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ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Nel documento CORTE COSTITUZIONALE (pagine 55-110)

N. 15

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Prevista approvazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019 - Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione eco-nomico patrimoniale contenente la tabella 1 relativa alla “Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019”.

– Legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019) e, in particolare, la tabella 1 dell’allegato 30.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge Molise n. 17 del 31 dicembre 2020, pubblicata nel B.U.R. n. 84 del 31 dicembre 2020, recante «Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019».

Nel B.U.R. Molise del 31 dicembre 2020, n. 84, è stata pubblicata la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2020, recante «Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019».

In particolare, con l’art. 1 è approvato il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanzia-rio 2019 sulla base delle risultanze esposte nell’allegato 1 alla legge, denominato «Conto del bilancio riepilogo generale delle entrate e delle spese» così come rappresentate nell’allegato 30, recante «Relazione al conto del bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione»; entrambi gli allegati risultano a loro volta approvati con l’art. 12 della legge regionale in esame.

Il Presidente del Consiglio ritiene in particolare che la tabella 1, relativa alla «Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019» contenuta nel richiamato allegato 30 della suddetta legge, sia illegittima per violazione dell’art. 42, commi 12 e 14 e dell’allegato 4/2 principio applicato 9.2.26 del decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-cio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», la violazione di tale norma interposta comporta a sua volta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione che disciplina la competenza esclusiva statale, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti

MO T I V I

1) Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in relazione all’art. 42, commi 12 e 14 e all’allegato 4/2 principio applicato 9.2.26 del decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Come ben noto il decreto legislativo n. 118/2011, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilità economico-patrimoniale.

In particolare, l’art. 42 del suddetto decreto legislativo individua le modalità di determinazione del risultato di amministrazione con puntuale riferimento, nei commi 12 e 14, ai disavanzi.

L’allegato 4/2 del suddetto decreto legislativo, al punto 9, detta i principi per la: «La gestione dei residui e risultato di amministrazione».

Nello specifico, il principio «9.2.26» prevede:

«Se in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitiva-mente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo eserci-zio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell’esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo iscritto in via definitiva alla voce “Disa-vanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disa“Disa-vanzo ripianato di cui alla lettera a) , salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l’ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio, indicato come

“Disavanzo dell’esercizio N” nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera e) dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera e) del rendiconto dell’esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle com-ponenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all’esempio n. 13.

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.».

Il successivo principio «9.2.28» prevede:

«Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applican-dolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall’applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio succes-sivo a quello in cui il disavanzo si è formato».

Nella relazione al conto del bilancio (allegato 30 della legge regionale n. 17/2020 che si impugna approvato, tra gli altri, con l’art. 12 della medesima legge) alla pagina 8, si allega copia integrale della suddetta relazione che può essere, comunque, reperita — unitamente a tutti di altri allegati alla legge — al seguente indirizzo http://bollettino.regione.

molise.it/ricerca6.php?anno=2020 può leggersi:

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La sopra riprodotta tabella 1 relativa alla «Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019», contenuta nella citata relazione sulla gestione, mostra un peggioramento del disavanzo di euro 21.740.555,10, pari alla differenza tra l’importo della lettera e) del rendiconto 2019 (euro 533.485.728,21) e quello della lettera e) del rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) evidenziando, quindi, il mancato ripiano rispetto a quello previsto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, pari ad euro 19.647.433,60.

Al riguardo, il richiamato principio applicato «9.2.26» dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, nella misura in cui viene applicato al caso di specie, prevede che le quote di disavanzo applicate all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 e non recuperate (euro 19.647.433,60) devono essere interamente applicate all’esercizio 2020, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.734.165,28).

L’ulteriore disavanzo di euro 21.740.555,10 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore), «contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori» (art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118/2011).

Tuttavia, essendo, ad oggi, l’esercizio 2020 ormai concluso, ove la quota di disavanzo di euro 19.647.433,60, applicata al bilancio 2019 e non recuperata, non sia stata recuperata neanche nel corso dell’esercizio 2020, essa dev’es-sere interamente applicata all’esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.822.650,66). Né, d’altra parte, la delibera consiliare di approvazione del piano di rientro risulta, ad oggi, ancora adottata.

Tanto rappresentato, si evidenzia, quindi, che, per conseguenza, le tabelle riportate nella relazione sulla gestione, relative alla composizione e alle modalità di ripiano del risultato di amministrazione, di cui al prin-cipio applicato «13.10.3» dell’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, non sono state correttamente determinate.

Il suddetto principio «13.10.3» dell’allegato 4/1 prevede infatti:

«Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell’accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell’esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo al 31 dicembre è miglio-rato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione”.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l’importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce “Disavanzo di amministrazione”) che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale importo dell’ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio individuato nell’allegato a) al rendiconto lettera e) , se negativo e, per ciascuna componente del disa-vanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione».

Le criticità sopra rappresentate, sarebbero superabili solo se la Regione sostituisse, in sede di bilancio di pre-visione 2021-2023, oppure nella prima legge di variazione utile, le suddette tabelle della relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, quantificando in euro 21.740.555,10 la quota di disavanzo al 31 dicembre 2019 derivante dalla gestione 2019 e modificando le tabelle medesime in maniera conforme a quanto finora indicato, anche se l’im-porto da ripianare nell’esercizio 2020 non è stato applicato al bilancio di previsione 2020, ciò al fine di consentire l’applicazione del principio applicato «9.2.28» dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede: «Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approva-zione del rendiconto o di una successiva rideterminaapprova-zione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sen-tenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione».

Sulla base delle suddette tabelle modificate, poi, dovrebbero essere predisposte anche le corrispondenti tabelle in sede di bilancio di previsione 2021-2023 e di rendiconto 2020.

Al momento pertanto la legge in questione ed in particolare la tabella 1 contenuta nella relazione sulla gestione, viola l’art. 42, commi 12 e 14 e il principio applicato «9.2.26» dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e, come già rappresentato, la violazione di tale norma interposta comporta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armoniz-zazione dei bilanci pubblici.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regio-nale impugnata e conseguentemente annullarla per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l’originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2021;

2. relazione al conto del bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informa-tiva sugli strumenti finanziari derivati della Regione.

Roma, 1° marzo 2021

L’Avvocato dello Stato: GALLUZZO

21C00066

N. 16

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2009 - Possibilità di realizzare interventi straordinari di ampliamento e interventi straordinari di demolizione e ricostruzione su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020 - Differimento al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione della SCIA o dell’istanza per il permesso di costruire.

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione della sesta centrale operativa 118 con sede nel terri-torio di competenza della ASL BT.

– Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), artt. 15 e 27.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il patrocinio ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587, fax 06-96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia

Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , nella sua sede legale in lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (pec protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la dichiarazione di ille-gittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 35 del 30 dicembre 2020 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia — legge di stabilità regionale 2021», relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 15 e 27.

La legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Puglia — legge di stabilità 2021», pubblicata nel BUR 31 dicembre 2020, n. 174 è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 27, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti

MO T I V I

L’art. 15 della legge regionale suindicata, intervenendo a modificare gli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qua-lità del patrimonio edilizio residenziale», dispone un’ulteriore proroga delle norme straordinarie e temporanee di cui all’art. 1 della stessa legge regionale n. 14 del 2009, protraendo ulteriormente l’efficacia di una disciplina eccezionale a carattere derogatorio, quale quella del c.d. piano casa, destinata in origine ad avere un’applicazione temporale estre-mamente limitata.

Nello specifico, l’art. 15 della legge in oggetto consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 2009, su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020 — estendendo ulteriormente il precedente termine del 1° agosto 2019 — e proroga di un ulteriore anno la possibilità di avvalersi del regime derogatorio della predetta legge regionale, differendo al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA o dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire.

Occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) , della legge regionale n. 14 del 2009, la realizza-zione dei predetti interventi straordinari non è ammessa «su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63» né, ai sensi della successiva lettera j) , «nelle zone umide zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448». Tuttavia, al successivo comma 2, lettera c -bis ), dello stesso art. 6, come modificato dalla legge regionale n. 37 del 2016, si ammette che, mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, possa essere consentita la realizzazione degli interventi straordinari dì ampliamento, demolizione e ricostruzione anche in aree sot-toposte a vincolo ai sensi del Piano paesaggistico territoriale (PPTR), approvato con delibera della Giunta regionale n. 176 del 2015, previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Benché la predetta disposizione eccezionale ammetta tali interventi secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, quest’ultimo, oltre agli indirizzi e alle direttive, detta, nell’ambito delle norme tecniche di attuazione (NTA), anche le c.d. prescrizioni d’uso (ossia i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria), che non consentono gli interventi straordinari prorogati da ultimo dalla legge in esame.

Conseguentemente, la legge regionale, pur avendo inizialmente escluso la propria applicazione in relazione ai beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) , con l’introduzione della successiva lettera c -bis ), viceversa, la consente, e ciò anche in deroga alle prescrizioni del Piano paesaggistico. Peraltro, sulla base del disposto della predetta lettera c -bis ), la possibilità di realizzare gli interventi de quibus in deroga alle prescrizioni d’uso è estesa non solo agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e alle aree di cui al comma 1 dell’art. 142, oggetto di ricognizione da parte del Piano ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettere b) e c) del Codice, ma anche agli even-tuali nuovi beni paesaggistici individuati dal piano ai sensi della successiva lettera d) del richiamato art. 143, comma 1.

Al riguardo, occorre evidenziare che gli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 2009, oggetto della proroga de qua , si riferiscono a interventi chiaramente in contrasto con svariate prescrizioni d’uso contenute nelle NTA del piano paesaggistico, quali, a titolo esemplificativo:

a) l’art. 45 («Prescrizioni per i territori costieri e i territori contermini ai laghi»), che non consente la realiz-zazione di qualsiasi opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/

ambientali;

b) l’art. 62 («Prescrizioni per boschi») che consente la ristrutturazione di edifici esistenti, ad esclusione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione;

c) l’art. 64 («Zone umide Ramsar») che non consente nuove edificazioni, ammettendo la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti a precise condizioni e senza aumento di volumetria e di superficie coperta.

Pertanto, mediante la proroga dell’operatività della disciplina piano casa, ivi inclusa la richiamata eccezione di cui all’art. 6, comma 2, lettera c -bis ), la Regione Puglia permette la realizzazione di interventi di rilevante impatto sul territorio in deroga al piano paesaggistico approvato previa intesa con lo Stato.

E ciò non solo con riferimento al paesaggio non direttamente vincolato — comunque co-pianificato con lo Stato, in quanto anch’esso oggetto di tutela ai sensi della Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze del 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 — ma anche in relazione ai beni paesaggistici vincolati, sulla base di una mera deliberazione del Consiglio comunale interessato.

Vengono, quindi, radicalmente disconosciute la natura e la funzione del piano paesaggistico, il quale costituisce lo strumento cardine della pianificazione del territorio, cui devono conformarsi gli strumenti di pianificazione urbanistica

Vengono, quindi, radicalmente disconosciute la natura e la funzione del piano paesaggistico, il quale costituisce lo strumento cardine della pianificazione del territorio, cui devono conformarsi gli strumenti di pianificazione urbanistica

Nel documento CORTE COSTITUZIONALE (pagine 55-110)

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