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Artigianato di produzione e attività industriali

Nel documento TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 6 (pagine 54-58)

54 Destinazioni complementari: pubblici esercizi a servizio delle attività produttive.

Destinazioni accessorie:

1) residenza del custode e/o del titolare (complessivamente con SLP non superiore al 25%

della SLP produttiva con un massimo di 500 mc. per unità produttiva con l’alloggio inserito nella struttura produttiva stessa);

2) spaccio aziendale: esercizio di vicinato per la vendita di prodotti inerenti l'attività produttiva (massimo 30 % della Slp produttiva)

3) uffici strettamente necessari e connessi allo svolgimento dell’attività principale;

La residenza di cui al precedente punto 1) viene equiparata alla Residenza permanente.

All’interno del Piano Particolareggiato Coda, nel caso di Ditta proprietaria di due lotti contigui, la consistenza residenziale, nel rispetto del limite massimo realizzabile, può essere accorpata in uno solo dei due lotti. E’ fatto salvo quanto stabilito all’art. 16 delle NTA del P.P. Coda. Il lotto da cui si origina il volume trasferito, esaurirà la consistenza residenziale realizzabile al suo interno.

Art. 41: ATTIVITA’ COMMERCIALI

A) commercio al dettaglio disciplinato dalla L.R. 15/04 e succ. modifiche ed integrazioni, esercizi pubblici.

B) commercio all'ingrosso.

Destinazioni accessorie: uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività commerciale.

Art. 42: ATTIVITA’ TERZIARIE

A) uffici privati e pubblici (studi professionali, agenzie turistiche, agenzie immobiliari, agenzie assicurative, banche, uffici postali, laboratori sanitari ecc.).

B) attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, enti pubblici.

Art. 43: SERVIZI

A) servizi di interesse comune: servizi di scala urbana, istruzione, socio-assistenziali, cimiteriali, servizi legati al tempo libero, al verde pubblico, alla cultura e allo sport

55 B) parcheggi.

Destinazioni accessorie: residenza del custode (massimo 150 mq SLP), pubblici esercizi, laddove indicato nelle presenti NTO.

Art. 44: ATTIVITA’ SCIISTICHE

A) sci da discesa, snowboard e sci d'erba: piste attrezzate con impianti di risalita e tapis roulant.

B) sci da fondo: percorsi protetti per lo sci da fondo.

Destinazioni accessorie: servizi di biglietteria, soccorso, noleggio, riparazione attrezzature, scuola sci, parchi gioco, kinder park, snow park.

Destinazioni complementari: esercizi pubblici.

Art. 45: STRUTTURE ED IMPIANTI PROVVISORI

L'Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire l'installazione temporanea di chioschi per attività di tipo commerciale e di ristoro (edicole di giornali, fiori, bevande e alimenti, e simili) su aree pubbliche o private, a servizio di luoghi con particolare concentrazione di persone (piazze, zone sciistiche, zone turistiche) nonché strutture temporanee per l'esercizio venatorio.

La Giunta stabilisce la durata dell'autorizzazione per le singole installazioni anche in relazione alla tipologia.

Per le strutture per l’esercizio venatorio, la Giunta stabilisce la durata massima di mantenimento delle stesse, senza l’obbligo di rimozione, fatto salvo l’uso esclusivo durante la stagione venatoria; inoltre può dare prescrizioni in merito alle dimensioni e ai materiali da utilizzare.

Tali strutture sono soggetta a comunicazione attività edilizia libera se temporanee per un periodo non superiore a 90 giorni, a permesso di costruire se installate per più anni, fatto salvo in ogni caso l’utilizzo stagionale.

Sono fatte salve le disposizioni del D. lgs. 42/2004 per le strutture ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico e le disposizioni della DGR 2299/2014 per le strutture ricadenti nei siti della rete Natura 2000.

Art. 46: NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI

E’ sempre consentito il cambio di destinazione d’uso a residenza permanente, senza aumento della volumetria esistente e con la realizzazione di un massimo di 3 unità abitative

56 per edificio, per gli edifici ex rurali localizzati in area agricola nel PRG previgente e ricadenti nell’ambito delle aree residenziali.

Nell’area residenziale di riqualificazione, nell’area di più recente edificazione-zona di completamento e nell’area civica, tutti i lotti ad intervento diretto riservati alla nuova edificazione residenziale in attuazione del PAT dovranno essere destinati alla residenza stabile. Sono confermate le destinazioni per i nuovi lotti già previsti dal previgente PRG.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione devono avere al massimo due piani fuori terra più sottotetto.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione devono avere al massimo tre unità abitative.

Per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e/o ampliamento, ferma restando la superficie utile minima di 50 mq, è ammessa la realizzazione di unità abitative, come di seguito riportato:

fino a 320 mq di SLP: massimo 4 unità abitative;

oltre i 320 mq di SLP: massimo 6 unità abitative.

E’ sempre fatto salvo il mantenimento delle unità abitative preesistenti.

Sono esclusi gli interventi nell’area storico ambientale e quelli per i quali le specifiche schede normative contengano prescrizioni diverse.

In linea generale va considerato “edificio” la casa isolata, ancorché composta da più unità immobiliari: in tal caso, fatte salve quelle esistenti, si potrà, attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e sostituzione, ricavare fino ad un massimo di tre unità abitative, qualora l’edificio ne comprenda un numero inferiore.

Nel caso di edifici costituenti case esistenti, includendo in questa fattispecie anche gli annessi rustici in aderenza per i quali sia consentito il cambio di destinazione d’uso in residenza, aggregate in un processo edificatorio avvenuto nel corso del tempo e costituenti edifici riconducibili a tipologie a schiera, della stessa proprietà da terra a cielo, la normativa sulle tre unità abitative va applicata a ciascuno dei singoli “edifici” costituenti la schiera o la cortina edilizia.

Sono esclusi gli edifici a schiera di nuova realizzazione edificati dopo l’adozione del previgente PRG (marzo 1995) e gli edifici isolati che siano stati oggetti di ampliamento dopo la stessa data.

È ammesso in genere il mantenimento delle funzioni produttive agricole preesistenti nelle zone residenziali qualora sia accertata la mancanza di inconvenienti di carattere igienico-sanitario e, comunque, senza possibilità di ampliamento della consistenza edilizia o del numero di capi.

57 TITOLO VII - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO-AMBIENTALE

Art. 47: AREA STORICO-AMBIENTALE – CENTRO STORICO

Il Piano definisce "Area storico ambientale" la parte più significativa della "città della ricostruzione", così come individuata con apposita campitura nella cartografia.

Il Piano si pone come obiettivo la valorizzazione della "città della ricostruzione", caratterizzata dal Corso, dal sistema delle piazze e delle vie di antico impianto e da un tessuto edilizio qualificato.

In tale area gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente urbano, per una corretta lettura dei valori storici, della morfologia urbana, delle tipologie edilizie e dei materiali costruttivi.

L'area storico-ambientale è classificata come zona territoriale omogenea A, secondo il DM 2.4.1968 n. 1444 e come zona di recupero ai sensi della legge 457/1978.

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