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AREA DEI PROFESSIONISTI

Art. 82 Destinatari

1. Le clausole del presente titolo si applicano ai professionisti degli enti pubblici non economici collocati nell’area dei professionisti, già ricompresi nell’Area dirigenziale VI.

Art. 82-bis

Struttura della retribuzione dell’area dei professionisti

1. La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente capo si articola nelle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) indennità per incarichi di coordinamento, ove spettante; 4) retribuzione di risultato, ove spettante;

5) altri emolumenti accessori previsti dal contratto collettivo nazionale;

6) trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge, tra cui i compensi

disciplinati dall'art. 9, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014.

Art. 83

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’Area dei professionisti, come stabiliti dall’art. 8 e dalla tabella 2 allegata al CCNL dell’Area VI sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008–2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.

86 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.

3. A decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata tabella 3.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.

Art. 84

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 83 hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 83 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita e di anzianità, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 98, comma 3 e 99, comma 3 del CCNL del 1°/8/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Art. 85

Fondo dell’Area dei professionisti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell’Area dei professionisti di cui all’art. 10 del CCNL Area VI sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008–2009, è incrementato del 1,88%, calcolato sul monte salari anno 2015 relativo alla medesima Area dei professionisti.

87 2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNL del 21/7/2010, corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo lordo pari a € 130.

3. E’ confermata la disciplina del Fondo dell’Area dei professionisti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Resta fermo quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

Art. 86

Livelli differenziati di professionalità

1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante l’utilizzo di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 85, comma 6, lett. a) e b) del CCNL dell’Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1°/8/2006.

Art. 86-bis

Incarichi di coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 del CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 16/2/1999 ed dall’art. 33 del CCNL Area VI quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 21/7/2010, gli enti, previo confronto ai sensi dell’art. 80, prevedono, ai soli fini del conferimento degli incarichi di coordinamento non generale, anche l’applicazione, di norma, del principio della rotazione degli stessi. Per la medesima tipologia di incarico, prevedono, a titolo sperimentale, tra i criteri di conferimento, la valutazione delle capacità di coordinamento del gruppo dei professionisti, basata eventualmente sulla rilevazione dei giudizi espressi da questi ultimi, ove attivata.

88 Art. 87

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL applicabili a tale personale.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono confermati, ai sensi del comma 1: a) l’art. 4 del CCNL Enti pubblici non economici integrativo del personale area

professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003;

b) l’art. 6 del CCNL Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003;

c) l’art. 101, comma 3 del CCNL Area VI, sottoscritto il 1°/8/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

d) art. 13 del CCNL Area VI, sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008– 2009;

e) art. 35 del CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 16/2/1999 ed art. 33 del CCNL Area VI quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 21/7/2010, tenuto conto di quanto precisato al comma 3 di tale ultimo articolo.

CAPO II

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