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Capo I Lavoro agile

AREA DEL PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Appartengono a quest’Area i lavoratori strutturalmente già inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che siano già in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai profili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e che svolgano funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di elevata/strategica complessità.

Profili del personale di elevata qualificazione

La denominazione dei profili della presente area è quella dei profili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari con l’aggiunta del suffisso “di elevata qualificazione”

Requisiti per l’accesso all’area: laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

TABELLE

Tabella A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Tabella B - Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive

Tabella C - Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Tabella D - Stipendi tabellari delle nuove Aree

Tabella E - Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali attribuibili

Tabella D

Stipendi tabellari delle nuove Aree

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Area Nuovo stipendio tabellare(1)

Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI 23.298,93

Area degli ASSISTENTI 21.437,79

Area degli OPERATORI 20.105,34

Area del PERSONALE DI SUPPORTO 19.039,05

(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

Tabella E

Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 13 mensilità

Area

Valore annuo lordo differenziale

stipendiale

Numero massimo di differenziali

attribuibili Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI 1.200,00 7

Area degli ASSISTENTI 1.000,00 6

Area degli OPERATORI 800,00 6

Area del PERSONALE DI SUPPORTO 700,00 6

Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali attribuibili

Tabella F - Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione professionale

Tabella G – Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, destinate alla indennità di pronto soccorso

Tabella G

Riparto risorse di cui all'art. 1, c. 293 della L. 234/2021

Valori annui in Euro al netto degli oneri riflessi

REGIONI/PROVINCE AUTONOME

RIPARTO RISORSE L. 234/2021, ART. 1 C. 293

(al netto oneri riflessi)

ABRUZZO 878.393

BASILICATA 432.284

CALABRIA 1.153.596

CAMPANIA 2.914.005

EMILIA ROMAGNA 4.433.418

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.368.978

LAZIO 3.216.524

LIGURIA 1.583.349

LOMBARDIA 7.285.632

MARCHE 1.278.078

MOLISE 210.128

PIEMONTE 3.955.266

PUGLIA 2.543.240

SARDEGNA 1.272.556

SICILIA 2.812.318

TOSCANA 3.813.526

UMBRIA 789.256

VALLE D'AOSTA 160.143

VENETO 4.349.914

Tabella H - Indennità di specificità infermieristica

Tabella I - Indennità tutela del malato e promozione della salute

Tabella H

Indennità di specificità infermieristica

Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area Dal 1.1.2021

Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1) 72,79

Area degli ASSISTENTI (2) 66,97

Area degli OPERATORI (3) 62,81

(1)

(2)

(3)

L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere, Infermiere pediatrico, Infermiere senior, Infermiere pediatrico senior.

L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, Puericultrice senior.

L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico, Infermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrice.

Tabella I

Indennità tutela del malato e promozione della salute

Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area Dal 1.1.2021

Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1) 41,10

Area degli ASSISTENTI (2) 37,81

Area degli OPERATORI (3) 35,46

(1)

(2) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Massaggiatore o massofisioterapista senior.

(3) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Operatore socio sanitario, Massaggiatore o massofisioterapista.

L'indennità è corrisposta ai seguenti profili:

- Ruolo sanitario (compresi i profili senior): Ostetrica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico, Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Massaggiatore non vedente, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Educatore professionale, Podologo, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.

- Ruolo socio-sanitario: Assistente sociale, Assistente sociale senior.

Tabella J - Indennità professionale specifica

Tabella K - Indennità di qualificazione professionale

Tabella J

Indennità professionale specifica

Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 12 mensilità

Area Profilo Valore annuo (1)

Tecnico sanitario di radiologia medica 1.239,50

Tecnico sanitario di radiologia medica 1.239,50

Infermiere senior - Infermiere pediatrico senior - ex Operatore professionale dirigente -

Assistente sanitario - Ostetrica 433,82

Infermiere - Infermiere pediatrico - Assistente sanitario - Ostetrica 433,82 Infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso senior 764,36

Puericultrice senior 640,41

Massofisioterapista - Massaggiatore senior 516,46

Operatore tecnico coordinatore 483,40

Infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 764,36

Puericultrice 640,41

Massofisioterapista - Massaggiatore 516,46

Coadiutore amministrativo, Operatore tecnico addetto all'assistenza 402,83 Ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) 681,72

(1)

(2) Per i profili dell'Area del personale di elevata qualificazione i valori annui sono i medesimi del corrispondente profilo dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Assistenti Professionisti della salute e funzionari (2)

Operatori

Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

Personale di supporto

Tabella K

Indennità qualificazione professionale

Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area Valore mensile (1)

Area degli ASSISTENTI 71,53

Area degli OPERATORI 9,55

Area del PERSONALE DI SUPPORTO 9,55

(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

DICHIARAZIONI

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento all’art. 60 (Congedi dei genitori) le parti prendono atto che l’art. 1 della legge n. 92/2012 non consente l’automatica estensione della previsione relativa al congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) e s.m.i. della medesima legge. In merito, alla luce dell’importanza dell’istituto, finalizzato a riconoscere una più ampia tutela della genitorialità, le parti auspicano che vengano posti in essere i necessari interventi normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente vigente per il settore privato a quella del settore pubblico.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 6 (Obiettivi e strumenti) le parti auspicano che l’Osservatorio a composizione paritetica composto dall’A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valutano positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, con riferimento all’Art. 103, comma 6, lett. d) (Fondo premialità e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti, con riferimento all’Art 103, comma 6, lett. a) (Fondo premialità e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione regione Friuli Venezia Giulia n. 40/2018 che chiarisce che le risorse aggiuntive regionali sono da considerarsi non soggette ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs.

n. 75/2017.

Dichiarazione congiunta n. 5

Con riferimento all’art. 63 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale) le parti precisano che nel caso di mobilità le ferie maturate dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda o Ente.

Dichiarazione congiunta n. 6

Qualora specifiche disposizioni normative istituiscano un nuovo profilo relativo all’evoluzione della figura di Operatore Socio Sanitario nel ruolo sociosanitario le parti, con riferimento al TITOLO III – CAPO I, si incontreranno al fine di individuare la relativa collocazione nel sistema di classificazione del personale.

Dichiarazione congiunta n. 7

Con successiva sessione negoziale sarà definito il trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria; si procederà inoltre alla verifica di ulteriori profili professionali da collocare nell’ambito delle aree, quali a titolo esemplificativo, il profilo di mediatore culturale, quello di educatore professionale e di operatore tecnico specializzato senior, operatore tecnico di centrale.