• Non ci sono risultati.

ARTIGIANFIDI PADOVA SOCIETA’ COOPERATIVA

Nel documento BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 (pagine 53-60)

Sede legale in Padova – Piazza De Gasperi 22

Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Padova 00019310283 – R.E.A. PD-244046

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 redatta ai sensi dell’art. 2429,co. 2, del c.c.

All’Assemblea dei soci della società Artigianfidi Padova Società Cooperativa Signori Soci,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2403 e ss. del Codice Civile abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, dal Coordinatore e dai Consulenti della Cooperativa, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. Inoltre con il soggetto delegato all’esercizio della funzione di revisione legale dei conti, DF Audit S.p.A, incaricato dall’assemblea dei Soci del 22/05/2019, è stato mantenuto un rapporto continuo di scambio di informazioni. Sulla base delle informazioni complessive acquisite, concordiamo da ultimo con quanto evidenziato dagli Amministratori nella nota integrativa in ordine al venir meno del presupposto della continuità aziendale e alla necessità di avviare un percorso che porterà in tempi brevi, inevitabilmente, alla cessazione dell’attività e alla conseguente liquidazione della Cooperativa.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute dai soci denunce ex art. 2408 del codice civile e non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Artigianfidi Padova Società Cooperativa Bilancio dell’esercizio al 31/12/2019

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che presenta un utile di esercizio pari ad € 50.901 e un patrimonio netto pari ad € 308.290.

Non essendo al Collegio Sindacale demandata la revisione legale dei conti, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio e sulla sua conformità alla legge, sia con riferimento alla struttura, che risulta conforme agli schemi predisposti dalla Banca d’Italia (documento denominato “il Bilancio degli intermediari finanziari non IFRS” del 2 agosto 2016) conformemente al combinato disposto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 136/2015, sia con riferimento al risultato economico ed alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2019. Al riguardo il Collegio concorda con quanto evidenziato dai Revisori nella loro relazione al paragrafo “Incertezze significative relative alla continuità aziendale” laddove hanno richiamato l’attenzione su alcune informazioni rilevanti evidenziate dagli Amministratori in nota integrativa circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando che, anche a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, è da ritenersi che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Gli Amministratori hanno descritto tali circostanze straordinarie e i prevedibili effetti che le stesse potrebbero avere sull’operatività e sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Gli Amministratori hanno altresì indicato che il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale con la particolare prudenza richiesta dall’OIC 5 paragrafo 7. e dall’OIC 29, par. E.III.c –

“Continuità aziendale” e anche a seguito della sostanziale inattività della società nell’esercizio in corso hanno invitato l’assemblea dei soci a deliberare la cessazione dell’attività e la liquidazione della stessa.

Abbiamo vigilato, inoltre, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del codice civile.

I criteri di valutazione delle poste attive e passive sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, salvo, come sopra evidenziato, l’adozione della particolare prudenza richiesta dall’OIC 5 paragrafo 7. e dall’OIC 29, par. E.III.c – “Continuità aziendale”

nei quali si indica che “se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale”. Più precisamente l’organo amministrativo non ha abbandonato i criteri di funzionamento per la redazione del presente bilancio, tuttavia ha tenuto conto degli effetti che la cessazione della società produrrà sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

E’ stata verificata l’osservanza delle norme di legge in merito alla predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

In particolare nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2513 del Codice civile per documentare la condizione di prevalenza prevista dall’art 2512 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e nella relazione sulla gestione, gli Amministratori hanno indicato, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e dell’art. 2545 del c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio Signori Soci,

in considerazione delle risultanze dell’attività di vigilanza e controllo svolta dal Collegio Sindacale, dell’attività svolta dal Revisore Legale dei conti, il quale ha emesso in data odierna la propria

relazione al bilancio di esercizio senza rilievi ma sottolineando l’urgenza di una delibera dei soci di cessazione dell’attività e di messa in liquidazione della società per non esporre la stessa al rischio di perdita integrale del capitale per il sostenimento di costi non adeguatamente controbilanciati da ricavi della gestione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta fatta dagli Amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione di destinare l’utile dell’esercizio alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Vi ricordiamo, infine, che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scadrà il mandato conferito al Collegio Sindacale e pertanto l’Assemblea dovrà procedere al suo rinnovo per il prossimo triennio.

Padova, 13 giugno 2020

IL COLLEGIO SINDACALE (Dott. Giuseppe Perencin)

(Dott. Lino Beltramin) (Dott. Fabio Salvaggiani)

Capitale sociale: € 120.000 i.v. Registro imprese di Padova, C.F. e P.IVA: 04552670285. R.E.A. Padova n° 398997.

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n° 163790 con Decreto Ministeriale del 14/07/2011, G.U. n° 57 del 19/07/2011.

An independent member firm of Moore Global Network Limited – member firms in principal cities throughout the world.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27GENNAIO2010,N.39

Ai Soci di

ARTIGIANFIDI PADOVA Società Cooperativa

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di ARTIGIANFIDI PADOVA Società Cooperativa (la Società /o Artigianfidi), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio Altri aspetti

Il bilancio dell'esercizio è redatto secondo gli schemi predisposti dalla Banca d'Italia (documento Banca d’Italia denominato “il Bilancio degli intermediari finanziari non IFRS” del 2 agosto 2016) conformemente al combinato disposto del Codice Civile e del D. LGS 136/2015.

Elementi alla base del giudizio

DF Audit S.p.A.

Via Trieste, 49/53 35121 Padova - Italy T +39 049 8764989 F +39 049 8251186 E info@dfaudit.com www.dfaudit.com

Pag 2 di 5

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti informazioni rilevanti della nota integrativa:

• Nel paragrafo piano di risanamento e continuità aziendale gli amministratori riportano informazioni aggiornate alla data di redazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando che, anche a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, è da ritenersi che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. Gli Amministratori descrivono tali circostanze straordinarie e i prevedibili effetti che le stesse potrebbero avere sull’operatività e sulla situazione patrimoniale ed economica della Società. Nel medesimo paragrafo gli Amministratori indicano che il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale con la particolare prudenza richiesta dall’OIC 5 paragrafo 7. e dall’OIC 29, par. E.III.c – “Continuità aziendale”.

• Gli amministratori nella sezione 6 – fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio- riferiscono della sostanziale inattività della Società nell’esercizio in corso ed invitano l’assemblea dei soci a deliberare la cessazione dell’attività e la liquidazione della stessa.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti; tuttavia sottolineiamo l’urgenza di una delibera dei soci a riguardo per non esporre la Società al rischio di perdita integrale del capitale per il sostenimento di costi non adeguatamente controbilanciati da ricavi della gestione.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Pag 3 di 5

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

Pag 4 di 5

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Gli amministratori di Artigianfidi sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione di Artigianfidi al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Artigianfidi al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Artigianfidi al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Pag 5 di 5

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

DF AUDIT S.p.A.

Andrea Fogarolo (Socio)

Padova, 13 giugno 2020

Nel documento BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 (pagine 53-60)

Documenti correlati