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Art. 13 – Riunione di concorrenti

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni tempo-ranee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma l, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto sta-bilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55

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2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1

de-termina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione

nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli as-suntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli arti-coli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal manda-tario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo im-porto; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una asso-ciazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e)

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ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia par-tecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di par-tecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara

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5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.

10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i rag-gruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rap-presentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

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-bis

. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modifica-zione alla composimodifica-zione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta

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6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concor-renti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai la-vori prevalenti, opere per le quali sono necessari lala-vori o componenti di note-vole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni tempora-nee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di

concorrenti di cui all’art. 10 comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno

di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori

scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie

prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Art. 14 – Programmazione dei lavori pubblici

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1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla ba-se di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei docu-menti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urba-nistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibi-lità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali pri-vati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli in-terventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali ca-ratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal pro-gramma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche di-pendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordi-nata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell’elenco

annua-le, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia

stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate

le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero

la-voro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essa

addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di