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Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

Livello di Assistenza Macro-livelli

Livelli di Assistenza

micro-livelli Prestazioni % costi a carico

domicilio (ADI e a) prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta;

Assistenza domiciliare

integrata L. n. 833 del 1978

art. 25 P.O. Anziani

ADP) b) prestazioni a domicilio di

medicina specialistica;

c) prestazioni

infermieristiche a domicilio;

d) prestazioni riabilitative a domicilio;

e) Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco];

50%

f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa;

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la diagnostica alle donne, ai minori alla coppia e alle famiglie (ivi comprese le famiglie adottive ed affidatarie).

1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni

3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni. materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali

Prestazioni riabilitative e

socioriabilitative a minori ed L. n. 66 del 1966

adolescenti L. n. 269 del 1998

D.M. 24 aprile 2000

«P.O. Materno Infantile»

Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con problemi

Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e

socio-sanitaria a a) trattamenti specialistici e

prestazioni terapeutico- Tutela delle persone

dipendenti da alcool e da D.P.R. n. 309 del 1990

favore di tossicodipendenti

e/o delle famiglie riabilitative ivi compreso quelle erogate durante il periodo della

disassuefazione;

droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale e

reinserimento per tutta la fase di dipendenza.

21.1.1999

Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali

a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e

socio-riabilitative presso il domicilio;

1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni

b) assistenza protesica. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di

L. n. 104 del 1992 riabilitazione, in regime

domiciliare L. n. 162 del 1998

Leggi regionali*

Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali

a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime

socio-sanitaria a a) Prestazioni e trattamenti

in regime ambulatoriale e L. n. 135 del 1990

persone con infezione da

HIV (7) domiciliare D.P.R. 8 marzo 2000

«P.O. AIDS» favore delle persone con problemi psichiatrici e/o

Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e

1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti

L. n. 833 del 1978, art. 26 Provv. 7 maggio 1978:

riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali

30% da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semi-resoidenziale.

linee guida del Min.

Sanità per le attività di riabilitazione

2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semi-residenziale, compresi gli interventi

- rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata

Di sollievo alla famiglia L. n. 104 del 1992;

L. n. 162 del 1998 Leggi regionali

specializzazione;

d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

Attività sanitaria e soci-osanitaria a favore di tossicodipendenti

a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime semi-residenziale;

Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime

reinserimento per tutta la fase di dipendenza. funzionale delle abilità per non

50% Cura e recupero funzionale di soggetti non

autosufficienti non curabili

Linee guida Min.

Sanità 31.3.1994

programmi riabilitativi a

favore autosufficienti in regime

semi-residenziale, ivi compresi

a domicilio, tramite servizi a

ciclo diurno, compresi L. n. 67 del 1988 di anziani interventi di sollievo [cfr. %

colonna a fianco] interventi e servizi di

sollievo L. n. 451 del 1998

D.Lgs. n. 229 del

socio-sanitaria a a) Prestazioni diagnostiche,

terapeutiche, riabilitative e L. n. 135 del 1990

favore di persone con

infezione da HIV (8) socio-riabilitative in regime

semiresidenziale D.P.R. 8 marzo 2000

«P.O. aids» favore delle persone con problemi psichiatrici e/o

1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco]

60% 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo.

Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici,

a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsività minimale;

1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e

L. n. 833 del 1978, art. 26 Provv. 7 maggio 1978 «Linee guida del Min.

psichici e sensoriali b) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse

tramite prestazioni

residenziali. Sanità per le attività di riabilitazione»

neuropsichiatrico; 2. Tutela del disabile L. n. 104 del

c) prestazioni terapeutiche e

colonna a fianco]; 30% interventi di sollievo alla

famiglia D.P.C.M. 1°

dicembre 2000 - disabili privi di sostegno

familiare [cfr. % colonna a fianco];

60% D.M. 21 maggio

2001 d) rimborso delle spese di

cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata

specializzazione.

Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti

a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale per tutto il periodo della

disassuefazione;

Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime

reinserimento per tutta la fase di dipendenza.

reinserimento sociale

Attività sanitaria e

socio-sanitaria nell'àmbito di a) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva

Cura e recupero funzionale di soggetti non

ed estensiva; a domicilio, tramite servizi

residenziali a ciclo

L. n. 67 del 1988 di anziani b) prestazioni terapeutiche,

di recupero e mantenimento continuativo, compresi

interventi e servizi di L. n. 451 del 1998 funzionale delle abilità per

non autosufficienti in regime sollievo D.Lgs. n. 229 del

1999 residenziale, ivi compresi

interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco] socio-sanitaria a favore di persone con infezione da HIV (9)

a) Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale

30% Cura e trattamenti

farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali

L. n. 135 del 1990 D.P.R. 8 marzo 2000

«P.O. AIDS»

Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali

a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime e socio-riabilitative per le dipendenze e disturbi mentali

Nota: * Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che non individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale.

(7) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).

(8) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).

(9) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).

Allegato 2 Allegato 2A

Prestazioni totalmente escluse dai LEA:

a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;

b) circoncisione rituale maschile;

c) medicine non convenzionali (agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche-fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);

d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;

e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:

1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'àmbito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;

2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;

3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art.

9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (10);

f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff.

10 dicembre 2003, n. 286)

Allegato 2B

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:

a) assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

b) densitometria ossea, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi, limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2Bb (11).

c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f).

d) prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2Bd (12).

(11) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 5 marzo 2007.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 5 marzo 2007.

Allegato 2Bb (13)

FATTORI DI RISCHIO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DENSITOMETRIA OSSEA

L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno dei seguenti fattori di rischio maggiori:

1. Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile:

a) precedenti fratture da fragilità (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali;

b) riscontro radiologico di osteoporosi;

c) terapie croniche (attuate o previste):

• cortico-steroidi sistemici (per più di tre mesi a posologie >/= 5 mg/die di equivalente prednisonico);

• levotiroxina (a dosi soppressive);

• antiepilettici;

• anticoagulanti (eparina);

• immunosoppressori;

• antiretrovirali;

• sali di litio;

• agonisti del GnRH;

• chemioterapia in età pediatrica (1);

• radioterapia in età pediatrica (2); _________

(1) La chemioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a tre o più criteri minori.

(2) La Radioterapia è prevista quale criterio di accesso nell'età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori.

d) patologie a rischio di osteoporosi:

• malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi,

iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1);

• rachitismi/osteomalacia;

• sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate;

celiachia e sindromi da malassorbimento;

• malattie infiammatorie intestinali croniche severe;

• epatopatie croniche colestatiche;

• fibrosi cistica;

• insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica;

• emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, thalassemia, drepanocitosi, mastocitosi);

• artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche;

• patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico;

• trapianto d'organo;

• allettamento e immobilizzazioni prolungate (> tre mesi);

• paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.

2. Limitatamente a donne in menopausa:

a) anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni;

b) menopausa prima di 45 anni;

c) magrezza: indice di massa corporea < 19 kg/m2.

L'indagine densitometrica è, inoltre, indicata in presenza di:

3 o più fattori di rischio minori per le donne in menopausa:

1. età superiore a 65 anni;

2. anamnesi familiare per severa osteoporosi;

3. periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale;

4. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);

5. fumo > 20 sigarette/die;

6. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

3 o più fattori di rischio minori per gli uomini di età superiore a 60 anni:

1. anamnesi familiare per severa osteoporosi;

2. magrezza (indice di massa corporea a 19 Kg/m2;

3. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);

4. fumo >20 sigarette/die;

5. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

_________

(13) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) dell'allegato 2B, come sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 5 marzo 2007.

Allegato 2Bd (14)

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA CHIRURGIA REFRATTIVA

Le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a:

1) anisometropia sup. a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale;

2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;

3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;

4) PTK per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;

5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.

