio e di tempo.

Sotto tali aspetti, l’estensione lineare massima dell’area oggetto di concessione deve essere in-dicata nel Programma, e la durata massima della stessa non deve essere superiore a 1 anno.

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Ai fini dell’applicazione di tale procedura nei casi concreti si indicano le seguenti modalità di at-tuazione:

− ARPAE, sulla base delle esigenze rilevate negli atti di programmazione, provvede a rendere noti avvisi per il rilascio di concessioni aventi ad oggetto la manutenzione della vegetazione ripariali in determinati ambiti;

− l’avviso deve indicare in particolare le aree interessate, le regole per l’esecuzione dei tagli e le prescrizioni derivanti da quanto stabilito nel Programma e in quella sede condiviso con le altre amministrazioni territorialmente interessate, nonchè i contenuti essenziali del disciplinare di concessione;

− ai candidati è richiesto di presentare un progetto di gestione, nel rispetto di quanto previsto nel Programma, a firma di un tecnico forestale abilitato, con i seguenti contenuti minimi:

− descrizione quali-quantitativa della vegetazione ripariale presente nel tratto interessato;

− individuazione delle emergenze naturalistiche (aree protette, siti Natura 2000, ecc.);

− quantificazione della biomassa da tagliare, suddivisa in legno tenero e legno duro (come da DGR n. 1740/2018 o suo aggiornamento), nei limiti indicati nel Programma;

− distribuzione spaziale degli interventi di taglio (alveo, sponda, golena, argine, in presenza di manufatti, ecc.), nei limiti indicati dal Programma;

− tipologia di diradamento, nei limiti indicati nel Programma;

− stagionalità di taglio nei limiti indicati nel Programma;

− mezzi utilizzati e tipologia di taglio (meccanica, a mano, ecc.);

− cronoprogramma di esecuzione delle attività;

− progetto di cantierizzazione (aree di accantieramento, aree di accumulo, piste di accesso, direttore di esecuzione);

− verifica delle interferenze con altri usi (uso agricolo, sfalcio, parchi comunali, aziende ve-natorie, ecc.);

− cartografia di sintesi e di dettaglio con indicazione dei vincoli territoriali, delle aree a di-versa intensità di taglio e della cantierizzazione;

− modulo di pre-valutazione di incidenza nei casi previsti all’interno di aree della rete Na-tura 2000 evidenziati nel Programma;

− relazione paesaggistica nei casi previsti evidenziati nel Programma;

− attestazione di coerenza con il Programma.

− la presentazione del progetto comporta accettazione delle prescrizioni indicate nell’avviso e dei contenuti dello schema di disciplinare, nonché l’impegno a realizzare il progetto;

− la selezione dei progetti è effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltre che dell’offerta economica rispetto al canone base stabilito secondo i parametri unitari definiti dalla DGR n. 1740/2018 o suo aggiornamento, di parametri indicati nell’avviso quali:

− qualità progettuale.

− qualità di esecuzione.

− qualità cantieristica.

− qualità ambientale.

− qualità idraulica.

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− la valutazione dei progetti è svolta da una commissione nominata da ARPAE composta da 3 o 5 esperti in materia di demanio idrico, difesa del suolo, forestazione e aree protette; tale va-lutazione è effettuata anche in caso di presentazione di un solo progetto, ai fini di verificarne la congruità con il Programma;

− ARPAE rilascia la concessione al soggetto titolare del migliore progetto selezionato, previa ac-quisizione degli eventuali pareri e attestazioni necessarie (VINCA, autorizzazione idraulica, ecc.); eventuali prescrizioni conseguenti alle autorizzazioni e ai pareri acquisiti non devono comportare modifiche sostanziali del progetto tali da alterare le dinamiche concorrenziali;

La concessione è rilasciata da ARPAE nell'ambito delle attività di gestione delle aree demaniali svolte ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2015; la medesima Agenzia provvede ad eseguire i re-lativi controlli in merito all’esecuzione delle attività da parte del concessionario previste nel di-sciplinare, in raccordo con l’Autorità idraulica per gli aspetti connessi alle condizioni di rischio idraulico.

Per gli aspetti che comportano l’applicazione di conoscenze e competenze dell’Autorità idraulica, questa opera in collaborazione con ARPAE come già indicato nel punto 2).

L’art. 74, comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 7/2014 prevede, inoltre, che “per aree o quantità di vegetazione circoscritta”, la cui individuazione è demandata alle presenti linee guida, “è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d’acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione”.

