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R EGIONE EMIL IA-R O MAG NA

N. 29 DEL 2019, PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZOOTECNICI AI REQUISITI STRUTTURALI

7. Aspetti gestionali

Le fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto di tali materiali devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti3 sia a carattere sanitario che ambientale.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, impermeabili che consentano la raccolta e la corretta gestione dei percolati e/o delle acque di dilavamento. Al fine di evitare la formazione di odori, tali luoghi dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici.

Il deposito presso il produttore deve essere effettuato con modalità che garantiscano l’integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire anche in coerenza con la certezza del successivo utilizzo del materiale. Esso è, pertanto, pressoché istantaneo per il tempo strettamente necessario al carico per il trasporto del materiale. Fermo restando il rispetto del tenore di umidità non superiore al 40%, nel caso in cui il produttore sia dotato di concimaia, la stessa deve, di norma, essere dotata di tettoia atta ad impedire l'ingresso di acque meteoriche. Inoltre, in tal caso il deposito avviene compatibilmente alla capacità della concimaia e nei tempi indicati dagli accordi con gli utilizzatori (e quindi in base alle caratteristiche richieste ai fini del successivo utilizzo del materiale) e non deve in ogni caso superare 6 mesi.

3Devono essere in ogni caso rispettate le norme sanitarie relative alla gestione, al trasporto e alla documentazione che accompagna il trasporto stabilite dal Reg. 1069/2009 e dalle altre normative vigenti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAzIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVI-zIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIzI PUBBLICI AMBIENTA-LI19 DICEMBRE 2019, N. 23512

Approvazione della scheda tecnica dei sottoprodotti denomi-nati "Residui e sfridi di materie plastiche"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in ma-teria ambientale”;

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a so-stegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta dif-ferenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei ri-fiuti solidi)”;

- il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sot-toprodotti e non come rifiuti”;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 “Isti-tuzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti”;

- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 “Istituzione coor-dinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cu-i all'artcu-icolo 184 bcu-is del decreto legcu-islatcu-ivo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16”;

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici si-ano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsi-asi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produ-zione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di uti-lizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto sod-disfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porte-rà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede

che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione atti-vi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sotto-prodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art.

1, comma 6;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con de-liberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipolo-gie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'i-dentificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coor-dinamento permanente sottoprodotti (di seguito, CoorCoor-dinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di AR-PAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Roma-gna;

- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vi-genti ed in particolare dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottopro-dotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifi-ca siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sotto-prodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio proces-so produttivo e le proces-sostanze o oggetti da esproces-so derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sus-sistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei residui della lavorazione di materie plastiche e sfridi ottenu-ti dalla macinazione di tali residui;

- nell’ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise come risulta dai documenti agli atti del Servizio Giu-ridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sotto-prodotti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del processo di produzione dei residui e degli sfridi di materie plastiche;

- disporre che le imprese che producono i residui e gli sfridi di materie plastiche aventi le caratteristiche indicate nella scheda so-pra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

determina

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmen-te richiamaintegralmen-te:

1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati

“Residui e sfridi di materie plastiche” - Processo produttivo n. 8 allegato parte integrante della presente determinazione;

2. di disporre che le imprese che producono i residui

derivan-ti dal processo produtderivan-tivo avente le caratterisderivan-tiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti”

nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazio-ne di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscriziodeliberazio-ne;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio Cristina Govoni

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati “Residui e sfridi di materie plastiche” - Processo produttivo n. 8

1. Denominazione del sottoprodotto

Residui della lavorazione di materie plastiche e sfridi ottenuti dalla macinazione di tali residui.

2. Tipologia di sottoprodotto Industria delle plastiche.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto/prodotto

I residui e gli sfridi sono ottenuti nell’ambito della produzione di oggetti plastici destinati al contatto con gli alimenti.

Residui della lavorazione di materie plastiche

I residui di lavorazione delle materie plastiche costituiti da rifili di taglio delle attività di tranciatura del prodotto finito o rifilatura del semilavorato che non rispecchiano le specifiche di vendita.

