• Non ci sono risultati.

Attestato di Rischio

Nel documento Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori (pagine 39-42)

B. Oggetto

1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi

1.17 Attestato di Rischio

1.17.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio

Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato, (collettivamente gli Aventi Diritto) l’Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Se ci sono più Proprietari o soggetti equiparati, la Compagnia metterà l’Attestato di Rischio a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione.

La Compagnia mette l’Attestato di Rischio a disposizione degli Aventi Diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:

• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su sopporto di memoria locale (download);

• possibilità di invio mediante e-mail;

• se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l’intermediario stesso, su richiesta dell’Avente Diritto;

• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del Contraente, chiamando il Servizio Clienti.

Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori.CGA – ED. 06.2021 - Pag. 23 di 85

Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l’Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di Osservazione.

La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.

L’Avente Diritto può richiedere senza costi direttamente alla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa il rilascio di Attestati di Rischio relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia di assicurazione a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.

L’Attestato di Rischio cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. motocicli e ciclomotori, poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.

L’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia conterrà la Classe di Conversione Universale (CU).

1.17.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione

La Compagnia potrebbe dover richiedere al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione è relativa alle circostanze del rischio, per cui si applicano gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, come illustrato all’art. 8.1

“Dichiarazioni sulle circostanze del rischio”.

La Compagnia, anche in ottemperanza a quanto richiesto dall’IVASS, verificherà la correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e, se necessario, riclassificherà la classe di merito assegnata e ricalcolerà il Premio.

1.17.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio In caso di:

• documentata cessazione del rischio assicurato, o

• sospensione del contratto di assicurazione, o

• mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente,

l’ultimo Attestato di Rischio rilasciato conserva validità per un periodo di 5 anni dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato di Rischio si riferisce.

Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, per utilizzare l’Attestato di Rischio il Contraente o il Proprietario o soggetto equiparato devono dichiarare per iscritto che il Veicolo non ha circolato dopo che il contratto al quale l’Attestato di Rischio si riferisce è scaduto o che è stata stipulata una Polizza di durata temporanea.

1.17.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria

Le seguenti regole disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private

1.17.4.1 Veicolo assicurato all’estero

Se il Veicolo è stato assicurato all’estero, il Contraente consegna alla compagnia una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della Classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui all’art. 1.14.1 “ Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

1.17.4.2 Trasferimento del Veicolo da più proprietari ad uno di essi

Se il Veicolo appartiene a più proprietari e viene trasferito in proprietà ad uno o più di essi, a quest’ultimo è attribuita la Classe di CU maturata sul Veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri

Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori.CGA – ED. 06.2021 - Pag. 24 di 85

soggetti già cointestatari possono conservare la Classe di CU maturata sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

1.17.4.3 Trasferimento del Veicolo tra coniugi

Se il Veicolo viene trasferito tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul Veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

1.17.4.4 Veicolo in conto vendita invenduto

Se la copertura è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo resta invenduto, al veicolo è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

1.17.5 Veicolo rubato poi ritrovato

Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

1.17.5.1 Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo

Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

• vendita;

• demolizione;

• Furto di cui sia esibita denuncia;

• certificazione di cessazione della circolazione;

• definitiva esportazione all’estero;

• consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n.

495/1992, da almeno 12 mesi;

1.17.5.2 Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell’utilizzatore

Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

1.17.5.3 Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

1.17.5.4 Trasferimento del Veicolo ad erede convivente

Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

1.17.5.5 Trasferimento del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione

Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del

Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori.CGA – ED. 06.2021 - Pag. 25 di 85

contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.

1.17.5.6 Precedente contratto con impresa in liquidazione coatta amministrativa

Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

1.17.5.7 Trasferimenti tra società e socio

Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:

(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o

(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa,

gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

1.17.5.8 Operazioni societarie

Se una società di persone o capitali è proprietaria del Veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU alla persona giuridica che ha acquisito la proprietà del Veicolo.

1.17.5.9 Mutamento di classificazione del Veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

1.17.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:

contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;

contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se il Periodo d’osservazione non è stato concluso;

cessione del contratto per vendita del Veicolo se il Periodo d’osservazione non è stato concluso.

Nel documento Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori (pagine 39-42)