1 Viene definito campo fotovoltaico un impianto fotovoltaico posizionato al suolo tramite apposite strutture comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensa-bili alla costruzione ed al suo funzionamento.
2. La costruzione di detti impianti è possibile esclusivamente sulle aree agricole indi-viduate nelle tavole di P.R.G. come “zone idonee per l’installazione di impianti fo-tovoltaici” e nelle aree a destinazione produttiva (P1 e P2) del P.R.G..
3. Non rientrano nella disciplina del presente articolo gli impianti volti alla produzione di energia elettrica finalizzata direttamente all’autoconsumo di potenza non superio-re a 20 kw psuperio-revio ottenimento di pasuperio-reri o autorizzazioni quando richiesto dalla legi-slazione vigente;
4. La costruzione degli impianti in questione nelle zone idonee è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- gli impianti devono perseguire il minor impatto sul territorio ed una maggiore sostenibilità dell’impianto e delle opere connesse, ricorrendo alle migliori tecno-logie disponibili, al fine di migliorare/armonizzare il più possibile gli impianti nel contesto;
- le strutture di sostegno non devono essere realizzate con fondazioni in cemento armato, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la rimo-zione e lo smaltimento finale;
- tra le varie “file” dei pannelli, dovrà essere mantenuta una distanza idonea per la manutenzione dell’impianto stesso e del suolo;
- ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione/compensazione ambienta-le, necessarie ad attutire le interferenze visive, con la messa a dimora di idonee
“fasce - schermature” arboree ed arbustive autoctone di “pronto effetto” ad ele-vata varietà, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche, della visi-bilità dalle strade e da ogni altro spazio pubblico;
- distanza dai confini: 5,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento del-la minor inclinazione rispetto aldel-la verticale; sono ammessi posizionamenti a di-stanze inferiori a quelle stabilite dal presente punto, a condizione che intervenga vincolo legale tra confinanti;
- distanza dai fabbricati: da fabbricati altrui 50 m., salvo riduzione fino ad un mi-nimo di 10,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della minor in-clinazione rispetto alla verticale, sono ammessi posizionamenti a distanze infe-riori a quelle stabilite dal presente punto per fabbricati in proprietà del richieden-te, rispettando comunque 5,0 m.;
- osservanza delle fasce di rispetto presenti (stradale, ferroviaria, cimiteriale, ac-quedotto, depuratore, discarica, acque demaniali, ecc.), individuate dalle specifi-che normative, fatte salve le eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti;
- rapporto di copertura: massimo 1/3;
- altezza massima di edificazione: 3,5 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della maggior inclinazione rispetto alla verticale;
- gli impianti non devono alterare la pendenza dei terreni e l’assetto dei luoghi;
- in ogni caso, sui suoli non alterati o non urbanizzati, non potranno realizzarsi pa-vimentazioni di alcun tipo, il terreno dovrà mantenere la sua attuale permeabilità, nel caso debbano essere realizzati nuovi tratti viari all’interno o all’esterno del
“campo fotovoltaico”, questi dovranno essere realizzati con piste in terra, la ma-nutenzione del suolo (rimozione piante infestanti e taglio del manto erboso) do-vrà essere eseguita meccanicamente e non chimicamente, per la pulizia dei pan-nelli non potranno utilizzarsi sostanze chimiche;
- le recinzioni devono essere sollevate dal suolo per consentire il passaggio della fauna, le stesse non devono avere strutture di sostegno con fondazioni in cemen-to armacemen-to, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la ri-mozione e lo smaltimento finale;
- sui suoli non alterati o non urbanizzati, il soggetto proponente in sede di presen-tazione dell’idoneo titolo abilitativo è tenuto alla presenpresen-tazione di una “dichiara-zione di impegno” da registrarsi e trascriversi nei Pubblici Registri Immobiliari, per lo smantellamento e la dismissione dell’impianto e delle relative strutture al termine dell’esercizio. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, dovrà es-sere presentata in sede del titolo abilitativo, idonea polizza fidejussoria, da ag-giornarsi con cadenza quinquennale.
Gli impianti in questione sono soggetti ai titoli abilitativi, ai pareri, alle verifiche ed ai procedimenti previsti dalle vigenti normative di settore.
ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI COMMER-CIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 12.11.1999 N. 28 E S.I. E D.C.R. 59-10831 DEL 24.03.06
1 L’esercizio delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa è consentito sul terri-torio comunale nel rispetto del decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s.m., della D.C.R. nr. 59-10831 del 24/03/2006, di seguito denominata “Indirizzi regiona-li”, nonché in base alle presenti norme di attuazione ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
2 L’unica zona di insediamento commerciale riconosciuta dai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” e recepita nel P.R.G. è:
A.1. addensamento storico rilevante (centro storico del capoluogo e parte piazza Martiri e corso Marconi).
