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ART. 124 - AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI

SETTORE I – TUTELA LEGALE

ART. 124 - AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di tutela legale vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato – Contraente per fatti inerenti ai seguenti ambiti:

• gestione dell’ufficio o studio professionale;

• proprietà/locazione dell’immobile adibito ad ufficio o studio professionale;

• web limitatamente alla gestione dell’ufficio o studio professionale;

• cyber limitatamente alla gestione dell’ufficio o studio professionale;

• privacy limitatamente alla gestione dell’ufficio o studio professionale,

Con esclusione dell’esercizio dell’attività esercitata dall’Assicurato – Contraente.

Gli oneri previsti all’art. 122 Oggetto dell’Assicurazione valgono anche per:

Le società di persone:

- i soci;

- i soci lavoratori;

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

- i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività.

Le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore;

- i soci;

- i soci lavoratori;

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare;

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

- i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività.

I liberi professionisti e gli studi associati:

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

- i familiari del professionista che collaborano nell’attività.

Le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore;

- i soci liberi professionisti;

- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

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- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall’art. 122 Oggetto dell’Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. danni extracontrattuali subiti a cose

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dall’immobile adibito ad ufficio o studio professionale e al loro contenuto per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. danni extracontrattuali subiti via web o social e media network

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell’ufficio o studio professionale.

La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del terzo.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

3. fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori relative a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall’Assicurato-Contraente in relazione alla gestione dell’ufficio o studio professionale.

Sono coperte anche:

• le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico) relativi alla gestione dell’ufficio o studio professionale;

• le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative alla gestione dell’ufficio o studio professionale con:a. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente

b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente c. il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente

d. il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 200,00.

4. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente.

5. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all’immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

In materia di usucapione, l’avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l’esistenza del contratto.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente.

6. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

A parziale deroga dell’art. 125 Esclusioni lettera b), sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dell’immobile adibito ad ufficio o studio professionale e del suo contenuto.

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Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell’ufficio o studio professionale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

7. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dell’immobile adibito ad ufficio o studio professionale e del suo contenuto.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell’ufficio o studio professionale.

La garanzia opera quando:

• l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;

• il reato è derubricato da doloso a colposo;

• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nel limite del massimale previsto in polizza (mod.

250272), quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo la Società richiede all’assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

La prestazione opera in deroga dell’art. 125 Esclusioni lettere b), c).

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

8. vertenze contrattuali relative all’immobile

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all’immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 500,00.

9. vertenze contrattuali per lavori di manutenzione

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell’ufficio, commissionati dall’Assicurato-Contraente in relazione all’immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 250,00.

10. vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative a:

• danni diretti da incendio dell’immobile adibito ad ufficio o studio professionale;

• danni diretti da incendio o furto del contenuto dell’immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente.

11. Ambito privacy

Sono coperte le spese sostenute:

• in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250,00;

• per i reclami all’autorità competente;

• in procedimenti penali per delitti dolosi; la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato, di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

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• per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati a terzi, dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del contraente.

12. Uso fraudolento di carte di credito

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all’uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell’Assicurato-Contraente sia tramite il web sia tramite altre modalità.

Le carte di credito sono solo quelle intestate all’attività e utilizzate nella gestione dell’ufficio o dello studio, non quelle personali degli assicurati.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall’Assicurato-Contraente.