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Atti di delegificazione e attività di controllo sulla at- at-tuazione delle leggi

Nel documento PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE (pagine 75-81)

Stante l’esiguo numero di regolamenti formalmente emanati dalla Giunta regionale nel corso della VII Legislatura, nel presente capitolo si è tentato di individuare se e in che misura sia presente nella nostra Regione il fenomeno della “delegificazione”.

Con tale denominazione si allude al fenomeno per cui le leggi regionali, talvolta, rinviano numerosi aspetti di disciplina della materia a successivi atti non legislativi, di Giunta o di Consiglio, o più generi-camente della Regione.

Quando il rinvio viene fatto in modo specifico ad un successivo atto del Consiglio o della Giunta, ciò è fatto rispettando il riparto delle competenze proprie di tali organi, disciplinato principalmente dagli artt.7 e 19 dello Statuto, secondo cui al Consiglio spettano principal-mente funzioni programmatorie e di controllo e alla Giunta funzioni esecutive.

Allorquando, invece, il rinvio è generico ad un successivo atto del-la Regione, del-la competenza deldel-la Giunta o del Consiglio ad adottarlo dovrà essere individuata, in concreto, caso per caso, sempre in base alle norme statutarie che disciplinano le competenze proprie di ciascun organo di governo regionale.

zione normativa, definiscono puntualmente anche i criteri nel rispetto dei quali quegli atti devono essere adottati. Altre volte tali atti possono essere adottati liberamente.

Tutto ciò premesso, nella tabella che segue, si riporta, per le leggi del 2003, il numero degli atti di “delegificazione” in ciascuna conte-nuti, precisando il soggetto cui si demanda l’adozione dell’atto non legislativo.

Nella stessa tabella si riportano, inoltre, gli eventuali strumenti previsti da ciascuna legge per consentire al Consiglio di effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione della legge stessa (perlopiù relazioni che la Giunta deve periodicamente presentare al Consiglio, oppure adempimenti specifici previsti da vere e proprie clausole valu-tative inserite nella legge).

la tendenza a prevedere un successivo atto amministrativo della Giunta per la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili, oppure per l’individuazione dei soggetti beneficiari e per la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Frequentemente alla Giunta viene demandata la successiva stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Ancora, si può rilevare che numerose sono le leggi che nel prevedere una successiva attività programmatoria della Giunta, la subordinano all’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare o all’intesa con la Conferenza Regione-Auto-nomie locali.

Talvolta, l’attività programmatoria della Giunta incontra il limite del rispetto degli indirizzi stabiliti in materia dal Consiglio regionale.

In altri casi, risultano leggi che, nel prevedere ulteriori atti di

regola-Atti di delegificazione e strumenti di controllo sull’attuazione delle leggi del 2003

n.

1 1 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani)

2 4 0 N0

2 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 20 4 12 CLAUSOLA VALUTATIVA: essa prevede:

- relazione annuale della Giunta al Consiglio

- presentazione al Consiglio di analisi di impatto

3 3 Disciplina dei beni regionali – Modifiche ed integrazioni della L.R. 25

febbraio 2000, n. 10 8 0 0 NO

4 4 Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti

vacanti per l’anno 2003 4 0 0 NO

5 5 Ridefinizione delle funzioni ERVET. Modifiche della L..R. 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente Regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SPA)

5 0 0 - relazione annuale della Giunta al

Consiglio

6 6 Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERSA – Integrazioni della L.R. 1 aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo per l’Emilia Romagna – ERSA . Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l’istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione)

1 0 0 NO

7 7 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)

7 1 0 NO

8 8 Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 ( Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per l’incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale

2 6 0 - relazione annuale della Giunta

alla Commissione consiliare competente delle attività svolte

9 9 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile 2 0 0 NO

10 10 Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n.

24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative

1 1 2 NO

11 11 Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli

alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria 2 0 0 NO

12 12 Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

18 8 1 NO

13 13 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la

vivisezione) 0 0 0 NO

14 14 Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande 5 0 0 NO

15 15 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione.

2 1 0 NO

16 16 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell’art.

30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione

0 0 0 NO

17 18 Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio

finanziario 2002 0 0 0 NO

18 19 Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio

energetico 1 1 0

19 20 Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio

civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 5 2 1 20 21 Istituzione dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna – modifiche alla

legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 3 2 0

21 23 Celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della

liberazione 1 0 0

22 24 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema

integrato di sicurezza 11 1 1 - relazione biennale della Giunta

al Consiglio sull’attività svolta dalla Fondazione regionale per le vittime dei reati.

23 25 Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale

21 marzo 1995, n.15 (nuova disciplina del difensore civico) 0 0 1 - il difensore civico deve presentare annualmente una relazione al presidente del Consiglio e della Regione.

24 26 Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericolose 1 0 0 NO

25 27 Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione

dell’associazione ”Amici dell’università di scienze gastronomiche”. 2 0 0 NO 26 28 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.40 della legge

regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006

4 0 0 NO

27 29 Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio

finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 6 0 0 NO

28 30 Disposizioni in materia di tributi regionali 1 0 0 NO

N. totale rinvii 114 31 18 5

In un solo caso, ovvero nella L.R. n.19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico,” è previsto un rinvio espresso ad un successivo regolamento regionale.

Al riguardo deve poi precisarsi che, anche nella legislazione anteriore al 2003, è raro che la legge regionale contenga dei rinvii espressi a successivi regolamenti. Tale dato, dunque, conferma l’esiguo numero di regolamenti prodotti dalla nostra regione nel corso degli anni.

I rinvii generici a successivi atti che dovranno essere adottati dalla Regione sono, invece, 31.

In tali casi, e come prima anticipato, la ripartizione delle compe-tenze tra il Consiglio e la Giunta, deve ricavarsi dalle norme statutarie che disciplinano le funzioni proprie di ciascuno.

Decisamente inferiore risulta il numero dei rinvii contenuti nella legislazione del 2003 ad atti del Consiglio regionale: se ne contano, infatti, solo 18 (si tratta prevalentemente di atti di approvazione di pia-ni, indirizzi e programmi, e direttive).

Riguardo, invece, gli strumenti di monitoraggio sull’esecuzione delle leggi, dalla tabella che precede si rileva che, nell’anno 2003, solo una legge, ovvero, la L.R. n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di in-terventi e servizi sociali,” contiene tra le sue norme una vera e propria clausola valutativa. (Per un approfondimento sul tema vedasi nella seconda parte di questo rapporto il capitolo relativo al “Progetto Ca-pire”).

Riepilogo sulla delegificazione - soggetti destinatari dei rinvii legislativi

Sintetizzando, dunque, i dati riportati nella precedente tabella, risulta che nella legislazione regionale del 2003 sono contenuti com-plessivamente 114 rinvii a successivi atti di competenza della Giunta (perlopiù direttive, piani e programmi, delibere e convenzioni).

SECONDA PARTE

Nel documento PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE (pagine 75-81)