Tali residui possono essere stoccati in appositi contenitori ovvero inviati alla macinazione diretta in linea. Tali residui possono anche essere stoccati per essere successivamente conferiti a terzi.

I residui di lavorazione sono raccolti in apposite ceste o cavalletti metallici protetti da agenti atmosferici e stoccati all’interno di locali chiusi.

Sfridi

I prodotti “sfridi” derivano dalla macinazione dei residui della lavorazione di materie plastiche e si presentano come scaglie granulate di dimensioni inferiori a 60 mm.

Gli sfridi sono stoccati all’interno di big-bag, in cassoni metallici ovvero in altre tipologie di idonei contenitori.

Gli sfridi vengono normalmente stoccati all’interno di locali protetti dagli agenti atmosferici oppure vengono depositati all’esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare.

4. Utilizzo

L’utilizzo dei residui e degli sfridi può avvenire nello stesso processo produttivo oppure esternamente ad esso per la produzione di prodotti finiti o semilavorati in materiale plastico.

L’utilizzatore dei residui e degli sfridi è un’industria per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in materiale plastico.

5. Trattamenti

I residui sono sottoposti ad un trattamento meccanico di triturazione-macinazione al fine di ridurre il loro volume e consentire il loro reimpiego come sfridi (prodotto).

Gli sfridi sono utilizzati senza necessità di trattamenti.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo deve rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell’ambiente e non deve causare impatti negativi sull’ambiente e la salute umana.

I residui e gli sfridi devono rispondere ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalla norma UNI 10667-1:2017.

7. Aspetti gestionali deposito, etichettatura, movimentazione e trasporto

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali.

Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

In proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

I residui sono raccolti in apposite ceste o cavalletti metallici protetti da agenti atmosferici e sono depositati all’interno di locali chiusi.

Gli sfridi sono raccolti all’interno di big-bag, in cassoni metallici ovvero in altre tipologie di idonei contenitori e sono normalmente depositati all’interno di locali protetti dagli agenti atmosferici oppure all’esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare.

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l’integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire in tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo di deposito massimo di 3 anni dalla data di produzione del sottoprodotto.

I contenitori in cui sono depositati i residui e gli sfridi sono etichettati al fine di identificarne il contenuto, il peso ed il lotto in modo che ne sia assicurata la tracciabilità. L’etichetta contiene, di norma, le seguenti informazioni:

− indicazione della tipologia di sottoprodotto/prodotto (“Residuo da macinare” o “Sfrido Macinato”);

− identificazione del Produttore;

− elementi di identificazione del lotto;

− identificazione del materiale ai fini di riutilizzo (UNI EN ISO 1043-1) (Simbolo materiale plastico);

− massa netta in chilogrammi;

− rispondenza ala norma tecnica di riferimento (Sottoprodotto conforme alla UNI 10667-1:2017);

− ogni altra indicazione prevista dalla legislazione vigente.

La movimentazione dei sottoprodotti/prodotti all’interno dell’azienda produttrice e in sede di trasporto deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Il trasporto dei sottoprodotti/prodotti viene effettuato utilizzando automezzi chiusi al fine di garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici. I sottoprodotti/prodotti nelle fasi di trasporto sono adeguatamente etichettati per garantire l’identificabilità e la tracciabilità del contenuto di ogni unità di movimentazione (come previsto nel paragrafo precedente). Il carico è accompagnato da un documento di trasporto con indicazione dell’identità e del lotto di ogni singola unità di movimentazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAzIONE DEL RESPONSABILE DEL SER-VIzIO INNOVAzIONE, QUALITÀ, PROMOzIONE E INTERNAzIONALIzzAzIONE DEL SISTEMA AGROA-LIMENTARE 20 DICEMBRE 2019, N. 23621

DGR 1201/2018. P.S.R. 2014-2020. Misura M01 e Misura M02.

Determinazioni in merito all'approvazione delle proposte di servizi ed al riconoscimento dei soggetti ed organismi fornito-ri, ai fini dell'implementazione del "Catalogo Verde" e bando Misura 16.1.01, Focus Area 3A - Sessione novembre 2019

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R.

