1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni e per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale a beneficio della collettività amministrata che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'Amministrazione Statale o altri Soggetti pubblici, o con Organismi o forme associative di cittadini cointeressati, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i Soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla Legge.
4. L’accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
A) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
B) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
ART. 48 - ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla Legge.
1. E’ consentita l’adesione ad un’unica forma associativa prevista dalla Legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali, esercizio associato di funzioni e servizi, fatte salve le disposizioni di Legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
TITOLO II - RESPONSABILITÀ’
ART. 49 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ’
1. Per gli Amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni e per i Servizi si osservano le disposizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.
3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori Comunali e delle Istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.
TITOLO III- FINANZA E CONTABILITÀ’ . CONTROLLO INTERNO ECONOMICO – FINANZIARIO. CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 50 - PRINCIPI E CRITERI. ATTIVITÀ’ FINANZIARIA ED IMPOSITIVA. ORDINAMENTO CONTABILE. PROGRAMMAZIONE DI
BILANCIO
1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica. L’orientamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità. L’autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie ed attribuite. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.
2. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo i termini e le modalità indicati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Le Aziende Speciali e le Istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio Comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
4. Prima della approvazione del bilancio di previsione del Comune, possono essere attivate forme di consultazione con le Organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.
5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune. Il rendiconto del Comune (conto consuntivo), con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Legge e dal regolamento di contabilità.
ART. 51 - GESTIONE DI BILANCIO. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla Legge.2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I Responsabili dei Servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di
governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei Responsabili dei Servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al Regolamento di contabilità.