A tale fine, come richiesto dalla norma, si individua il limite quantitativo entro il quale circoscri-verne l’applicazione negli interventi che riguardino una quantità di biomassa ritraibile massima di 250 quintali/annui, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Programma.

Si tratta in quest’ultimo caso di concessione rilasciabile da ARPAE direttamente ai cosiddetti

“frontisti”, senza una procedura competitiva come quella prevista negli altri casi, in ragione dell’entità limitata della quantità di vegetazione e dell’interesse diretto alla manutenzione dell’area, ferma restando la necessità di presentazione di idonea documentazione tecnica, appli-cando il canone base di cui alla DGR n. 1740/2018 o suo aggiornamento.

4) Lavori di somma urgenza

Nei casi straordinari in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, caratterizzati da “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”, gli interventi necessari possono essere realizzati al di fuori della programmazione prevista dalla L.R. n. 7/2014.

Le modalità di realizzazione sono quelle previste dal citato art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal paragrafo 6 della Deliberazione di Giunta regionale n. 712/2016.

L’affidamento dei lavori e la cura della relativa realizzazione rientrano tra le attività dell’Autorità idraulica per le aree di propria competenza, ai sensi della L.R. n. 42/2001 e della L.R. n. 13/2015.

Anche in questo caso è possibile prevedere la compensazione, in tutto o in parte, tra la realizza-zione dei lavori con l’utilizzo della risorsa legnosa da parte dell’appaltatore per l’importo corri-spondente; a tale fine, in sede di ordinazione dei lavori, è effettuata la stima del materiale le-gnoso da asportare.

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La valutazione in ordine alla compatibilità idraulica degli interventi, prevista in generale dagli artt.

97, 98 e 99 del R.D. n. 523/1904 nei casi in cui spetta all’Autorità idraulica per le aree di propria competenza, è insita nell’ordine dei lavori disposto dalla stessa Autorità.

Per tutte le fasi di affidamento e realizzazione dei lavori valgono le precisazioni in ordine ai rap-porti con ARPAE descritte nel punto 1.

Casi diversi

Non devono essere confuse con le fattispecie riconducibili agli istituti della L.R. n. 7/2014 descritti nei punti precedenti le situazioni di seguito riportate.

Interventi di taglio della vegetazione ripariale nell’interesse di soggetti privati

Nel caso in cui un soggetto privato intenda intervenire per la difesa dei propri beni in un’area dema-niale non soggetta a concessione, deve rivolgersi all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Prote-zione Civile, competente ai sensi dell’art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015, per la valutaProte-zione in merito all’effettiva pericolosità della vegetazione nei confronti di terzi e alle eventuali interazioni con i corsi d’acqua.

Qualora necessario, la medesima Agenzia, unitamente all’autorizzazione a intervenire, rilascia l’au-torizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 o la acquisisce da AIPO per i relativi ambiti territoriali di com-petenza.

Il taglio della vegetazione oggetto di richiesta resta totalmente a carico del proponente, sia a livello economico che di responsabilità verso terzi.

Asportazione di materiale legnoso fluitato

Di norma, l’Autorità idraulica competente, in base alle risultanze delle relative attività di vigilanza idraulica, pubblica appositi avvisi con i quali rende nota l’esistenza di tale materiale legnoso e la possibilità per chiunque di prelevarlo dall’alveo e dalle aree golenali demaniali, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo deve riguardare legna fluitata già sradicata (è escluso il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o aduggiate, ma ancora radicate) per un quantitativo non superiore a 250 quintali annui, e deve essere finalizzato all’autoconsumo senza fini di lucro;

b) l’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi già presenti senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con i mezzi a motore.

In tali casi, a seguito dell’avviso di cui sopra o anche in assenza, è sufficiente che l’interessato comu-nichi all’Autorità idraulica competente e per conoscenza ad ARPAE la volontà di effettuare il prelievo indicando l’area e il periodo, attraverso uno schema di segnalazione messo a disposizione dalle due Autorità idrauliche, secondo una modulistica uniforme, attraverso i propri siti web o il sistema in-formatizzato per la gestione delle autorizzazioni/comunicazioni derivanti dal Regolamento forestale regionale.

La modulistica contiene tutte le prescrizioni, comprese quelle previste dalle presenti Linee Guida, che l’interessato dichiara di rispettare e sottoscrive al momento della comunicazione.

Nel caso in cui si intenda prelevare quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a), o accedere all’area con mezzi diversi da quelli indicati alla lettera b) o eseguire opere o viabilità per consentire l’accesso dei mezzi al corso d’acqua, occorre invece il rilascio dell’autorizzazione idraulica.

