• Non ci sono risultati.

(Alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena)

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

4. Per le frazioni della città di Modena:

San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano

il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad

assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

L’articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Campo di applicazione (commi 1 e 4)

Il comma 1, nelle more della attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, individua i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo. Tali comuni, sono, in ordine alfabetico:

 Bastiglia;

 Bomporto;

 Camposanto;

 Finale Emilia;

 Medolla;

 San Felice sul Panaro;

 San Prospero.

Si fa notare che i citati comuni sono inclusi nell’allegato al D.M. 1 giugno 2012 che ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. L’elenco citato, come successivamente integrato, viene considerato quale campo di applicazione da tutte le disposizioni legislative emanate in seguito al sisma, in particolare dall’art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992, la delibera dello stato di emergenza deve essere emanata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa.

La stessa delibera deve fissare la durata (che non può superare i 180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, disporre in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché individuare le

risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza e autorizzare la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 4 estende il campo di applicazione dell’articolo in commento alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena.

Tale estensione è però subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

 richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;

 verifica da parte dell'autorità comunale.

Copia dell'atto di verificazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Come anzidetto, i commi 1 e 4 individuano i territori a cui si applicano le norme contemplate dal “presente articolo” come peraltro prevede testualmente il citato comma 1. Si osserva però che i commi 6 e 7 dell'articolo in esame non riguardano l’alluvione nei territori di alcuni comuni della provincia di Modena e che, pertanto, sembrerebbe opportuno riformulare i commi 1 e 4 al fine di chiarire che ai territori individuati si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5.

Sospensione adempimenti tributari e previdenziali (commi 2 e 3)

Il comma 2 dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 (giorno dell’alluvione) ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall’alluvione (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro: comuni, come detto, già coinvolti dal sisma del maggio 2012). È precisato che non può essere rimborsato quanto già versato.

Il comma 3 esclude dalla sospensione dei termini l’effettuazione e il versamento delle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente da parte dei sostituti d’imposta.

In dettaglio, il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall’alluvione, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014.

Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo (articolo 29 del D.L. 78 del 2010). I versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

I tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame) possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì sospesi i termini relativi a:

 adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

 notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo;

 prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione;

 adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall’alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall’alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

Il comma 3 precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta.

Le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi dovranno essere stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La sospensione dei termini conseguente al sisma

A seguito del sisma del 20 e il 29 maggio 2012 sono state adottate una serie di disposizioni volte principalmente:

 a sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

 a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma;

 a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi al termine del periodo di sospensione;

 a concedere dei finanziamenti agevolati a imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente.

In particolare, la sospensione del pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è stata disposta in un primo momento fino al 30 settembre (D.M. 1° giugno 2012). Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 30 novembre (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e D.M., 24 agosto 2012). Il D.L. n. 174 del 2012, infine, ha previsto che i pagamenti suddetti

dovessero essere effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con D.M. 21 dicembre 2012 sono state definite le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012, da assolvere entro il 30 aprile 2013.

Gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale (comma 5)

Il comma 5 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Si ricorda che l’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (c.d. Catalogo Europeo Rifiuti, CER), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione10.

Si fa notare che l’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame, che deroga alla normale classificazione CER, viene giustificata dalla relazione illustrativa alla luce del fatto che, in seguito all’alluvione, non risulta “possibile distinguere i rifiuti di provenienza urbana (domestici e assimilati agli urbani) dai rifiuti speciali”. In proposito, si fa presente che la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE fa riferimento a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista dall’art. 17, comma 1, del D.L. 74/2012, per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni successive agli eventi sismici del maggio 2012.

Ai sensi del comma in esame, il Presidente della Regione Emilia-Romagna (o un suo delegato):

definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;

si avvale dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani.

disporre, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

10 L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti”

quest’ultima coppia assume il valore 99.

Si osserva che la norma fa riferimento ai rifiuti urbani e che, pertanto, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire tale riferimento con un rinvio ai

“rifiuti di cui al presente comma”, onde esplicitare l’applicazione della disposizione ai rifiuti prodotti dall’alluvione.

La norma in esame dispone altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale.

Documenti correlati