ARTICOLI NORMATIVI RUE modificati
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Art. 29.2 – Prescrizioni d’intervento per le zone edificabili ricadenti su zone che presentano fenomeni di dissesto o instabilità e su zone caratterizzate da dissesto idraulico – Aspetti Geotecnici e sismici
2. Il RUE recepisce in cartografia la Carta Inventario del Dissesto (tavola P6 del PTCP).
- Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità:
a) aree interessate da frane attive (fa): si intendono i corpi di frana (a1), compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell’arco indicativamente degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo (a6);
b) aree interessate da frane quiescenti (fq): si intendono i corpi di frana (a2) che non hanno dato segni di attività indicativamente negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti in blocco (sb). nicchia di frana, della presenza o meno di fenditure di tensione e/o gradini morfologici, da esaminarsi in un intorno del corpo di frana per una fascia con larghezza non inferiore a 50 ml quando la corda che sottende la nicchia di distacco della frana e/o l’accumulo della stessa è inferiore a 100 m; quando la corda sottesa, dalla nicchia o accumulo è superiore a 100 m dovranno essere eseguite le disamine sopra descritte per una fascia con larghezza non inferiore a 100 m che circoscriva il processo di frana, eventualmente ulteriormente estesa in funzione delle dimensioni/volumi del corpo di frana.
- Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità:
a) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi eolici, depositi s.l., depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti, in sito, fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso, piccole frane superficiali, ecc. vi rientrano inoltre le conoidi di deiezione;
- Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico:
a) Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, b) Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
c) Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, e trasporto di massa sui conoidi:
d) Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o parzialmente protette, da opere di difesa e di sistemazione a monte ‐ (pericolosità molto elevata e elevata),
e) Cn, aree di conoidi inattive, non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata)
Nelle Zone ed Elementi caratterizzati da dissesto idraulico si applica la normativa di cui all’art.58 delle NA del PTCP.
44 3. Prescrizioni di carattere geotecnico per le zone edificabili: Negli ambiti di cui al 1°comma, nella successiva fase
di progettazione esecutiva degli interventi previsti, si dovrà:
- provvedere ad un idoneo approfondimento geognostico e caratterizzazione sismica al fine di determinare la resistenza dei terreni agli stati limite,
- definire le tipologie fondali e le profondità adottabili, nonché verificare i cedimenti assoluti differenziali e le relative distorsioni angolari,
- effettuare analisi di valutazione delle condizioni di stabilità dei versanti nello stato di fatto e di progetto, sia in condizioni statiche che in presenza di sollecitazioni dinamiche.
Le risultanze di tali approfondimenti dovranno essere contenute in una apposita Relazione Geologico‐Geotecnica‐
Analisi Sismica, elaborata ai sensi delle norme vigenti, D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008.
Il RUE definisce idonee discipline di contrasto al rischio idrogeologico attenendosi alle ulteriori seguenti disposizioni:
a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall’orlo superiore delle scarpate, ad assetto subverticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate sottese;
b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico‐meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati, sistemi di frattura, fenditure di tensione, giunti, delle scarpate sottese.
Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988, nonché alla normativa vigente in materia sismica (NT/20058) volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio/pericolosità esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
4. Prescrizioni di carattere sismico per le zone edificabili: Gli ambiti di cui al 1° comma, dal punto di vista sismico, sono stati analizzati da apposito Studio di Microzonazione Sismica (MZS – II livello di approfondimento), allegato al PSC, come previsto dalla DAL 112/2007 della RER.
Nello studio sopra detto, al quale si rimanda, sono altresì individuati gli ambiti per i quali necessitano approfondimenti del III livello, di cui alla DAL 112/2007 della RER; il III livello di approfondimento è da sviluppare per gli edifici di interesse strategico e quelli elencati nella DG 1661/2009 RER.
Lo studio sopra detto non esenta comunque da eseguire, nella fase di progettazione esecutiva degli interventi, le opportune indagini e studi dal punto di vista sismico e geotecnico richiesti dalle norme vigenti, con particolare riferimento ai contenuti e alle prescrizioni introdotti dalla D.G.R. n° 2193 del 21/12/2015 – a cui si rimanda.
Tali analisi devono essere finalizzate alla valutazione:
- del rischio di cedimenti permanenti post sismici,
- della suscettività a fenomeni di liquefazione (qualora siano eventualmente presenti depositi sabbiosi saturi), - dei potenziali addensamenti in caso di terremoto anche per potenziale liquefacibilità di sottili strati saturi.
Qualora le caratteristiche litologiche e la soggiacenza della falda idrica portino all’esclusione di rischi di liquefacibilità, il rapporto tecnico dovrà comunque esporre e motivare l’assenza di detto potenziale rischio.
Il territorio comunale ricade in zona sismica di II categoria. Tutti gli interventi edilizi dovranno pertanto rispettare la disciplina tecnica di settore.
