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ART. 28 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.

Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.

L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.

L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture 12 di 21

trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.

Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.

Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 29 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo .

Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo.

Per le prestazioni offerte dalla presente garanzia si rimanda a quanto indicato all’art. 31 (Garanzie prestate).

A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’assicurato.

Somme assicurabili

Alla stipula della polizza, il contraente/assicurato può scegliere le garanzie operanti in base alle seguenti combinazioni di somme assicurabili:

combinazione A): morte - inv. perm.: Euro 25.000,00.

rimborso spese da ricovero: Euro 1.500,00.

combinazione B): morte: - inv. perm.: Euro 40.000,00.

rimborso spese da ricovero: Euro 2.500,00.

combinazione C): morte - inv. perm.: Euro 50.000,00.

rimborso spese da ricovero: Euro 5.000,00.

ART. 30 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:

durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;

se l’assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;

durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;

in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive;

come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);

in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.

L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.

ART. 31 – GARANZIE PRESTATE

Invalidità permanente

Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche.

Il tutto fermo restando che sarà operante una franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale.

Tuttavia, qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia.

L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.

Morte

Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.

L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

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Rimborso spese di cura da ricovero

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento.

Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate.

Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente.

Controversie - Arbitrato irrituale

Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE ART. 32 – GARANZIA TUTELA LEGALE

L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 36 e 38.

L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:

• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;

• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice;

• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;

• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);

• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;

• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;

• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;

• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

ART. 33 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE Sono esclusi dalla garanzia:

il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

gli oneri fiscali;

le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;

le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;

le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;

le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;

le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrati rituali e/o irrituali dell’art. 32 (rubricato “Garanzia Tutela Legale”);

spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);

tasse di registro.

ART. 34 – INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

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Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

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