La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, costituita ai sensi dell'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, «per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute», ha approvato nel corso dell'anno 2005 numerosi documenti contenenti proposte di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli essenziali di assistenza. Il presente provvedimento recepisce le suddette proposte riguardanti, in particolare:

la precisazione che l'assistenza residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani deve essere commisurata al loro livello di non autosufficienza (art.

2, art. 3);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea dell'attività di ricerca presso Registri e Banche italiani ed esteri delle cellule staminali emopoietiche, midollari o cordonali, per finalità di trapianto (art. 2);

la definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni incluse nell'allegato 2B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (densitometria ossea e chirurgia refrattiva); tale intervento, oltre a garantire l'appropriatezza prescrittiva delle due prestazioni, rende uniformi sull'intero territorio nazionale le modalità di erogazione delle stesse, eliminando le disomogeneità presenti, fino ad oggi, nelle discipline adottate dalle diverse regioni (art. 4);

il recepimento delle modifiche all'elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, (allegato 2C), introdotte dalle nuove versioni della Classificazioni ICD-9-CM e del sistema DRG, in uso nel Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 2006 (art. 5);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea di alcune prestazioni di assistenza protesica relative alla manutenzione, riparazione o sostituzione della componente esterna delle protesi cocleari impiantate a soggetti affetti da sordità profonda, peraltro già garantite dalla maggior parte delle regioni;

l'erogazione è disciplinata nell'ambito dell'assistenza protesica di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Sotto il profilo economico-finanziario, lo schema che si propone non comporta un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, atteso che le eventuali maggiori spese correlate alle disposizioni di cui all'art. 6 sono ampiamente compensate dalle minori spese conseguenti alla riduzione della platea dei beneficiari delle prestazioni di cui all'allegato 2B ottenuta con la definizione di condizioni di accesso più restrittive delle attuali.

(14) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) dell'allegato 2B, come sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 5 marzo 2007.

Allegato 2C

Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:

Possono essere definiti «inappropriati» i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.

Si riporta di seguito un elenco di DRG «ad alto rischio di inappropriatezza» se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.

Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria

006 Decompressione tunnel carpale 019 Malattie dei nervi cranici e periferici 025 Convulsioni e cefalea

039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 040 Interventi extraoculari eccetto orbita età >17 041 Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17

042 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea) 055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze) 119 Legatura e stripping di vene

131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze) 133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)

134 Ipertensione (eccetto urgenze) 142 Sincope e collasso (eccetto urgenze) 158 Interventi su ano e stoma

160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.) 162 Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)

163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.)

183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze) 187 Estrazione e riparazione dentaria

208 Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)

222 [Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)] (15) 232 Artroscopia

243 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)

262 Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21) 267 Interventi perianali e pilonidali

270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC 276 Patologie non maligne della mammella

281 Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze) 282 Traumi pelle, sottocute e mammella età 0 -17 (eccetto urgenze) 283 Malattie minori della pelle con CC

284 Malattie minori della pelle no CC 294 Diabete età >35 (eccetto urgenze) 301 Malattie endocrine no CC

324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)

326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze) 364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno

395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze) 426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)

427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze) 429 Disturbi organici e ritardo mentale

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze) 503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione (16)

(15) La presente voce è stata sostituita dalla voce 503 ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.C.M. 5 marzo 2007

(16) La presente voce ha sostituito la voce 222 ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.C.M. 5 marzo 2007.

Allegato 3

Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre

comunità isolate.

a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere

Nell'affrontare il tema della rimodulazione dell'area prestazionale garantita dall'assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale nell'attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità.

Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell'ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo àmbito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:

- va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;

- va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presìdi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;

- va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del «governo clinico»;

- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;

- va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all'incremento non solo dell'efficienza ma anche della qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di «Indicatori di livello ospedaliero». (Allegato n. 3.1).

b) prestazioni di assistenza specialistica

La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs.

n. 502 del 2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni.

Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per

l'incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali. In particolare:

- va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;

- vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,

- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;

- va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza.

c) l'assistenza farmaceutica

L'impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell'8 agosto 2001 e successivamente recepite dall'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da

L'impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell'8 agosto 2001 e successivamente recepite dall'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da

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