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L'assunzione di cariche sociali

Con la riforma del diritto societario del 2003, le società di capitali possono opta- re per tre diversi modelli di organizzazione e di controllo:

1. Il modello tradizionale prevede l'organo amministrativo dotato di potere esecuti- vo e di gestione, il collegio sindacale con potere di controllo e l'assemblea quale organo deliberativo;

2. Il modello dualistico prevede il consiglio di gestione al quale vengono affidate le stesse mansioni dell'organo amministrativo del modello tradizionale e il consi- glio di sorveglianza. A quest'ultimo sono affidati gli stessi compiti del collegio sindacale previsto nel sistema tradizionale, più l'approvazione del bilancio e le azioni nei confronti dei membri del consiglio di gestione;

3. Il modello monistico, infine, prevede l'organo di controllo chiamato comitato per il controllo sulla gestione, il quale prevede al suo interno il consiglio di ammini- strazione.

5.1 Gli amministratori di società azionarie

Con la riforma del diritto societario e con i nuovi doveri di adeguata informazio- ne, di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e di informativa periodica da parte degli amministratori delegati, la responsabilità degli amministratori di società azionarie è stata ampliata.

La diligenza richiesta all'amministratore è riferita “alla particolare aspettativa della so- cietà e dei soci di conseguire un risultato economico positivo44

” oppure a quello della di- ligenza di “un accorto gestore di cosa altrui45

”.

Il criterio di riferimento è dunque indicato nella diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ossia in riferimento all'art. 1176., comma 2, c.c.

Prima della riforma del 2003, la regola generali in tema di responsabilità si desumeva dal riferimento normativo alla diligenza richiesta dal mandatario46

, e si assumeva che essa debba essere valutata con minor rigore ove la prestazione svolta sia gratuita. Gli amministratori sono responsabili verso la società, verso i creditori sociali ed i terzi in genere ed, infine, verso i singoli soci.

Quella degli amministratori è obbligazione di mezzo e non di risultato: ovvero non sono chiamati a rispondere tutte le volte in cui la gestione abbia dato risultati negativi, ma quando non abbiano adempiuto i loro doveri con la diligenza necessaria all'incarico e dalle loro specifiche competenze, secondo l'art. 2407 c.c..

In questi casi, nasce, a loro carico, una sanzione che determina la responsabilità civile sotto forma di risarcimento del danno, ma, nei casi più gravi, assume anche caratteristi- ca penale.

L'onera della prova spetta al soggetto che ha subito il danno derivante dal comporta- mento negligente o volontario dell'amministratore.

La responsabilità degli amministratori è inoltre solidale; un membro del consiglio di amministrazione sarà dunque responsabile per agli atti compiuti dall'organo e dagli or-

44 Tribunale di Milano, 01/12/1988, in Società, 1989, pag. 173

45 Tribunale di Milano, 02/10/1982, in Società, 1987, pag. 300; Tribunale di Milano, 02/03/1995, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 706

gani delegati se, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.

Sempre a causa del carattere della collegialità che caratterizza il consiglio di ammini- strazione, la responsabilità ricade anche sugli amministratori dissenzienti o assenti, sal- vo non manifestino il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Solo in questo caso si liberano dalla responsabilità civile ed eventualmente penale. L'amministratore subentrante è anch'esso responsabile qualora non ponga rimedio alle irregolarità compiute dai predecessori47

.

L’esercizio dell’azione di responsabilità è riconosciuto, alla società, ai sindaci, alle mi- noranze azionarie, alle minoranze azionarie, ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi. L'azione di responsabilità contro gli amministratori comporta la revoca diretta ed è pro- mossa:

• dall'assemblea con la maggioranza che rappresenta almeno 1/5 del capitale so- ciale;

• dal collegio sindacale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti;

• dai singoli soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale, o la diversa percen- tuale prevista da apposita clausola statutaria, comunque non superiore a 1/3 op- pure pari a 1/40 per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio;

• dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Infatti, secondo l'art. 2394 c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conserva- zione dell'integrità del patrimonio sociale.

5.2 I membri dell'organo di controllo di società azionarie

La responsabilità dei sindaci di S.p.A. è, anch'essa, disciplinata dall’art. 2407 c.c.: i componenti del collegio devono agire "con la professionalità e la diligenza richie- ste dalla natura dell’incarico48

".

Non risulta sufficiente attenersi al generico principio del “buon padre di famiglia”, ma alla diligenza professionale qualificata dell’avveduto controllore o revisore.

I poteri dei sindaci derivano direttamente dalla legge e consistono nel vigilare l'operato degli altri organi sociali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, i sindaci sono resi responsabili della violazione dei propri doveri non solo nei confronti della società, ma anche dei creditori, dei singoli soci e dei terzi.

I sindaci, a norma dell'art. 2403 c.c., rispondono della verità delle loro attestazioni e de- vono conservare il segreto sui fatti, le notizie ed i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Inoltre rispondono, in solido con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe cagionato se essi avessero vigilato in conformità ai propri doveri (c.d. responsabilità concorrente).

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le dispo- sizioni previste per gli amministrazioni.

5.3 Gli amministratori di società a responsabilità limitata

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società S.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costi- tutivo per l’amministrazione della società.

Rimangono esonerati dalla responsabilità quelli che si dimostrino esenti da colpa e che fanno constatare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni degli am- ministratori.

L'azione di responsabilità sociale può essere promossa da ciascun socio che, in caso di gravi irregolarità, può anche chiedere al giudice un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori

Gli amministratori inoltre sono responsabili verso il singolo socio o il terzo per i danni direttamente cagionati oro da atti dolosi o colposi e verso i creditori sociali per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

5.4 I membri del collegio sindacale di società a responsabilità limitata

Ai componenti l’organo di controllo si applica il regime di responsabilità di cui all'art. 2407 c.c..

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