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In caso di decesso dell’Assicurato all’estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;

Nel documento Guidare Protetti Autovetture (pagine 69-74)

COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE

8. In caso di decesso dell’Assicurato all’estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;

9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La Centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La Centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

NORME CHE R L’ASSICURA IN GENER

LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLIGARANZIE PER I DANNI AL VEICOLOINFORTUNI DEL CONDUCENTEASSISTENZATUTELA LEGALE ANO O

• mancato contatto con la Centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;

• viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:

a) la Centrale operativa non è ritenuta responsabile di:

• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di ero-gazione della prestazione;

• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per esso.

b) la Centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assi-stenza dovute;

c) la Centrale operativa opera al meglio nell’interesse dell’Assicurato e in una logica di ottimiz-zazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l’Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

d) La prestazione non è operante:

• nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale operativa;

• quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;

• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.

Art.E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus Fermo restando quanto stabilito dall’Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Ga-ranzia Assistenza Plus, valgono altresì, per ciascuna gaGa-ranzia le seguenti esclusioni:

- Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale del-l’assicurato)

In caso di noleggio di un’autovettura, sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicu-razioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (auto-strade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa

- Rimpatrio del veicolo dall’estero

Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

- Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)

Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe.

- Rimpatrio della salma

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

• alla cerimonia funebre e l’inumazione;

• all’eventuale recupero della salma;

• al soggiorno del familiare.

- Trasferimento/Rimpatrio sanitario Sono escluse dalla prestazione:

• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono es-sere curate sul posto;

• le infermità o lesioni che non precludono all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;

• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le di-missioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

• tutte le spese diverse da quelle indicate;

• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

COME MI ASSICURO

Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le presta-zioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comun-que sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’Assicurato, organizzato dalla Centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richie-dere all’Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprenrichie-dere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc.).

Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicu-rato. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo.

L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’ef-fettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione “auto sostitutiva” la Centrale operativa sostiene l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’Assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.

Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell’ambito della gestione del sinistro di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall’Assicurato o l’acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l’Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di tra-sporto, l’Assicurato entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei

bi-NORME CHE R L’ASSICURA IN GENER

LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLIGARANZIE PER I DANNI AL VEICOLOINFORTUNI DEL CONDUCENTEASSISTENZATUTELA LEGALE ANO O

glietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Condizioni Comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

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In caso di furto totale la garanzia è pre-stata fino ad un massimo di 3 giorni.

La garanzia è prestata con il limite mas-simo per sinistro di € 600,00 comples-sive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione:

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Il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno.

Garanzia Assistenza Plus (Art. E.4) mas-simo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale.

In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00per evento.

In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di €

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