1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
CAPITOLO II
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ART. 53 – GENERALITA’
Il presente elenco prezzi costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati.
I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare.
L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute ed elencate qui di seguito.
I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di fornitura descritti.
Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori.
I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento.
L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai.
I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi unitari di cui al presente elenco: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di fornitura.
Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e concordati a priori.
Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.
ART. 54 - MATERIALI IN GENERE - LORO ACCETTAZIONE - MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE
I materiali in genere occorrenti per la manutenzione dovranno essere riconosciuti delle migliori qualità e rispondano a tutte le prescrizioni stabilite dalla norma di Legge vigente per l'accettazione dei materiali.
54.1 - PROVE DEI MATERIALI
In correlazione a quanto è prescritto, circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. 'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio dirigente, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
54.2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, o di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
54.3 - NOLEGGI
Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e completi degli accessori necessari per il loro impiego.
Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione di tutti i mezzi dati a noleggio per la loro conservazione in costante efficienza.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio, l'allontanamento, la mano d'opera, i lubrificanti, i combustibili, lo sfrido, l'energia elettrica e quanto altro occorre.
I noleggi, salvo precisazioni diverse nell'elenco prezzi, verranno corrisposte per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso per qualsiasi altra causa.
54.4 - TRASPORTI
I prezzi dei trasporti si intendono comprensivi di ogni spesa per il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo e le prestazioni del conducente.
I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza.
54.5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai documenti allegati al Capitolato (elenco prezzi e schemi grafici). La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni del presente Capitolato, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo quanto può essere precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi.
Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere.
Si intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le approvazioni di cui sopra.
Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di modesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, senza trame pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito.
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente stessa.
Tutte le lavorazioni rumorose e gli interventi che implichino una interferenza o commistione con le attività scolastiche in svolgimento e che quindi possano arrecare disturbo, dovranno essere svolte tassativamente ed inderogabilmente al di fuori dell’orario dell’attività didattica in svolgimento nella scuola o comunque concordate con il Dirigente Scolastico e la D.L. Il programma esecutivo dei lavori, che la ditta dovrà redigere e trasmettere, prima dell’inizio degli stessi, per l’approvazione alla D.L. nonché al Dirigente scolastico, dovrà contenere l’indicazione delle lavorazioni da svolgere fuori dall’orario dell’attività didattica.
Quanto sopra non comporta il riconoscimento di oneri aggiuntivi a favore dell’impresa, ma l’Impresa dovrà tenerne in debita considerazione per la formulazione della propria offerta di ribasso in sede di appalto.
ART. 55 - RIMOZIONI DI PRODOTTI IN VINIL-AMIANTO (PAVIMENTAZIONI)
Pur considerando il vinil-amianto un manufatto riconducibile alla categoria dei materiali contenenti amianto in matrice compatta, la rimozione dello stesso può comportare situazioni espositive fortemente differenziate tra loro, in relazione
alle quali risulta necessario adottare misure di prevenzione e protezione variabili che, in alcuni casi, possono arrivare ad essere le stesse previste per le attività di rimozione dell’amianto in matrice friabile. La variabilità delle situazioni espositive dipende prevalentemente da:
• presenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione;
• percentuale di amianto presente nel manufatto (pannello/piastrella);
• facilita di distacco della piastrella dalla colla e conseguente diversa modalità operativa di rimozione;
• estensione della superficie da bonificare.
Verrà computata a mq misurando geometricamente la superficie degli ambienti. Nel prezzo è compensato anche l'onere della rimozione degli eventuali zoccolini.
Le imprese che potranno effettuare le operazioni di bonifica dovranno essere comprese nell’albo delle imprese per le attività di bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 152/2006.
Tutte le operazioni di rimozione delle pavimentazioni in vinil-amianto dovranno essere oggetto del prescritto “Piano di Lavoro” conforme alla normativa della Regione Emilia-Romagna redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n.
81/2008, da considerarsi come P.O.S. redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1° lett. h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs. Durante le operazioni di rimozione dell’amianto si prescrive che non venga effettuata, nell’area di intervento, alcuna lavorazione che possa portare altri lavoratori al rischio di esposizione a fibre di amianto. E' QUINDI VIETATA LA PRESENZA DI PERSONALE NON SPECIFICATAMENTE ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO.
- IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti.