43/01 nonché della nota del Direttore Generale Agricoltura, Cac-cia e Pesca n. NP/2019/19747 del 11/7/2019 Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, Ro-berta Chiarini

(omissis)

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie com-piute e le valutazioni formulate dagli appositi gruppi in attuazione delle procedure previste all'Allegato A - paragrafo 10 - della de-liberazione di Giunta regionale n. 1201/2018 - sulle proposte

pervenute al Servizio Innovazione, qualità, promozione e interna-zionalizzazione del sistema agroalimentare nel mese di novembre 2019 relative al bando 2018/2020 Catalogo Verde e al bando 2019 misura 16.1.01 focus area 3A, provvedendo conseguentemente a:

- approvare le proposte riconosciute ammissibili, secondo quanto dettagliatamente specificato nell’Allegato 1, parte inte-grante e sostanziale del presente atto;

- riconoscere, quali fornitori di servizi di sostegno alla for-mazione professionale ed acquisizione di competenze, i soggetti riportati nel predetto Allegato 1 in relazione ai tipi di operazioni 1.1.01 e 1.3.01 secondo le tipologie ivi riportate;

- riportare nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto, l’elenco dei soggetti non ammessi in relazione al-le proposte ivi eal-lencate;

3) di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e di stabi-lire l'eleggibilità delle stesse così come riportate nell’Allegato 1;

4) di stabilire la pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Roma-gna;

5) di dare infine atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs.

14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

La Responsabile del Servizio Roberta Chiarini

ALLEGATO 1 ID DomandaBandoRagione SocialeTipo op. Focus AreaTipologia AttivitàTitoloESITO

15153382PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 2ADINAMICA S.C. A R.L.1.1.012aFormazione d'aula o digruppo(80%) LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’AZIENDA ZOOTECNICA DA LATTEAMMISSIBILE 25153834PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE EINNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%)Coltivazione biologica di seminativi e colture industrialiAMMISSIBILE 35153846PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE EINNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%)La zootecnia Bio nell’appennino e nella pianura Emiliano RomagnolaAMMISSIBILE 45153852PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE EINNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%) VitiVinicoltura Bio: la coltivazione e le operazioni di cantina nel rispetto dei regolamenti del settore biologico AMMISSIBILE 55153883PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4BDINAMICA S.C. A R.L.1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%)La zootecnia Bio nell’appennino e nella pianura Emiliano RomagnolaAMMISSIBILE 65153895PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B DINAMICA S.C. A R.L.1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%) VitiVinicoltura Bio: la coltivazione e le operazioni di cantina nel rispetto dei regolamenti del settore biologico AMMISSIBILE 75153906PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4BDINAMICA S.C. A R.L.1.1.014bFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%)Coltivazione biologica di seminativi e colture industrialiAMMISSIBILE 85153911PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.1.1.014bFormazione d'aula o digruppo(80%) COMPETENZE PER UN APPROCCIO SISTEMICO ALL’AGRO-ECOSISTEMA BIOLOGICO AMMISSIBILE 95153915PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4BDINAMICA S.C. A R.L.1.1.014bFormazione d'aula o digruppo(80%) Agro-omeopatia sistemica per il controllo delle avversità nelle produzionifrutticoleAMMISSIBILE 105153926PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 2ADEMETRA FORMAZIONE S.R.L.1.1.012aFormazione d'aula o digruppo(80%) PRECISION FARMING: SENSORI E DATI PER UNA AGRICOLTURA ALL’AVANGUARDIAAMMISSIBILE 115153944PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 2ADINAMICA S.C. A R.L.1.1.012aFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%) TECNICHE DI PRODUZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL'ACETO BALSAMICOAMMISSIBILE 125153996PROPOSTA Bando 2018/2020 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4CDINAMICA S.C. A R.L.1.1.014cFormazione d'aula o di gruppo controllata(90%) TECNICHE COLTURALI CON BILANCIO ATTIVO DI SOSTANZAORGANICA I diversi metodi agricoli per la salvaguardia della fertilità e l’aumento della sostanza organica AMMISSIBILE

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