45 i livelli di approfondimento di cui agli Allegati alla D.A.L. n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia‐Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.
Dette tavole identificano inoltre gli areali interessati da frane attive, quiescenti, le aree a rischio idrogeologico molto elevato e gli abitati da consolidare e trasferire.
Il PSC, in coerenza degli esiti delle valutazioni operate nello studio geologico sismico, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, fornisce per gli ambiti di trasformazione, nelle apposite schede d’ambito, prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione degli strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.
Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali forniscono anche indicazioni per la scelta localizzativa delle opere e la loro tipologia per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti dalle NTC del DM/2008 per la progettazione e la realizzazione dei manufatti.
Per l'attuazione degli interventi relativi agli ambiti di cui alle schede allegate alle Norme del PSC, si dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche inserite nelle schede di microzonazione sismica contenute nelle schede di analisi di fattibilità geologica – azione sismica degli ambiti e nella Valsat e, in sede di POC, dovranno essere definiti, in riferimento ai livelli di pericolosità sismica locale, di cui a specifico elaborato, i livelli di vulnerabilità ed esposizione urbana nonché di rischio d’ambito, dettandone le più opportune norme di prevenzione antisismica urbanistica. Tali norme saranno indicativamente basate sui seguenti parametri: altezza massima periodo fondamentale edifici, utilizzazione territoriale e fondiaria, distanze: tra edifici e da confini stradali, larghezza stradale, dotazioni, geometrie e logistica di parcheggi e di verde, geometrie di tali spazi pubblici, caratteristiche costruttive e logistiche delle infrastrutture a rete.
Livelli di Approfondimento
Le carte degli effetti attesi (P10) specificano i livelli di approfondimento, da eseguire nelle aree oggetto degli interventi e le zone che richiedono la valutazione dell’amplificazione per gli effetti della topografia, che devono essere sviluppati per la determinazione dell’azione sismica.
46 di seguito elencate:
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,1‐0,3 sec: ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore “civile” realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva aventi max 3 / 4 piani
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,3‐0,5 sec: ricadono in questo intervallo le più comuni strutture a telaio in CA e, per estensione, anche le strutture tipiche del settore produttivo – manifatturiero commerciale – industriale aventi altezza sottotrave inferiore a 7 metri
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,5‐1,0 sec: ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a telaio in cls aventi oltre i 5 / 6 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti alti e stretti quali silos, torri dell’acquedotto, ecc.
- Per interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 sec e per le classi di terreno che non consentono l’utilizzo dell’approccio con metodo semplificato (categorie S1 ed S2 DM/2008), sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi di risposta sismica locale.
- Nelle aree in cui lo spessore dei depositi o la profondità del substrato sia uguale o superiore a 5 m e le coperture non siano a morfologia suborizzontale (p≥15°) o lo spessore sia fortemente variabile lateralmente, sono da sviluppare analisi di risposta sismica locale: terzo livello di approfondimento, con valutazione del coefficiente di amplificazione per effetti della topografia.
- Gli approfondimenti di III° livello sono sempre da sviluppare nelle aree interessate da deformazioni legate a faglia, aree carsificate: doline e cavità sepolte, forme sepolte a geometria variabile, aree con presenza di riporti antropici, aree di cava ed ex cava, aree instabili o potenzialmente instabili, aree caratterizzate da depositi o forme in evoluzione.
Con riferimento alle suddivisioni sopra elencate, ed al fine di contenere gli effetti del sisma, gli strumenti operativi ed attuativi devono prevedere che gli interventi edificatori possibili determinino l’interferenza minore tra fattori di amplificazione e periodo di vibrazione principale delle opere.
In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi devono indirizzare gli interventi edilizi a metodi costruttivi che realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture.
Quando siano previste profondità di scavo che richiedano verifiche di stabilità dei fronti di sbancamento, è raccomandato l’utilizzo di valori di FA.PGA non inferiori a quelli visualizzati nelle tavole P12; analoghi criteri metodologici sono da utilizzare anche per le verifiche di stabilità dei versanti.
Altri aspetti relativi all’approfondimento di analisi delle problematiche sismiche, di verifica di fattibilità e di specificazione di modalità di intervento dovranno essere oggetto di elaborazioni tecniche da sviluppare nell’ambito del POC e degli interventi attuativi.
Art. 32.2 – Zone ed elementi di interesse storico ‐ archeologico
1. Nel Comune di Vetto non sono al momento stati rilevati zone ed elementi di interesse storico – archeologico. Nel caso si verifichino ritrovamenti, verranno rispettate le prescrizioni oltre riportate e le strategie di tutela e salvaguardia dettate nelle norme di cui all’Art. 47 del PTCP.
2. Il RUE in coerenza con le Linee guida regionali approvate con D.G.R. N. 274 del 2014, stabilisce le definizioni, le procedure e gli strumenti per l’attuazione della normativa di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio.
3. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle “Scoperte fortuite” di cui all’art.
90 del D. Lgs 42/2004 s.m.i. e in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici, di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006, nonché le specifiche disposizioni per “zone ed elementi d’interesse storico‐archeologico” di cui al precedente art. 32.2.
47 4. Ai fini dell’applicazione della normativa di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio si definiscono
“scavi e/o modificazione del sottosuolo” gli interventi, da qualunque soggetto effettuati, che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica corrispondente all’arativo (50 cm), compreso attività che non prevedano asportazione di terreno, come l’installazione di pali. Gli scavi nel sottosuolo superiori ai 50 cm di profondità dal piano di calpestio dovranno essere preceduti da richiesta di autorizzazione relativamente alla tutela archeologica.
5. Le attività che implicano l’esecuzione di indagini archeologiche, comportano non solo l’autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ma anche la Direzione scientifica della stessa Soprintendenza. Tali attività dovranno essere seguite dall’archeologo responsabile di cantiere che redigerà la “Relazione sulle indagini archeologiche preventive”.
6. Per gli interventi soggetti a controllo archeologico preventivo la “Relazione sulle indagini archeologiche preventive”, accompagnata da “nulla osta” o da “nota di prescrizioni” della Soprintendenza per i Beni Archeologici, è parte integrante degli elaborati da allegare alla presentazione del PUA, della domanda del titolo abilitativo o dell’inizio lavori.
7. Le disposizioni di controllo archeologico preventivo non si applicano, previa consultazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, nei seguenti casi adeguatamente documentati:
- agli interventi ricadenti in aree interessate negli ultimi 50 anni da modificazioni al sottosuolo che abbiano già sostanzialmente intaccato in profondità l'originale giacitura dei depositi archeologici previsti o prevedibili nelle diverse zone;
- alle modificazioni del sottosuolo la cui profondità interessa esclusivamente terreni di riporto recenti.
8. Ai fini dell’applicazione del precedente comma 5 il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo a intervenire, dovrà inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, e per conoscenza al Comune, comunicazione dell’intervento che intende realizzare e la documentazione attestante che l’intervento rientra nei casi non soggetti a controllo archeologico preventivo. La Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, comunicherà al richiedente, e per conoscenza al Comune, il proprio parere.
Art. 33.2 ‐ Sub ambiti urbani residenziali consolidati estensivi all’interno del Territorio Urbanizzato (AC2)
1. Corrispondono alle aree urbane che alla data di adozione del RUE sono caratterizzate da edificazione prevalentemente estensiva e a prevalente funzione residenziale.
2. Interventi ammessi: quelli definiti nell’allegato alla L.R. 15/2013 e smi e agli Artt. 3.1; 3.2; 3.3.
3. Modalità d’attuazione: intervento diretto eventualmente supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa per la realizzazione delle opere di U1 mancanti o carenti nello stato di fatto.
4. Usi ammessi e parametri urbanistici e edilizi
Usi = 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 7.3; 7.4 se esistenti;
SM = SF esistente alla data di adozione del RUE; 700 Mq. per i lotti di nuova formazione
UF max = 0,35 mq/mq; ovvero UF esistente con possibilità di incremento sino al 20% ove sia più favorevole rispetto all'Uf 0,35 mq/mq
RQ max = 30% ovvero quello esistente se è superiore H max = 9,00 ml, ovvero esistente se è superiore
7,50 ml, ovvero esistente se è superiore, nel caso in cui gli edifici ricadano lungo le linee di crinale
VL = 0,5 in tutti i casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione con modifica della sagoma; esistente per gli interventi di recupero senza
48 modifica della sagoma
PU1 = 10 Mq/100 MQ di SC aggiuntiva che il progetto determina + 40 Mq/100 Mq di SC aggiuntiva per gli eventuali usi commerciali direzionali (si veda anche l’art. 23.1 per gli usi particolari) garantendo comunque la realizzazione di almeno un posto auto per alloggio aggiuntivo.
PU2 = non richiesti
Pp = 27 Mq/100 Mq di SU aggiuntiva e comunque almeno un posto auto per alloggio ed in rapporto agli usi previsti nel progetto come stabilito all’art. 23.3 e l’obbligo di posti auto coperti e scoperti per alloggio in caso di nuova costruzione (Art. 23.3 comma 12)
SP min = 30% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti;
quello esistente se è inferiore al 30% negli interventi di recupero D1 ‐ distanza minima da un
confine di proprietà
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 5 mt.
nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.53 dell’Allegato A)
D2 ‐ distanza minima da un confine di zona urbanistica
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 5 mt.
nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.54 dell’Allegato A)
D3 ‐ distanza minima da un altro edificio
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 10 mt.
nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.55 dell’Allegato A)
D4 ‐ distanza minima dalle strade
=
5 mt. o limiti di arretramento previsti dal Codice della strada nei casi di nuova edificazione e di recupero con modifica della sagoma; esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma; laddove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare interventi di ampliamento per motivi di ordine geologico – sismico e/o di corretto inserimento paesaggistico – architettonico, è consentito derogare al limite di arretramento di 5 mt, fino al limite di arretramento di 3,5 mt; sono comunque fatte salve maggiori distanze richieste per il rispetto del D.M. 2/4/68 o dalla legislazione e pianificazione vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico e/o atmosferico (vedi anche l’Art. B.56 dell’Allegato A)
D4 ‐ distanza minima dai corsi d’acqua
= vedi l’Art. B.56 dell’Allegato A
5. Prescrizioni particolari
Non è ammesso l’abbattimento degli alberi di pregio, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato, secondo le modalità indicate dal presente RUE.
Vanno in ogni caso rispettati i limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.
In particolare all’interno del lotto identificato dai mappali 364 parte e 2 parte del Fg. 15 con SF massima = 2.668 mq, è consentito realizzare un edifico di civile abitazione con SU massima di 220 Mq.
La fattibilità dell’intervento è subordinata:
alla realizzazione di un edificio residenziale a non più di 2 piani fuori terra ed H max = 7,50 m
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al perseguimento della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento della nuova architettura nel paesaggio caratterizzato dalla vicinanza di un borgo storico, eventualmente con opere di mitigazione/integrazione paesaggistica. Il progetto edilizio deve essere corredato da rendering e/o simulazioni che permettano di valutare la sua collocazione rispetto all'orografia del lotto e dell'intorno e di verificarne la compatibilità paesaggistica rispetto ai principali punti di visuale
alla realizzazione di impianti ad alta efficienza energetica
alla massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della SF)
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti o carenti nello stato di fatto
alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumono carattere di cogenza per le successive fasi attuative
Art. 35.1 – Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria
1. Corrispondono ad aree edificate dei centri urbani sulle quali insistono capannoni ad usi prevalentemente artigianali – industriali di piccole e medie dimensioni, più raramente edifici specialistici ad usi commerciali ‐ direzionali o ricettivi alberghieri su lotti di pertinenza esclusiva.
2. Interventi ammessi: quelli definiti nell’allegato alla L.R. 15/2013 e smi e agli Artt. 3.1; 3.2; 3.3.
3. Modalità d’attuazione: intervento diretto eventualmente supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa per la realizzazione delle opere di U1 mancanti o carenti nello stato di fatto.
4. Usi ammessi e parametri urbanistici ed edilizi
Usi = 1.1; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 7.1;
7.2; 7.4
SM = SF esistente alla data di adozione del RUE; 1.000 Mq. per i lotti di nuova formazione UF max = 0,60 mq/mq ovvero indice esistente + 20% se più favorevole
RQ max = 60% comprensivo della SU residenziale ovvero quello esistente + 20% se più favorevole
H max = 9,5 ml, ovvero quella esistente se è già superiore + 20% se più favorevole; per dimostrate necessità, derivanti da particolari cicli di lavorazione, potrà essere autorizzata una altezza massima di 14,00 ml
VL = 0,5 in tutti i casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento con modifica della sagoma, sopraelevazione; quello esistente per gli interventi di recupero senza modifica della sagoma
PU1 = 5% della SF per le funzioni produttive + quote richieste all’art. 23.1 per gli usi terziari e gli altri usi ammessi
PU2 = non richiesti
Pp = In rapporto agli usi previsti nel progetto come stabilito all’art. 23.3
SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti;
quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero D1 ‐ distanza minima da un
confine di proprietà
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 5 mt nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.53 dell’Allegato A)
50 D2 ‐ distanza minima da un
confine di zona urbanistica
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 5 mt nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.54 dell’Allegato A)
D3 ‐ distanza minima da un altro edificio
=
Esistente negli interventi di recupero senza modifica della sagoma; 10 mt nella nuova costruzione e negli interventi di recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art. B.55 dell’Allegato A)
D4 ‐ distanza minima dalle strade
=
5 mt. o limiti di arretramento previsti dal Codice della strada nei casi di nuova edificazione e di recupero con modifica della sagoma; esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma; sono comunque fatte salve maggiori distanze richieste per il rispetto del D.M. 2/4/68 o dalla legislazione e pianificazione vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico e/o atmosferico (vedi anche l’Art. B.56 dell’Allegato A)
D4 ‐ distanza minima dai corsi d’acqua
= vedi l’Art. B.56 dell’Allegato A
5. Prescrizioni particolari
Negli ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria il RUE promuove la qualificazione degli
Negli ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria il RUE promuove la qualificazione degli