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L’Autorità idraulica informa ARPAE circa le autorizzazioni rilasciate.

Nel caso in cui l’attività ricada in un sito della Rete Natura 2000 non è necessaria la valutazione di incidenza se sono rispettati i limiti di cui alla DGR n. 79/2018 (Allegato D), mentre sono fatte salve le eventuali norme contenute nelle Misure generali e specifiche di conservazione e nei Piani di gestione dei siti Natura 2000; nel caso si intenda prelevare il legname fluitato al di fuori delle condizioni indicate nella suddetta DGR n. 79/2018 è necessario effettuare la valutazione di incidenza.

Nel caso in cui l’attività ricada in un’area protetta, si applicano le eventuali ed ulteriori regolamentazioni e procedure vigenti.

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4.5 Gestione degli interventi nel periodo transitorio

Nelle more dell'approvazione dei Programmi di cui all'art. 73 della L.R. n. 7/2014, gli interventi di manutenzione e gestione della vegetazione ripariale devono essere realizzati, comunque, nel rispetto di quanto segue:

- applicazione degli istituti previsti dall'art. 74 della medesima legge, descritti nei punti 1), 2), 3), 4) del presente paragrafo;

- considerazione dei temi idraulici, ambientali, paesaggistici e sociali trattati nelle presenti Linee guida regionali;

- applicazione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di valutazione tecnico-economica di cui al comma 3 dello stesso articolo, che saranno definiti con specifico atto del Direttore Generale competente in materia di Territorio e Ambiente della Regione come previsto dall’art. 73, comma 3, della L.R. n. 7/2014;

- in caso di rilascio di una concessione specifica come descritto nel punto 3 del paragrafo 4.3, applicazione per un’estensione massima non superiore a 10 km di asta fluviale e per la durata massima di 1 anno;

- monitoraggio secondo quando previsto dal capitolo 5.

In assenza del Programma di cui all’art. 73, l’avvio del processo di intervento in un determinato ambito territoriale può derivare da:

a) la segnalazione di priorità da parte dell’Autorità idraulica, a cui dare corso di norma attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione dei singoli interventi ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici di lavori e servizi;

b) la proposta progettuale di un altro soggetto finalizzata al rilascio di una concessione per la gestione della vegetazione ripariale in una determinata area, contenente almeno:

− relazione tecnica con indicazione delle modalità di intervento;

− cartografia dell’area di intervento;

− stima del materiale legnoso presente e da asportare.

A seguito dell’iniziativa di cui alla lettera b), ARPAE convoca una conferenza di servizi per:

- verificare l’effettiva esigenza di intervento per motivi di sicurezza idraulica;

- verificare i pareri e gli atti di assenso necessari in relazione a tutti gli interessi coinvolti;

- definire i parametri e i criteri per la valutazione dei progetti per l’area di interesse, da recepire nell’avviso da pubblicarsi per il rilascio della concessione aventi ad oggetto la gestione dei boschi e della vegetazione ripariali nelle aree evidenziate;

- indicare le prescrizioni da osservare nella realizzazione degli interventi, da recepire nell’avviso da pubblicarsi per il rilascio della concessione.

Alla conferenza di servizi partecipano tutti gli enti competenti per l’espressione delle valutazioni e la definizione di parametri e delle prescrizioni sopra descritte, con le modalità previste dall’art. 14-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 127/2016, anche in forma semplificata e con modalità asincrona.

Nel verbale dei lavori della Conferenza di servizi sono riportati gli esiti delle valutazioni di cui sopra.

In esito a tale fase, qualora si decida di procedere per il rilascio della concessione per la gestione della vegetazione ripariale, ARPAE provvede a:

- pubblicare gli avvisi, che dovranno recepire i parametri e i criteri di valutazione, nonché le pre-scrizioni da osservare nella realizzazione degli interventi definiti in sede di conferenza dei servizi;

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- selezionare il progetto migliore con le modalità indicate nel punto 3 del paragrafo 4.4 delle pre-senti Linee Guida (individuazione dei criteri di scelta, valutazione dei progetti tramite commis-sione), dopodiché si procede in modo ordinario (rilascio di concessione da parte di Arpae previa acquisizione dei pareri e delle attestazioni necessarie, controllo dei lavori e raccordo con l’Auto-rità Idraulica).

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5. MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA

VEGETAZIONE RIPARIALE

5. MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA

VEGETAZIONE RIPARIALE

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