Il materiale verrà rimosso senza frantumarlo; eventuali pezzi o sfridi che si producono verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in doppi sacchi a tenuta.
Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 m3, protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente.
Sui singoli pacchi, oltre alla etichettatura prevista dal D.P.R. 215/88, verrà apposta anche l’etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, costituita da una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
- MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO. L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre.
55.1 - RIMOZIONI
Se viene riscontrata la presenza di amianto nella colla utilizzata come mezzo di fissaggio o nel massetto, vanno adottate le stesse misure di prevenzione e protezione che si impiegano per la rimozione d’amianto in matrice friabile; quindi, occorre predisporre adeguati confinamenti statici e dinamici dell’area di bonifica e prevedere la restituibilità dell’area.
Se la colla o il massetto non contengono amianto, per valutare le misure di prevenzione e protezione più adatte, vanno presi in considerazione ulteriori criteri quali la percentuale di amianto presente nelle piastrelle o nel massetto (bassa percentuale/alta percentuale), la modalità di rimozione dei materiali (manuale/meccanizzato) e l’estensione dei lavori (piccole superfici/grandi superfici).
Se si effettua la rimozione di manufatti in vinil-amianto contenenti una percentuale di amianto superiore al 2%, relativa a superfici maggiori di 50 mq, ricorrendo nell’eventualità a strumenti meccanici, le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le stesse previste per la rimozione di amianto in matrice friabile. In tutte le situazioni non rappresentate, e necessario valutare caso per caso quali misure di prevenzione e protezione tutelino adeguatamente i lavoratori, essendo inteso che, in casi dubbi, e bene optare per il livello di protezione più alto.
55.2 - MODALITA DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO
Per allontanare i rifiuti dall’area di lavoro è necessaria la presenza di due squadre di operatori, una operante all’interno e l’altra all’esterno del cantiere, e deve essere garantita l’assenza di contaminazione ambientale causata dai sacchi contenenti amianto.
Qualora si dovesse procedere ad uno stoccaggio provvisorio dei sacchi, i rifiuti vanno depositati all’interno di big bags o in cointainers in un’area dell’edificio chiusa ed inaccessibile agli estranei.
Lo smaltimento dei materiali dovrà avvenire secondo le direttive della legge 10.9.1992 n° 915 e successive integrazioni.
Ai fini degli adempimenti di legge, l’impresa di bonifica è considerata il produttore del rifiuto.
La ditta dovrà indicare il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:
a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio);
b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.
La ditta dovrà specificare il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.
La ditta dovrà approssimativamente indicare la quantità di materiale (in m3 o Kg) ed entro quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica.
La ditta dovrà documentare l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso, indicando il numero di parere rilasciato dall’organo di vigilanza.
55.3 - DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE
Durante i lavori di rimozione e necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto e all’insaccamento del materiale di risulta, al fine di evitare concentrazioni pericolose di fibre all’interno dell’ambiente.
Tutto il materiale a perdere deve essere imballato in sacchi di plastica, sigillabili e identificati con etichette di segnalazione, da considerarsi come rifiuto contenente amianto.
Terminate le operazioni di pulizia, prima dell’ispezione visiva da parte dell’Organo di Vigilanza prevista nell’ambito delle procedure per la restituibilità dell’area, si devono effettuare campionamenti all’interno della zona confinata.
La ditta, al termine della bonifica, dovrà effettuare un’accurata verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere, per accertare l’assenza di residui di materiale in amianto. Resta comunque inteso che duranti i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà effettuata dall’impresa esecutrice.
55.4 - RESTITUIBILITA’ A FINE BONIFICA
Al termine delle operazioni di rimozione dei materiali contenenti amianto (pavimenti e collante) l'impresa darà comunicazione alla D.L. ed all'ASL competente per l'esecuzione delle Verifiche degli ambienti con prelievo d'aria a volume noto su membrana e analisi della concentrazione con sistema SEM come da DM 6/9/1994 secondo le indicazioni della stessa ASL competente.
L’impresa ha inoltre l’obbligo, al termine dei lavori, di verificare l’assenza dei rischi dovuti all’esposizione all’amianto nel sito di rimozione e la completa rimozione dei materiali contententi amianto nei locali interessati dai lavori Pertanto la ditta, a fine bonifica, dovrà consegnare al Direttore Lavori una dichiarazione attestante quanto sopra.