• Non ci sono risultati.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UFFICIO DI PRESIDENZA

Sezione II Professioni turistiche

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UFFICIO DI PRESIDENZA

PROTOCOLLO 7420

DELIBERA 56

LEGISLATURA VIII

Questo giorno di MARTEDÌ 2 MARZO 2010 si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

MONICA DONINI Presidente

ENRICO AIMI Consigliere-segretario MATTEO RICHETTI Consigliere-segretario ROBERTO CORRADI Questore

GIAN LUCA RIVI Questore

Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-segretario Enrico Aimi.

OGGETTO: Intesa tra l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Considerato che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sulla base di quanto previsto all’articolo 117, comma 5°, le Regioni italiane partecipano alla formazione e attuazione del diritto comunitario nelle materie di loro competenza, nel quadro delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato;

Considerato altresì che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sulla base di quanto previsto all’articolo 117, comma 9°, le Regioni italiane sono state investite di un vero e proprio potere estero;

Considerato che legge n. 11 del 2005, relativamente agli aspetti comunitari, e la legge n. 131 del 2003 hanno provveduto a dettare le norme di procedura nel rispetto delle quali le Regioni partecipano alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all’attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato;

Considerato che lo Statuto della Regione Emilia - Romagna ha dato seguito alla riforma del titolo V, relativamente alla parte de qua, con gli articoli 12 (Partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto

84

comunitario) e 13 (Attività di rilievo internazionale della Regione) che rimandano alla legge regionale per la disciplina di diversi aspetti, tra cui quello relativo al diritto dell’Assemblea all’informazione preventiva e successiva;

Considerato che in attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto è stata approvata la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale);

Visti l’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e l’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale);

Visto l’Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, per la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, stipulato ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 131 del 2003, in sede di Conferenza Unificata il 16 Marzo 2006;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni, le Comunità Montane sulle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo, siglato in sede di Conferenza Unificata il 24 Gennaio 2008;

Vista l’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2008;

Tenuto conto che l’applicazione delle procedure previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 non può prescindere dall’adozione degli atti di attuazione dalla stessa previsti relativamente ai rapporti tra la Giunta e l’Assemblea legislativa in materia comunitaria e internazionale, e che gli strumenti per adempiere ai reciproci obblighi di informazione rappresentano il presupposto indispensabile per l’esercizio delle rispettive prerogative;

Vista l’allegata “Intesa tra l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali.

Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)”;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/07/2007 recante: “Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni

organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale - dr. Luigi Benedetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare, quale parte integrante e costitutiva del presente atto, l’allegata

“Intesa tra l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)”;

b) di rimandare ad un apposito disciplinare tecnico l’individuazione delle caratteristiche specifiche dell’applicativo informatico da realizzarsi quale supporto dell’adempimento degli obblighi informativi di cui alla legge regionale n. 16 del 2008.

Il Consigliere Segretario

Enrico Aimi La Presidente

Monica Donini

86

INTESA

tra l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale

per la definizione delle modalità attuative dell’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli

12, 13 e 25 dello Statuto regionale).