• Non ci sono risultati.

Asili nido

Nel documento Un premio fiscale per aziende virtuose (pagine 30-32)

4.1 Gli indicatori relativi alla dimensione sociale

4.1.3 Asili nido

Il terzo indicatore è improntato sulla promozione della maternità per le donne attive nel mondo del lavoro. A livello nazionale, l’anno 2016 è stato caratterizzato da un incremento complessivo delle nascite rispetto al 2015. Al trend svizzero fanno eccezione solo cinque Cantoni tra cui il Ticino (Ufficio federale di statistica [UST], 2017). Questa è una delle ragioni per le quali è stato introdotto tra gli indicatori sociali un criterio volto ad aiutare il coordinamento dell’attività lavorativa con la gestione dei figli in giovane età.

Per la realizzazione del metodo di calcolo si è fatto riferimento ad alcuni dei rimedi per la conciliazione di lavoro e famiglia contenuti e consigliati nel documento “Custodia dei figli” pubblicato da Pro Familia Svizzera (s.d.) cioè dall’associazione mantello delle organizzazioni familiari.

Tabella 3: Indicatore "Asili nido"

Asili nido

Descrizione

L'azienda prevede nelle proprie direttive delle condizioni preferenziali concernenti l’agevolazione dell’accesso agli asili nido in favore dei figli dei collaboratori.

Mezzi di comprova Evidenza contrattuale tramite convenzioni o direttive aziendali.

Finalità dell’indice

Promuovere il concetto di famiglia come comunità di adulti e bambini rassicurando le collaboratrici sul fatto che la maternità non sia giudicata un problema nel contesto lavorativo.

11 Formula del tasso di compensazione del turnover: Collaboratori entrati nel periodo

Base legale

Art. 41 cpv. 1 lett. c Cost. (1999) “A complemento della responsabilità e

dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini”.

Art. 8 cpv. 3 Cost. (1999) “Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge

ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore”.

Metodo di calcolo Confronto della valenza delle misure offerte con quanto riportato nella

Tabella 13. Fonte: Elaborazione dell’autore

Spiegazione della base costituzionale: essa si fonda sull’obiettivo sociale esposto all'art. 41

cpv. 1 lett. c Cost. (1999) poiché con l’implementazione dell’indicatore si promuove la messa a disposizione di condizioni quadro favorevoli, le quali attraverso determinate clausole contrattuali danno alla donna la sicurezza che ci siano tutti i presupposti per far conciliare l’impegno lavorativo con quello di genitore. L’intento è quello di proteggere la famiglia nel suo insieme. Un datore di lavoro che supporta la maternità, oltre agli obblighi legali, promuove il concetto di famiglia inteso come insieme di genitori e figli. Un’ulteriore base costituzionale, riconducibile all’indicatore, è il principio delle pari opportunità espresso dall’art. 8 cpv. 3 Cost. (1999) secondo il quale uomini e donne devono godere dei medesimi diritti, ivi incluso l’ambito lavorativo. In questo caso si intende contestualizzare il diritto alla possibilità di carriera, la quale potrebbe, in alcune casistiche, essere pregiudicata dalle assenze prolungate dal luogo di lavoro (oltre il congedo maternità) per accudire i propri figli durante i loro primi anni di vita. Il sostegno da parte del datore di lavoro attraverso delle misure volte a sostenere la conciliazione di lavoro e famiglia (possibilità di far accudire i propri figli durante l’orario di lavoro) permette di mitigare, almeno in parte, questa problematica penalizzante.

Aspetti positivi: una delle ragioni concernenti le assenze prolungate, oltre alla difficoltà della

gestione, è l’incidenza del costo per l’asilo nido in rapporto al beneficio economico derivante dallo stipendio. Le misure proposte hanno perciò degli aspetti positivi anche economicamente per lo Stato. Il primo è che continuando l’attività lavorativa si percepisce un’entrata e quindi vengono, presumibilmente, su di essa pagate delle imposte. Secondariamente, in caso di reddito famigliare insufficiente potrebbero rendersi necessari dei contributi statali per garantire delle condizioni economiche adeguate (fonte di costi). Per concludere, la gestione degli asili nido genera dei posti di lavoro e dell’indotto economico mentre il lavoro svolto all’interno delle proprie mura domestiche, pur essendo molto importante sia per l’economia sia per lo sviluppo dei figli, non viene economicamente retribuito.

Aspetti negativi: l’indicatore è poco adatto alle microimprese o alle aziende che non hanno dei

genitori alle proprie dipendenze e pertanto non hanno la necessità di attuare tali provvedimenti. Un importante fattore critico è la mancata verifica del rapporto tra la disponibilità dei posti messi a disposizione presso gli asili nido e la reale domanda.

Altre osservazioni: un parametro che si potrebbe aggiungere, al fine di promuovere la famiglia,

è la concessione di un congedo paternità che ad oggi non ha tuttavia alcuna base nel diritto federale. Nella formulazione dell’indicatore non si è fatta menzione di questo congedo o di quello parentale (a complemento degli asili nido) per due ragioni. La prima è che la concessione di un congedo non risolve la gestione dei bambini per un periodo prolungato (primi anni di vita), ma solo nella fase post parto. Il secondo motivo, anche se probabilmente meno rilevante poiché non legato alla pura finalità, sono gli esiti negativi che la tematica ha sempre riscontrato in Parlamento. La richiesta che tali congedi siano introdotti e regolamentati nel diritto federale è, infatti, un tema ricorrente tra gli interventi depositati in Parlamento. Quest’ultimo ha tuttavia sempre preso posizioni contrarie in tal ambito, l’unica eccezione si riferisce al postulato Fetz (11.3492). In data 24 maggio 2016 è stata invece depositata l’iniziativa popolare federale “Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia”. In essa si prevede l’introduzione nella Costituzione federale di un congedo per i padri di quattro settimane, ciò avviene disciplinando la relativa indennità in egual modo a quella del congedo maternità (UFAS, 2017a). Nel mese di agosto 2017 l’iniziativa è formalmente riuscita poiché sufficienti firme valide sono state depositate. Anche in previsione di una possibile formalizzazione giuridica di quanto in corso, si è deciso di non introdurre questo criterio aggiuntivo nell’indicatore.

Nel documento Un premio fiscale per aziende virtuose (pagine 30-32)