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ARTICOLO 105 -APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Nel documento CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (pagine 57-60)

L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.

- Limiti di età

Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti nonché giovani che abbiano compiuti i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003.

- Proporzione numerica

l numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro con 10 o più dipendenti potrà assumere, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Per i lavoratori con meno di 10 dipendenti il rapporto numerico sarà quello di 1/1 e, pertanto, non si potrà superare del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.

- Assunzione

Il contratto di apprendistato professionale dovrà essere stipulato in forma scritta contenente le seguenti indicazione:

la prestazione oggetto del contratto, con specificazione delle mansioni affidate;

il periodo di prova;

il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;

la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;

la durata del periodo di apprendistato;

il piano formativo individuale;

ogni altra indicazione contrattuale utile.

- Periodo di prova

L'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova ai sensi dell'art. 43 del presente CCNL, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso. Compiuto il periodo di prova l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

- Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso il nuovo, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

- Tutor

È necessaria la presenza di un Tutor interno che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.

Il nominativo del Tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato. In tale ultima ipotesi il soggetto sarà necessariamente un soggetto che ricopra la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possieda competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor può essere il datore di lavoro.

- Disciplina del rapporto

Per la disciplina delle ferie trova applicazione l'art. 58 ("Ferie") del presente CCNL.

In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per i periodi superiori a 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto di apprendistato.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali.

la durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi.

Qualora, al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 e.e., il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.

L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, al trattamento normativo dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie tirocinio.

- Formazione

Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria dell'apprendista.

Le parti stabiliscono di utilizzare uno schema di piano che, oltre ad individuare i contraenti le parti, conto delle esperienze formative, degli aspetti normativi che interessano lo specifico rapporto, l'individuazione di un tutor ed i contenuti formativi. Per quanto sopra si rimanda integralmente al Piano Formativo (allegato).

Nei confronti di ciascun apprendista il datore di lavoro dovrà erogare una formazione congrua, interna o esterna all'azienda, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 di 120 ore retribuite, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale prevista, ridotte ad 80 ore annue ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, action learning, visite aziendali.

La formazione potrà essere effettuata presso l'Ente Nazionale Bilaterale o anche avvalendosi di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

- Tutor/referente aziendale

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale indicato del PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza del contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini della normativa vigente in materia, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, ai sensi della normativa vigente.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.

- Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati del livello di destinazione dell'apprendista, secondo le seguenti proporzioni:

- primi 12 mesi: 60% della retribuzione del livello di destinazione;

- dai 13° al 24° mese: 70% della retribuzione del livello di destinazione;

- dal 25° al 36° mese: 80% della retribuzione del livello di destinazione;

- dal 37° al 48° mese: 85% della retribuzione del livello di destinazione;

- dal 49° al 60% mese: 90% della retribuzione del livello di destinazione.

Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto sono conservati ad personam.

- Rinvio di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente CCNL in materia di apprendistato di rimanda.

Nel documento CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (pagine 57-60)

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