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L’attestazione del piano

L’attestazione è una parte fondamentale del piano di risanamento perché rende insuscettibile di revoca gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del piano stesso.

Essa rappresenta un limite all’autonomia dell’imprenditore onde evitare il rischio di abuso di questo strumento con il solo

118 Cfr RIVA P., L’attestazione dei piani delle aziende in crisi, Milano, 2009, 161.

119 Cfr AMBROSINI S., Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle

scopo di non ottemperare agli obblighi nei confronti dei creditori. In caso di assenza della relazione di attestazione da parte del professionista, la dottrina è concorde, nel definire tali accordi come “stragiudiziali” che avranno comunque effetti obbligatori tra le parti che li hanno sottoscritti.

La relazione dell’attestatore ha sia una funzione di attestazione sulla fattibilità del piano che di veridicità dei dati aziendali(120).

Questi aspetti sono inseparabili tanto che l’attestazione risulterebbe incompleta senza una delle due parti. Allo stesso modo, rappresentano le condizioni che tutelano le parti per l’esecuzione del piano e dagli gli effetti nei confronti dei terzi(121).

Ai fini della valutazione della fattibilità del piano è necessario che il professionista incaricato di predisporre la relazione di attestazione predisponga un’analisi delle cause che hanno portato l’azienda alla crisi facendo una distinzione tra i fattori endogeni ed esogeni.

Questo può rappresentare un punto di partenza per capire se le operazioni previste nel piano permettono di ottenere il risanamento dell’impresa.

Chiaramente si dovrà prestare particolare attenzione verso quei fattori esterni all’impresa che dipendono dalle oscillazioni del mercato, ad esempio il prezzo delle materie prime, che potranno essere contrastati attraverso la sottoscrizione di contratti di commodity future; analogamente, si ricorrerà ai currency futures in caso di rapporti

120 Cfr. AMBROSINI S. - AIELLO M., op. cit., 19 s.

economici internazionali per proteggersi dalle oscillazioni dei cambi.

La relazione deve tener conto del processo metodologico seguito ai fini di addivenire al giudizio formulato dal professionista circa le concrete prospettive di successo delle operazioni contenute nel piano(122).

Il giudizio da esprimere dovrà illustrare in quale maniera le risorse generate dalla cessione dei beni o le risorse finanziarie generate dall’impresa attraverso la prosecuzione dell’attività

verranno impiegate per coprire l’esposizione debitoria(123).

Per quanto riguarda il concetto di veridicità dei dati contabili, non ci si può limitare ad affermare la conformità dei dati inseriti nel piano con le scritture contabili, ma si deve verificare che si tratti di dati reali.

Quindi il compito del professionista è quello di verificare la reale esistenza dei beni dell’attivo patrimoniale e il loro effettivo valore, la concreta consistenza delle passività esposte a bilancio e la corretta distinzione dei creditori dell’imprenditore come privilegiati e chirografari.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista, dovrà verificare un campione adeguatamente rappresentativo dei dati forniti dall’imprenditore.

Il risultato finale dell’attestazione dovrà essere una chiara espressione della motivazione del giudizio positivo senza che vi sia una duplicazione del piano o che sia una mera enunciazione della sua ragionevolezza e idoneità a

122 Cfr AMBROSINI S. - AIELLO M., op. cit., 20. 123 Conf. FERRO M., op. ult. cit., 904.

raggiungere gli obiettivi di risanamento e riequilibrio finanziario(124).

Il legislatore con l’art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., concentra la sua attenzione sulla figura dell’attestatore vista l’importanza del ruolo che ricopre con l’attestazione della veridicità dei dati e la fattibilità del piano(125).

La nomina di questo soggetto spetta esclusivamente all’imprenditore, come chiarito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83. L’attestatore viene identificato nella figura professionale di un avvocato, di un dottore commercialista o di un ragioniere commercialista iscritto al registro dei Revisori legali; ovvero la nomina può essere data anche ad uno studio associato o ad una società tra professionisti con i soci che hanno le caratteristiche di cui sopra e sia indicato un responsabile della procedura.

Altro requisito indispensabile per l’attestatore è quello dell’indipendenza. Il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno un interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. In ogni caso, come sottolineato dalle parole del legislatore, “il

professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o

124 Cfr CNDCEC - ASSONIME - UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Linee-Guida per il

Finanziamento alle imprese in crisi, I edizione, 2010, 27.

125 Cfr. ilcaso.it - In materia v., ex aliis, ARCURI, Il contenuto “tipico” dell’attestazione, il

concetto di risanamento e il riequilibrio finanziario, in ARCURI-BOSTICCO, Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Milano, 2014, 33.

autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”(126).

L’indipendenza non sembra invece essere violata se lo stesso professionista è chiamato ad integrare o modificare un proprio giudizio di fattibilità.

La disposizione dell’indipendenza è un requisito fondamentale per la tutela dai rischi connessi all’azione revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del piano.

Oltre alle ricadute sugli atti compiuti nell’ambito della procedura, si avranno anche conseguenze penali in capo al professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. fall. e 217- bis l.fall., considerato che il curatore del successivo fallimento potrebbe opporsi all’ammissione al passivo del credito del professionista per l’attività prestata in violazione di una norma inderogabile.

L’introduzione dell’art. 236-bis l.fall. ha permesso di attenuare i timori relativi alla nomina di un professionista che senza troppi scrupoli ritenga fattibile il piano e veritieri i dati aziendali.

6. La revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall e