Un’importante novità per molte famiglie. Le domande dal 1° gennaio di Claudio Palmisciano [*]
Beneficiari
L’assegno è riconosciuto:
a. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti con-dizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolasti-ca o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività la-vorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’im-piego;
4) svolga il servizio civile universale;
c. per ciascun figlio con disabilità a carico, sen-za limiti di età.
Requisiti
L’assegno di cui all’articolo è riconosciuto a con-dizione che al momento della presentazione del-la domanda e per tutta del-la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residen-za e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato mem-bro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia citta-dino di uno Stato non appartenente all’U-nione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggior-nare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia per alme-no due anni, anche alme-non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di du-rata almeno semestrale.
Valore dell’assegno
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’im-porto rimane costante.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili.
Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’im-porto rimane costante.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’impor-to pari a 85 euro mensili. Tale impordell’impor-to spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE su-periori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio con disabilità mino-renne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità mag-giorenne fino al compimento del ventune-simo anno di età è prevista una maggiorazio-ne dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a cari-co di età pari o superiore a 21 anni è previ-sto un assegno dell’importo pari a 85 euro men-sili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli
di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’im-porto rimane costante.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori sia-no titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei fa-miliari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per i nuclei familiari con ISEE non su-periore a 25.000 euro, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a soste-gno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di na-tura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell’as-segno è presentata a decorrere dal 1° gen-naio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di pre-sentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presen-tata in modalità telematica all’INPS ovve-ro presso gli istituti di patovve-ronato.
La domanda è presentata da un genito-re ovvero da chi esercita la genito- responsabi-lità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di ri-ferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al ri-conoscimento dell’assegno entro sessanta gior-ni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla com-posizione del nucleo familiare deve essere co-municata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’asse-gno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione dell’assegno avviene me-diante accredito su IBAN ovvero meme-diante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferi-mento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali
L’assegno unico è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a ca-rico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrispon-de d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Infine, va segnalato che l’assegno unico e uni-versale non concorre alla formazione del reddi-to complessivo ai fini dell’IRPEF. n
Note
[1] G.U. n.82 del 06-04-2021
[2] studiocataldi.it
[3] G.U. n. 188 del 07-08-2021
[4] inps.it
[*] Direttore Esecutivo della Fondazione Prof. Massimo D’Antona
zioni ed enti pubblici da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana anche se residenti all’estero” (art. 7, primo comma).
Nuovi servizi e nuove attività, dunque, con la possibilità di affiancarsi anche a presenze istituzionali con cui i patronati possono con-venzionarsi per svolgere le funzioni nei campi assegnati dalla nuova normativa.
Nell’ambito delle funzioni assegnate ai pa-tronati la nuova legge sembra quindi proiettare i patronati verso due finalità basilari, la prima garantita dal contributo ministeriale, ovvero quella dell’assistenza previdenziale ed assisten-ziale prestate secondo rinnovate modalità, che comunque garantiscano il permanere del conso-lidamento del ruolo sinora svolto dai patronati.
La seconda quella del “mercato sociale” per la tutela dei diritti e la prestazione di servizi con massima flessibilità di autofinanziamento In questo quadro di riferimento il legislatore ha
rifondato la regolamentazione della materia, dettando nuove regole per la costituzione, affi-data a Confederazioni e Associazioni di lavora-tori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati, il riconoscimento nonché la valorizzazione degli Istituti di patronato in at-tuazione degli artt. 2 e 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione.
Ha fatto ciò riscrivendo la disciplina, previa abrogazione integrale ed espressa della norma-tiva previgente (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e legge 27 marzo 1980, n. 112). La nuova legge ri-badisce la scelta, operata con legge n. 112/1980, sulla natura giuridica dei patronati, qualifican-doli “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” (art. 1).
Il servizio consiste fondamentalmente in tre at-tività: informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, “a
favore dei lavoratori dipendenti, ma anche dei lavoratori auto-nomi, dei pensionati, dei singo-li cittadini itasingo-liani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti ed aventi causa”.
Queste attività sono finaliz-zate al perseguimento in Italia e all’estero delle “prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazio-ne ed emigrazioimmigrazio-ne, previste da leggi, regolamenti statuti con-tratti collettivi, e altre fonti nor-mative, erogate da Amministra-La legge n. 152/2001
La legge 30 marzo 2001, n. 152 è il frutto di un processo legislativo complesso e di forte innovazione che nella seconda metà degli anni 90, investe l’insieme dell’ordinamento delle politiche sociali e del Terzo settore. Nella XIII Legislatura (1996-2001) infatti, vengono approvate leggi importanti riguar-danti il Sistema Sanitario Nazionale, il riordino dei servizi socio-assistenziali (L. n. 328/2000), l’ordi-namento delle Onlus, il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale, la revisione del Tito-lo V della Costituzione con la codificazione del principio di sussidiarietà (nuovi artt. 118 e 119 Cost.).