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c aRta dI m ateRa e R egolamento

- Nell’VIII legislatura è stata adottata la carta di Matera, un documento di indirizzo firmato nel 2007, che impegna le As-semblee Legislative a promuovere l’uso di strumenti dedicati al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche.

• Nel nuovo regolamento interno l’Assemblea legislativa ha recepito alcuni dei principi della carta stessa, definendo i contenuti e le procedure inerenti le clausole valutative. Sono inoltre stati individuati i passaggi per svolgere missioni va-lutative.

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e clausole valutatIve dell

’vIII

legIslatuRa

- Le clausole approvate nel corso dell’VIII Legislatura sono contenute nelle seguenti leggi:

- l.r. 17/2005 promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro - l.r. 3/2006 interventi per gli emiliano-romagnoli nel mondo

- l.r. 6/2006 promozione della cooperazione mutualistica - l.r. 12/2006 disciplina dell’esercizio cinematografico - l.r. 2/2007 organizzazione turistica regionale

- l.r. 15/2007 studio e alta formazione

- l.r. 17/2007 cura e controllo del tabagismo

- l.r. 3/2008 tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari - l.r. 14/2008 politiche per le giovani generazioni

- l.r. 11/2009 promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno - l.r. 15/2009 trasporto ferroviario delle merci

- l.r. 26/2009 sviluppo del commercio equo e solidale - l.r. 3/2010 promozione della partecipazione

Diverse clausole valutative (a partire da quella della l.r. 14/2008) prevedono esplicitamente la promozione di forme di rac-cordo con l’esecutivo, favorendo la formazione di tavoli tecnici di lavoro.

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l’

attIvItà svolta nell

ultImo anno dI legIslatuRa

Negli ultimi due anni dell’VIII legislatura (2009/2010) sono state realizzate diverse iniziative sulla valutazione delle leggi:

- supporto tecnico nella predisposizione di clausole valutative poi inserite in legge, nonché di altri articoli su monitoraggio e attuazione;

- supporto nella definizione dei passaggi tecnici di attuazione delle procedure previste dalla l.r. 3/2010 sulle procedure di consultazione e partecipazione all’ elaborazione delle politiche regionali e locali;

- realizzazione di una nota sull’attuazione della l.r. 11/2004 dal titolo “Le politiche di sostegno al cambiamento e all’inno-vazione per il territorio digitale,” raccordandosi con la Giunta per l’analisi dei dati;

- attività di controllo sull’attuazione delle leggi regionali attraverso le relazioni presentate dai Servizi di Giunta competenti e, in particolare, la relazione sull’attuazione della l.r. 15/2007 sul diritto allo studio universitario, ai sensi della clausola valutativa inserita in legge;

- realizzazione della relazione sull’attuazione della l.r. 11/2003 sull’abolizione del libretto sanitario quale lavoro conclusivo elaborato nel corso di alta formazione in “Analisi delle politiche pubbliche” organizzato da CAPIRe.

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e clausole appRovate dal

2009

a fIne legIslatuRa

• Promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno (L.R. n. 11/2009)

• Interventi per il trasporto ferroviario delle merci (L.R. n. 15/2009)

• Sviluppo del commercio equo e solidale (L.R. n. 26/2009)

• Promozione della partecipazione (L.R. n. 3/2010)

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lausola valutatIva della l

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R

. 11/2009

sull

ammInIstRatoRe dI sostegno

“1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l’attuazione delle disposizio-ni della presente legge ed effettua il modisposizio-nitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dall’ entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell’articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;

b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull’andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.”

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lausola valutatIva della l

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R

. 15/2009

suglI InteRventI peR Il tRaspoRto feRRovIaRIo delle meRcI

“1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assem-bleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual’ è stato l’incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;

b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell’intervento;

c) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l’Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.”

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lausola valutatIva della l

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R

. 26/2009

suglI InteRventI peR lo svIluppo del commeRcIo equo e solIdale

“1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;

b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all’articolo 5.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione congiunta dell’impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull’andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale.”

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a

l.R. 3/2010

sulla paRtecIpazIone

• La legge promuove la partecipazione come strumento per dar voce ai cittadini e alle loro forme associative nelle scelte e nelle politiche regionali e locali.

• La Regione intende sostenere progetti partecipativi che rispondono a requisiti che ne garantiscono la qualità e la rile-vanza. È prevista una sessione annuale dell’Assemblea legislativa per la partecipazione dove vengono definiti gli indirizzi per il finanziamento dei progetti e il programma delle iniziative.

• Presso l’Assemblea è individuato un tecnico di garanzia che, insieme al nucleo tecnico d’integrazione con le Autonomie Locali e al competente dirigente di Giunta seguono la realizzazione del processo partecipativo.

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lausola valutatIva della

l.R. 3/2010

sulla paRtecIpazIone

La clausola valutativa prevede che, dopo cinque anni dall’approvazione della legge, l’Assemblea discuta dell’esperienza compiuta. In particolare, per il rilievo e il carattere innovativo delle disposizioni, la clausola valutativa chiede:

- una valutazione degli effetti della legge sul grado di partecipazione dei cittadini e sulla capacità delle Amministrazioni di rispondere adeguatamente a quest’esigenza;

- l’efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise.

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