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Aspetti giuridici

Nel documento Onorevoli presidenti e consiglieri, (pagine 106-109)

concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità e legalità

La revisione della Convenzione PEM si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)32, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione.

L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare i trattati internazionali e di ratificarli. L’articolo 166 capoverso 2 Cost.

conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvarli, a meno che la loro conclusione non competa al Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199733

30 FF 2016 909 969

31 FF 2016 4605 4607

32 RS 101

33 RS 172.010

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sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]), circostanza che non è data nel caso specifico.

Le decisioni del Comitato misto della Convenzione PEM che adotta la Convenzione riveduta e quelle del Consiglio dell’AELS e dei Comitati misti con le quali vengono adeguati sia la Convenzione AELS sia gli ALS e gli accordi agricoli non esistono in versione originale in una lingua ufficiale svizzera. Lo stesso dicasi per gli allegati di queste decisioni. La stipulazione di questi testi in inglese corrisponde alla prassi corrente della Svizzera nell’aggiornamento degli ALS e degli accordi agricoli.

Inoltre, l’inglese è la lingua di lavoro ufficiale dell’AELS. Questa prassi è conforme all’articolo 5 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 201034 sulle linguee ai commenti concernenti detta ordinanza35.

Conformemente agli articoli 5 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200436 sulle pubblicazioni ufficiali, i testi la cui pubblicazione si limita alla menzione del titolo e all’aggiunta di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti non sono obbligatoriamente pubblicati o tradotti nelle tre lingue ufficiali. Le suddette decisioni dei Comitati misti e i loro allegati sono di natura tecnica. Ad eccezione della decisione del Comitato misto della Convenzione PEM, che è volta ad adottare la Convenzione riveduta, tutte queste decisioni hanno per obiettivo di adeguare la Convenzione AELS, gli ALS o gli accordi agricoli alle nuove norme di origine della Convenzione riveduta. Gli allegati di queste decisioni riprendono il testo della Convenzione riveduta e i principi che reggono la sua applicazione bilaterale transitoria. Le decisioni e i loro allegati non saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) integralmente, ma solo tramite un rimando, e non saranno tradotti nelle tre lingue ufficiali. Gli operatori economici potranno consultare questi testi in inglese sul sito Internet del Segretariato dell’AELS dedicato a questo scopo, come fanno già oggi con le norme di origine degli ALS vigenti37. Conformemente alla prassi attuale, tuttavia, se un accordo è stato pubblicato nella RU (testo principale o allegato), la sua modifica, anche se di natura tecnica, è ugualmente pubblicata nella RU. Nel caso specifico si tratta delle modifiche riguardanti la Convenzione AELS, gli ALS con la Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro, nonché gli accordi agricoli con l’Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, la Serbia e l’Ucraina (cfr. n. 4.1 e 4.3). Risulta inoltre opportuno pubblicare nelle tre lingue ufficiali le norme della Convenzione riveduta che saranno applicate bilateralmente e in modo transitorio dalla grande maggioranza delle Parti (appendice A delle decisioni dei Comitati misti interessati)38. La Convenzione

34 RS 441.11

35 Il documento è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura all’indirizzo www.bak.admin.ch > Temi > Lingue > Documenti

36 RS 170.512

37 Questi testi sono consultabili sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int >

About EFTA > legal documents > EFTA’s free trade relations > (Paese interessato).

38 Queste norme sono consultabili sul sito Internet della SECO: www.seco.admin.ch >

Economia esterna e cooperazione economica > Traffico merci internazionale > Regole di origine > Applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM).

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riveduta sarà pubblicata in versione integrale nella RU dopo che sarà stata adottata all’unanimità dalle Parti.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione della Convenzione PEM, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell’UE, né agli obiettivi perseguiti dalla sua politica d’integrazione europea. In particolare, sono compatibili con il diritto dell’OMC, con gli obblighi commerciali della Svizzera nei confronti dell’UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’UE nella zona PEM.

8.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell’AELS, il Principato del Liechtenstein è una Parte contraente della Convenzione PEM. In virtù del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192339 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il territorio del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni della Convenzione PEM, degli ALS e degli accordi agricoli.

8.4 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200240 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di legge federale. Il decreto federale concernente l’approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum.

39 RS 0.631.112.514

40 RS 171.10

IT IT

APPENDICE A

Nel documento Onorevoli presidenti e consiglieri, (pagine 106-109)