3 L’addensamento A.1. riconosciuto è individuato con una perimetrazione riportata sull’apposita cartografia di PRG. – tav. 5 in scala 1:5000.
4 L’eventuale riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane non addensate - L1 è effettuato in sede di istruttoria di domande di autorizzazione,come specificato dall’art. 14, c. 3 degli “Indirizzi regionali”.
5 L’ammissibilità delle varie tipologie di esercizi commerciali al dettaglio, all’interno delle sopra richiamate zone di insediamento commerciale, è fissata dalla Tabella 1 -
“Compatibilità territoriale delle strutture distributive”, allegata all’art. 7 dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”.
Esternamente alle zone di insediamento commerciale sopra richiamate, l’attività commerciale al dettaglio è ammessa, negli esclusivi limiti dell’esercizio di vicinato, nelle zone ove il PRG prevede la specifica destinazione.
Si richiama in quanto applicabile l’art. 28, c. 6 degli “Indirizzi regionali”.
6 Per le attività commerciali al dettaglio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 10 degli “Indirizzi regionali” relativamente agli accorpamenti e dal c. 7 successivo rela-tivamente agli ampliamenti “fisiologici”, lo standard urbanistico delle aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. è destinato interamente al parcheggio.
Per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 mq la dotazione di parcheggi va determinata tenendo conto sia del comma 2 dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m.
ed i. che dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”, con l’avvertenza che, in base alle norme richiamate (comma 5 dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”), per le medie strutture ricadenti negli addensamenti A.1. non si applicano le formule per il calcolo
dei parcheggi riportate nell’art. 25 citato.
7 Le variazioni della superficie di vendita definite “fisiologiche” dall’art. 15, c. 9, de-gli “Indirizzi regionali” sono subordinate al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti per ciascuna zona di PRG, ma per tali variazioni non è richiesto il ri-calcolo e l’adeguamento al fabbisogno delle aree per servizi.
In caso di ampliamento di un esercizio commerciale in misura superiore a quella fi-siologica, ma comunque tale da non determinare un cambiamento di tipologia di struttura distributiva, il calcolo delle aree per servizi va riferito alla sola parte di am-pliamento. Diversamente la verifica delle aree per servizi deve essere riferita all’intera struttura distributiva.
8 Le aree per servizi devono essere cedute o asservite ad uso pubblico, fatta salva la possibilità di monetizzazione indicata nel comma 9 successivo.
9 La monetizzazione delle aree per servizi, con riferimento all’art. 26 degli “Indirizzi regionali”, è prevista, previa la verifica appresso riportata, secondo le seguenti mo-dalità:
a. nell’addensamento A.1. è consentita la monetizzazione per tutte le tipologie di esercizi ammissibili;
b. nelle zone di PRG diverse dalle zone “P”, ove è ammesso il commercio al detta-glio, è ammessa la monetizzazione per l’esercizio di vicinato.
Oltre a quanto previsto nei precedenti casi, non è ammessa la monetizzazione ed è conseguentemente fatto obbligo di cedere o asservire le aree per servizi.
La possibilità di monetizzazione delle aree per servizi è ammissibile nei casi sopra richiamati previa documentata dimostrazione della impossibilità o della inopportuni-tà di reperire i servizi stessi. Nel caso in cui sussista la possibiliinopportuni-tà e l’opportuniinopportuni-tà di reperire anche solo in parte le aree per servizi queste dovranno essere cedute o as-servite.
In caso di parziale dismissione, la monetizzazione è riferita alla restante parte neces-saria per l’intervento.
10 Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed am-bientali individuati ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. e secondo le finalità dell’art. 6, c. 3, lettera c. del D.Lgs. 114/98.
La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ri-cadano nell’addensamento A1 oppure rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse storico, sono assoggettati alle specifiche norme del P.R.G. e del Regolamento edilizio:
Gli interventi in questione sono assoggettati alla verifica della corretta integrazione
mazione dei fronti commerciali, all’organizzazione degli spazi espositivi sul fronte strada, all’utilizzo dei materiali di finitura, di insegne pubblicitarie e di impianti di illuminazione.
11 Si richiamano le norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. e gli artt. 23, 24, 25, 26, 27 degli “Indirizzi regionali”.
12 Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono prevalenti rispetto ad eventuali diverse disposizioni delle Norme di Attuazione quando ci si riferisce al commercio al dettaglio in sede fissa.